Promotori – Assegni fatali per un ex Finanza&Futuro

Tratto dal Bollettino Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 6008 del 25 febbraio 1992, recante l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Luca Castellana, nato il 16 luglio 1967 ad Arezzo ed ivi residente […omissis…];

VISTE le note del 16 marzo 2010, 10 maggio 2010 e 15 giugno 2010, con le quali Finanza & Futuro Banca S.p.A. ha segnalato alcune gravi irregolarità compiute dal Sig. Castellana nell’esercizio dell’attività di promotore finanziario, consistenti nell’acquisizione di somme di denaro di pertinenza di clienti, in proprio e tramite interposta persona, a mezzo assegni e bonifici, in relazione alle quali aveva risolto per giusta causa il contratto di agenzia intercorrente con il medesimo;

RILEVATO che dalle suddette note e dalla documentazione ivi allegata è emerso che:

– Finanza & Futuro Banca S.p.A. ha rappresentato di avere svolto, a seguito dei reclami presentati da numerosi clienti del promotore, accertamenti ispettivi interni dai quali sono emerse irregolarità ascrivibili al Sig. Castellana nei riguardi di numerosi clienti, e di avere accertato a suo carico il perfezionamento delle seguenti fattispecie:

  • acquisizione, mediante assegni, di disponibilità della clientela per complessivi € 281.000,00;
  • acquisizione, mediante operazioni di bonifico a proprio favore, di disponibilità della clientela per complessivi € 57.800,00;
  • acquisizione indiretta, attraverso la Sig.ra … (dipendente del promotore), di disponibilità della clientela per € 35.290,00;
  • distrazione, attraverso operazioni di bonifico, di disponibilità della clientela per € 343.800,19;
  • accettazione di mezzi di pagamento difformi da quelli previsti dalla normativa di riferimento;
  • confusione tra i patrimoni della clientela;

– tali violazioni sono state poste in essere in relazione ai clienti ed alle operazioni di seguito specificati:

quanto agli assegni bancari intestati al promotore o da lui girati,

  • Sig. …, assegni non trasferibili tratti su … (n. … del 22.10.2007 di € 10.000,00; n. … del 24.2.2009 di € 15.000,00; n. … del 3.3.2009 di € 15.000,00; n. … del 24.2.2009 di € 15.000,00; n. … del 24.2.2009 di € 15.000,00), per complessivi € 70.000,00;
  • Sig. …, assegno trasferibile n. … tratto su … in data 8.7.2009, per la somma di € 3.000,00;
  • Sig.ra …, assegni trasferibili tratti su … (n. … del 2.3.2006 di € 4.000,00; n. … del 2.3.2006 di € 4.000,00; n. … del 2.3.2006 di € 5.000,00), per complessivi € 13.000,00;
  • Sig. …, assegni trasferibili tratti su … (n. … del 22.9.2006 di € 10.000,00; n. … del 22.9.2006 di € 10.000,00; n. … del 22.9.2006 di € 10.000,00; n. … del 9.10.2006 di € 10.000,00; n. … del 10.10.2006 di € 10.000,00; n. … del 9.10.2006 di € 10.000,00; n. … del 9.10.2006 di € 10.000,00; n. … del 9.10.2006 di € 10.000,00; n. … del 18.10.2006 di € 10.000,00; n. … del 4.12.2006 di € 90.000,00), per complessivi € 180.000,00;
  • Sig. …, assegni trasferibili tratti su … (n. … del 25.7.2006 di € 10.000,00; n. … dell’1.8.2007 di € 5.000,00), per complessivi € 15.000,00;

quanto ai bonifici bancari non autorizzati in favore del promotore,

  • Sig. …, bonifico in data 4.8.2009 di € 2.800,00;
  • Sig. …, bonifici (in data 8.4.2009 di € 15.000,00 e in data 10.6.2009 di € 40.000,00), per complessivi € 55.000,00;

quanto ai bonifici bancari non autorizzati in favore della Sig.ra…,

  • Sig.ra …, bonifici per complessivi € 2.475,00 (in data 14.3.2005 di € 75,00 e in data 3.7.2006 di € 2.400,00);
  • Sig.ra …, bonifici per complessivi € 9.015,00 (in data 11.3.2007 di € 15,00, in data 10.7.2007 per l’importo di € 6.000,00, in data 19.8.2008 di € 3.000,00);
  • Sig.ra …, bonifici per complessivi € 7.800,00 (in data 20.6.2005 di € 3.000,00 e in data 24.11.2006 di € 4.800,00);
  • Sig.ra …, bonifico del 2.1.2008 per la somma di € 5.000,00;
  • Sig.ra …, bonifici per complessivi € 5.000,00 (in data 13.7.2007 di € 4.000,00 e in data 22.9.2007 di € 1.000,00);
    • Sig.ra …, bonifico di € 6.000,00 del 12.9.2006;

quanto ai bonifici non autorizzati in favore di terzi estranei alla clientela,

  • Sig. …, distrazione a mezzo bonifici per complessivi € 77.000,00 (in data 14.2.2007 di € 50.000,00 a favore di … e in data 23.2.2007 di € 27.000,00 a favore di …); accredito in suo favore di € 90.000,00 (mediante bonifico di € 15.000,00 del 5.12.2005 eseguito da … e … e di € 75.000,00 del 5.8.2008 eseguito da …);
  • Sig. …, distrazione a mezzo bonifici per complessivi € 236.500,00 (in data 17.1.2007 di € 6.500,00 a favore di …, in data 3.3.2008 di € 50.000,00 a favore di …, in data 3.3.2008 di € 50.000,00 a favore di …, in data 4.3.2008 di € 40.000,00 a favore di …, in data 21.3.2008 di € 90.000,00 a favore di …);
  • Sig.ra …, distrazione a mezzo bonifici per complessivi € 5.300,00 (in data 28.5.2008 di € 1.500,00, in data 8.10.2008 di € 1.500,00, in data 17.2.2009 di € 1.000,00, in data 18.2.2009 di € 300,00 e in data 26.6.2009 di € 1.000,00 tutti a favore di …);
  • Sig.ra …, distrazione a mezzo bonifici per complessivi € 25.000,19 (in data 13.7.2005 di € 9.000,00 a favore di …, in data 13.7.2005 di € 7.000,00 a favore di …, in data 20.9.2007 per l’importo di € 4.000,19 a favore di …);

VISTA la propria delibera n. 17388 del 23 giugno 2010, notificata all’interessato in data 29 giugno 2010, con cui il Sig. Luca Castellana, in relazione ai fatti di cui sopra, è stato sospeso in via cautelare dall’attività di promotore finanziario per un periodo di sessanta giorni;

VISTA la nota del 20 luglio 2010, notificata all’interessato il 27 luglio 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione ai medesimi fatti posti a base del provvedimento cautelare sopra richiamato, ha contestato al Sig. Luca Castellana la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190/2007:

1) art. 107, comma 1 (già art. 93, comma 1, del Regolamento Consob n. 11522/1998), per avere:

– acquisito la disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei suddetti clienti con le modalità e per gli importi suindicati;

– distratto la disponibilità di somme di pertinenza della clientela attraverso operazioni di bonifico non autorizzate che hanno generato situazioni di confusione patrimoniale;

– operato confusione tra i patrimoni della clientela;

2) art. 108, comma 5 (già art. 96, comma 6, del Regolamento Consob n. 11522/1998),

– per avere accettato dai clienti mezzi di pagamento difformi da quelli previsti;

CONSIDERATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive, non ha chiesto di essere sentito personalmente in merito ai fatti oggetto di contestazione, né ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti;

VISTA la nota del 7 settembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che nella suddetta Relazione Istruttoria la Divisione competente ha ritenuto definitivamente accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 10 settembre 2010, ricevuta dal promotore il 20 settembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Luca Castellana l’avvio della “parte istruttoria per la decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ed allegando alla stessa copia della citata Relazione;

CONSIDERATO che anche nel corso della seconda fase del procedimento non sono pervenute memorie scritte o documenti da parte del predetto promotore;

VISTA la Relazione per la Commissione del 21 marzo 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, il medesimo Ufficio, in esito all’istruttoria svolta, ha ravvisato numerosi e circostanziati elementi che confermano la grave e reiterata condotta irregolare posta in essere dal Sig. Luca Castellana, talché le contestazioni formulate a suo carico si considerano tutte pienamente accertate, in quanto:

  • le gravi violazioni poste in essere dal promotore sono infatti ampiamente comprovate dagli esiti degli accertamenti svolti dall’intermediario in seguito ai reclami della clientela, acquisiti agli atti del procedimento;
  • non privo di rilievo sintomatico è, inoltre, da ritenersi il fatto che il promotore non abbia ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

  • ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 4, del citato Regolamento, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell’investitore (anche quando tale condotta si sia concretizzata nella distrazione di somme di denaro di pertinenza degli investitori);
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6, del medesimo Regolamento, la Consob applica la sanzione della sospensione da uno a quattro mesi per la violazione dell’art. 108, comma 5, del Regolamento citato (già art. 96, comma 6, del Regolamento n. 11522/1998) nei casi di accettazione dall’investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelli prescritti;
  • per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all’art. 107, comma 1, del medesimo regolamento, conseguente alla confusione di patrimoni della clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della gravità e dell’eventuale recidiva;
  • nel caso di specie anche tale condotta è da qualificarsi come connotata da particolare gravità, avuto riguardo alla sua strumentalità rispetto all’acquisizione di disponibilità della clientela;
  • l’entità delle disponibilità liquide sottratte, la pluralità dei clienti coinvolti, la rilevante gravità del danno agli stessi prodotto, la reiterazione delle condotte e le modalità fraudolente con cui esse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Luca Castellana, nato ad Arezzo il 16 luglio 1967 ed ivi residente […omissis…] è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

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