Promotori – Falsificazioni fatali, Consob e Sanpaolo Invest non perdonano

Tratto dal bollettino Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 5929 del 21 gennaio 1992, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del sig. Roberto Colelli Riano, nato a Napoli (NA) l’8 maggio 1955 ed ivi residente […omissis…];

VISTE le note del 19 febbraio 2009 e 18 marzo 2009, con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato di aver risolto il contratto di agenzia in essere con il sig. Roberto Colelli Riano, a far data dal 16 febbraio 2009, avendo accertato che questi avrebbe posto in essere gravi irregolarità nell’esercizio della propria attività di promotore finanziario, ed ha trasmesso la relativa documentazione comprovativa;

VISTE le note inviate da Sanpaolo Invest SIM S.p.A. il 30 giugno 2009, 24 settembre 2009, 30 settembre 2009, 11 novembre 2009, 18 gennaio 2010, 4 marzo 2010 e 7 aprile 2010, in riscontro alle richieste di dati e notizie inoltrate dalla Divisione Intermediari il 17 giugno 2009, 30 settembre 2009, 23 ottobre 2009, 13 gennaio 2010 e 23 febbraio 2010, con cui l’Intermediario ha fornito informazioni inerenti alle condotte illecite poste in essere dal promotore ed ha inoltrato ulteriore copiosa documentazione;

VISTE le note inoltrate da Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco di Napoli S.p.A. il 6 novembre 2009 e 27 novembre 2009, in riscontro alle richieste di dati e notizie inviate dalla Divisione Intermediari il 23 ottobre 2009, con cui sono state trasmesse informazioni attinenti ai fatti violativi posti in essere dal sig. Colelli Riano e fornite, tra l’altro, l’indicazione dei nominativi dei beneficiari di taluni assegni bancari emessi a valere sui rapporti di clienti assegnati al promotore;

VISTO il reclamo, trasmesso per conoscenza anche alla Consob ed inviato il 9 ottobre 2009, con cui il sig. …, cliente seguito dal promotore sig. Colelli Riano, ha lamentato che questi si sarebbe appropriato di somme di propria pertinenza, avrebbe effettuato operazioni di investimento a sua insaputa ed avrebbe altresì redatto false rendicontazioni circa l’andamento dei propri investimenti;

RILEVATO che, dall’esame delle note innanzi citate e della documentazione alle stesse acclusa, è emerso che il sig. Roberto Colelli Riano ha acquisito la disponibilità di somme di denaro di pertinenza della clientela, comunicato e trasmesso alla stessa informazioni e documentazione non rispondenti al vero, falsificato la firma di alcuni investitori su modulistica contrattuale e posto in essere operazioni non autorizzate;

CONSIDERATO che assumono particolare rilievo, ai fini dell’accertamento delle irregolarità poste in essere dal promotore, i seguenti documenti, allegati in copia alle missive in precedenza citate:

  • nota manoscritta, datata 4 febbraio 2009 e recante la firma del promotore, con cui il sig. Colelli Riano ha dichiarato di aver talora “cambiato” alcuni assegni dei clienti tramite i conti correnti di suoi familiari o di persone a lui riconducibili, di essersi talora “prestato a ritirare carnet di assegni” di pertinenza dei clienti e, “a volte [di aver] firmato e compilato gli stessi di suo pugno“;
  • numerosi assegni bancari emessi da clienti del promotore, che sono risultati essere stati incassati dal sig. Colelli Riano o da persone a lui riconducibili;
  • modulistica contrattuale relativa ad investimenti eseguiti a nome di clienti seguiti dal promotore e dagli stessi disconosciuta;
  • reclami – presentati all’Intermediario da clienti seguiti dal promotore – relativi alle anomalie dagli stessi riscontrate nell’andamento della gestione dei loro risparmi;
  • […omissis…];
  • rendiconti, relativi allo stato degli investimenti di taluni clienti, recanti dati non corrispondenti a quelli ufficiali dell’Intermediario;

RILEVATO che, dall’esame delle informazioni e dei documenti acquisiti nel corso dell’istruttoria è, in particolare, emerso che il sig. Roberto Colelli Riano:

– con riferimento al cliente sig. …:

  • ha falsificato le firme del cliente sui seguenti documenti, recanti i propri riferimenti e la propria sottoscrizione, ponendo in essere, in tal modo, anche delle operazioni di investimento non autorizzate:
    • modulo n. …, datato 6 marzo 2006, riguardante la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento Fonditalia, per € 16.200,00;
    • modulo n. …, datato 6 marzo 2006, riguardante la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento Fonditalia, per € 3.750,00;
    • modulo, datato 17 ottobre 2006, relativo alla liquidazione parziale del contratto n. … per € 10.000,00;
    • modulo, datato 16 gennaio 2007, relativo al contratto n. … ed, in particolare, alla liquidazione del comparto “flexible opportunity” per € 3.424,79 ed al contestuale reinvestimento della medesima somma nel comparto “global“;
    • modulo n. …, datato 5 giugno 2007, relativo alla sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento Fideuram Master Selection Absolute Return per € 6.120,00;
    • modulo, datato 12 luglio 2007, relativo alla liquidazione totale del contratto n. … per € 7.100,00;
    • modulo, datato 25 febbraio 2008, relativo alla liquidazione totale del contratto n. … per € 5.690,00;

ed ha accreditato le somme derivanti dalle operazioni relative ai sopra citati moduli d’ordine n. …, n. … e n. … sul conto corrente n. …, intestato al sig. …, in essere presso Banca Fideuram S.p.A.. Detto cliente ha disconosciuto le firme apposte in calce alla sopra elencata documentazione;

  • ha acquisito la disponibilità di somme di denaro di pertinenza del cliente, il quale ha dichiarato di aver consegnato al promotore la somma di € 5.000,00 in contanti ed ha fornito a Sanpaolo Invest SIM S.p.A. copia di una distinta di presentazione valori, datata 22 maggio 2008, che reca in calce i riferimenti e la sottoscrizione del promotore;

– con riferimento al cliente sig. …:

  • ha richiesto – senza autorizzazione del cliente e falsificandone la firma sul relativo modulo di richiesta – l’emissione di un carnet di assegni bancari (contraddistinti dai numeri compresi tra … e …) a valere sul conto corrente n. … in essere presso Banca Fideuram S.p.A. intestato al sig. …. Al riguardo:
    • Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso copia del predetto modulo di richiesta, datato 6 novembre 2008 e recante il nominativo del promotore in qualità di delegato al ritiro del carnet, e di una ricevuta che ne attesta l’avvenuta consegna al sig. Colelli Riano;
    • il cliente ha dichiarato di non aver mai conferito al promotore alcun mandato al fine della richiesta e del ritiro di libretti di assegni;
    • ha falsificato la firma del cliente sull’assegno bancario n. …, tratto dal sopra menzionato carnet, ed ha acquisito la disponibilità di € 1.600,00 di pertinenza del sig. …. Al riguardo, Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha fornito copia del sopra citato titolo, datato 28 maggio 2008 e recante quale beneficiario la sig.ra … (…), che è stato versato sul conto corrente n. …, in essere presso Banco di Napoli S.p.A., intestato ai sig.ri …, … ed al sig. …;

– con riferimento alla cliente sig.ra …:

  • ha falsificato la firma della cliente sull’assegno bancario n. … datato 18 settembre 2007 – tratto sul conto corrente n. …. presso Banca Fideuram S.p.A., alla stessa intestato – acquisendo illecitamente la disponibilità di € 2.000,00;
  • al riguardo, la sig.ra … ha disconosciuto di aver emesso il succitato assegno, che risulta essere stato versato sul già citato conto corrente n. …, di pertinenza del promotore;

– con riferimento al cliente sig. …:

  • ha falsificato, realizzando operazioni non autorizzate, la firma del cliente sui seguenti documenti, recanti i riferimenti e la sottoscrizione del promotore:
    • modulo, datato 7 giugno 2005, relativo alla liquidazione parziale, per € 15.000,00, del contratto n. …; detta somma è stata accreditata sul conto corrente n. …, intestato al sig. … presso Banca Fideuram S.p.A.;
    • modulo, datato 17 giugno 2005, relativo al versamento aggiuntivo dell’importo di € 10.000,00 a valere sul contratto n. …;
    • modulo n. …, datato 6 luglio 2005, riguardante la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento Sanpaolo Invest Funds per € 55.000,00;
    • modulo, datato 22 luglio 2005, relativo alla liquidazione del contratto n. … per € 45.369,97, contestualmente versati a valere sul contratto n. …;
    • modulo n. …, datato 9 settembre 2005, riguardante la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento Fonditalia per l’importo di 5.000,00;
    • modulo, datato 14 dicembre 2005, recante il versamento aggiuntivo dell’importo di € 40.000,00 a valere sul contratto n. …;
    • modulo n. …, datato 16 gennaio 2006, riguardante la sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento Fonditalia per € 50.000,00;
    • modulo, datato 18 settembre 2006, relativo alla liquidazione totale del contratto n. … per € 59.800,00 con contestuale versamento del medesimo importo a valere sul contratto n. …;
    • modulo, datato 12 ottobre 2006, relativo alla liquidazione totale del contratto n. … per € 51.300,00 con contestuale versamento del medesimo importo a valere sul contratto n. …;
    • modulo, datato 12 ottobre 2006, relativo alla liquidazione totale del contratto n. … per € 5.100,00 con contestuale versamento del medesimo importo a valere sul contratto n. …;
    • modulo, datato 3 novembre 2006, relativo al versamento aggiuntivo di € 15.000,00 a valere sul contratto n. …;
    • modulo, datato 5 marzo 2007, riguardante la liquidazione parziale del contratto n. … per l’importo di € 100.000,00 con contestuale versamento della suddetta somma a valere sul contratto n. …;
    • modulo, datato 17 aprile 2007, relativo alla liquidazione parziale del contratto n. … per € 60.000,00; detta somma risulta essere stata accreditata sul conto corrente n. …, intestato al sig. … presso Banca Fideuram S.p.A.;
    • modulo, datato 2 maggio 2007, relativo al versamento aggiuntivo dell’importo di € 20.000,00 a valere sul contratto n. …;
    • modulo n. …, datato 2 maggio 2007, relativo alla sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento Fideuram Master Selection per l’importo di € 18.371,00;
    • modulo, datato 16 maggio 2007, relativo alla liquidazione totale ed alla revoca del contratto n. … per l’importo di € 48.855,81; detta somma risulta essere stata accreditata sul conto corrente n. …, intestato al sig. … presso Banca Fideuram S.p.A.;
    • modulo, datato 4 giugno 2007, relativo al versamento aggiuntivo dell’importo di € 18.000,00 a valere sul contratto n. …;
    • modulo, datato 4 giugno 2007, recante il versamento aggiuntivo dell’importo di € 17.000,00 a valere sul contratto n. …;
    • modulo, datato 10 luglio 2007, recante il versamento aggiuntivo dell’importo di € 10.000,00 a valere sul contratto n. …;
    • modulo, datato 2 ottobre 2007, relativo al versamento aggiuntivo dell’importo di € 10.000,00 sul contratto n. …;
    • modulo, datato 2 ottobre 2007, relativo al contratto n. …, con cui è stata disposta la liquidazione totale di alcuni comparti dell’investimento, per l’importo complessivo di € 20.331,66, ed al contestuale reinvestimento della somma ricavata nei comparti “equity global emerging markets” e “absolute return“;
    • modulo, datato 9 novembre 2007, riguardante la liquidazione parziale del contratto n. … per l’importo di € 200.000,00; detta somma è stata accreditata sul conto corrente n. …, intestato al sig. … presso Banca Fideuram S.p.A.;
    • modulo, datato 19 novembre 2007, relativo al versamento aggiuntivo di € 140.000,00 a valere sul contratto n. …;
    • modulo, datato 19 novembre 2007, recante il versamento aggiuntivo di € 60.000,00 a valere sul contratto n. …;
    • modulo, datato 21 dicembre 2007, relativo al versamento aggiuntivo di € 10.000,00 a valere sul contratto n. …;
    • modulo, datato 7 gennaio 2008, recante il versamento aggiuntivo dell’importo di € 41.434,92 a valere sul contratto n. …;
    • modulo, datato 14 gennaio 2008, relativo al disinvestimento parziale del contratto n. … per € 20.000,00; detta somma risulta essere stata accreditata sul conto corrente n. …, intestato al sig. … presso Banca Fideuram S.p.A.;
    • modulo, datato 1° luglio 2008, relativo alla liquidazione parziale del comparto “€ currency” ed a quella totale del comparto “global” del contratto n. …, operata per una somma di € 35.214,14, contestualmente reinvestita nel comparto “inflation linked“;
    • modulo, datato 21 luglio 2008, relativo al contratto n. … ed, in particolare, alla liquidazione parziale del comparto “equity global emerging markets” per una somma pari ad € 24.076,49 ed al contestuale reinvestimento della medesima somma nel comparto “absolute return“;
    • modulo, datato 21 luglio 2008, relativo al contratto n. … ed, in particolare, alla liquidazione totale del comparto “global emerging mar ket” per l’importo di € 43.811,95 ed al contestuale reinvestimento della medesima somma nel comparto “inflation linked“;
    • modulo, datato 17 settembre 2008, relativo al contratto n. … ed, in particolare, alla liquidazione parziale del comparto “€ currency” per l’importo di € 50.000,00 ed al contestuale reinvestimento della medesima somma nel comparto “bond global emerging market“;
    • modulo, datato 10 ottobre 2008, relativo al contratto n. … ed, in particolare, alla liquidazione totale del comparto “equity global emerging markets” per € 15.224,98 ed al contestuale reinvestimento della medesima somma nel comparto “absolute return“;
    • modulo, datato 2 dicembre 2008, relativo al contratto n. … ed, in particolare, alla liquidazione totale del comparto “flexible growth” per € 72.940,55 ed al contestuale reinvestimento della medesima somma nel comparto “€ currency“;

– con riferimento ai clienti sigg.ri … e …:

  • ha acquisito la disponibilità di somme di denaro di loro pertinenza incassando, mediante versamento sul succitato conto n. … a lui cointestato, gli assegni bancari nn. … e …, rispettivamente di € 3.300,00 ed € 500,00, emessi il 7 maggio 2007 ed il 16 luglio 2007 a valere sul conto corrente n. … intestato ai sig.ri …/… presso Banca Fideuram S.p.A.. Al riguardo, il sig. … ha smentito l’affermazione resa dal promotore, secondo cui le sopra menzionate transazioni troverebbero causa in un servizio di “cambio assegni” da lui effettuato su richiesta del cliente;
  • ha comunicato e trasmesso ai sig.ri …/… informazioni e documentazione non rispondenti al vero. In proposito, Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha fornito copia di un rendiconto non veritiero relativo alla situazione contabile dei clienti alla data del 31 dicembre 2008, recante i riferimenti e la sottoscrizione del sig. Colelli Riano. Più precisamente, il saldo del citato conto corrente n. … al 31 dicembre 2008, è stato indicato dal rendiconto come di € 4.000,00 a fronte di un dato reale, fornito dall’Intermediario, di € 780,33;

– con riferimento alla cliente sig.ra …:

  • ha comunicato e trasmesso alla cliente informazioni e documentazione non rispondenti al vero. In proposito, Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha fornito copia di tre rendiconti, muniti dei riferimenti del promotore, relativi alla situazione contabile della sig.ra … al 19 giugno 2006, al 30 giugno 2007 ed al 30 giugno 2008, recanti dati (€ 23.000,00, € 24.600,00 ed € 33.500,00) difformi da quelli ufficiali forniti dall’Intermediario (€ 3.099,73, € 3.269,50 ed € 2.865,14);

– con riferimento alle clienti sigg.re …/…:

  • ha comunicato e trasmesso alle clienti informazioni e documentazione non rispondenti al vero. In proposito, Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha fornito copia di un rendiconto, sottoscritto dal promotore e relativo alla situazione contabile delle sigg.re …/… al 30 settembre 2008, nel quale il controvalore degli investimenti in essere è indicato in € 15.000,00 a fronte dei reali € 5.617,21;

– con riferimento al cliente sig. …:

  • ha comunicato e trasmesso al cliente informazioni e documentazione non rispondenti al vero. In proposito, Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso copia di tre rendiconti relativi alla situazione contabile del sig. … alle date del 26 settembre 2006, 30 novembre 2006 e 31 dicembre 2006, che sarebbero stati redatti e consegnati dal promotore al cliente. Tali rendiconti, l’ultimo dei quali reca i riferimenti del sig. Colelli Riano, sono inveritieri in quanto, a fronte di un patrimonio reale alle dette date di € 195.991,81, € 244.648,08 ed € 272.921,01, essi indicano gli importi di € 214.260,00, € 309.368,00 e € 310.000,00;

– con riferimento al cliente sig. …:

  • ha comunicato e trasmesso al cliente informazioni e documentazione non rispondenti al vero. In proposito, Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha fornito copia di un rendiconto relativo alla situazione contabile del sig. … a tutto il “gennaio 2009“, secondo cui il controvalore degli investimenti in essere a suo nome sarebbe stato di € 11.165,00, a fronte di un dato reale di € 6.270,46;

– con riferimento ai sigg.ri …/…:

  • ha comunicato e trasmesso ai clienti informazioni e documentazione non rispondenti al vero. In proposito, Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha fornito copia di un rendiconto relativo alla situazione contabile dei sig.ri …/… a tutto il “gennaio 2009“, secondo cui il controvalore degli investimenti a loro nome era pari, al 31 gennaio 2009, ad € 351.000,00 a fronte dei reali € 46.492,25;

VISTA la nota dell’8 giugno 2010, notificata il 26 luglio 2010, con cui la Divisione Intermediari, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Roberto Colelli Riano la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007 (già artt. 93, comma 1, e 95, comma 1, del Regolamento n. 11522/1998, nel testo vigente al tempo dei fatti), per avere:

  • acquisito la disponibilità di somme di denaro di pertinenza della clientela;
  • comunicato e trasmesso alla clientela informazioni e documentazione non rispondenti al vero;
  • falsificato la firma della clientela e realizzato operazioni dalla stessa non autorizzate;

CONSIDERATO che, con la stessa nota dell’8 giugno 2010, il sig. Colelli Riano è stato altresì reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

TENUTO CONTO che il promotore non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito;

VISTA la nota del 28 dicembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria e il Fascicolo istruttorio relativi al predetto promotore;

RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 13 gennaio 2011, ricevuta dal destinatario il 19 gennaio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Colelli Riano l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al presente procedimento, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, e allegando alla stessa copia della Relazione istruttoria;

VISTA la nota di deduzioni difensive inoltrata alla Consob il 3 febbraio 2011, con cui il sig. Roberto Colelli Riano ha evidenziato:

– di non essere stato “interpellato né dalla [sua] ex società né [dalla Consob]” circa i fatti in contestazione;

– che gli appare “strano che la conoscenza [delle anomalie segnalate nella lettera di contestazioni] da parte della [sua] ex clientela sia avvenuta soltanto quando essa è stata contattata da parte di alcuni esponenti di San Paolo Invest e non [per effetto della ricezione delle] comunicazioni periodiche inviate loro dalla Sim“;

– di “poter rispondere per ognuno dei casi descritti nella relazione [istruttoria]” ma di voler replicare solo a quello “più eclatante come mistificazione e cioè il reclamo [presentato dal sig.] “, al quale “sicuramente è stato consigliato di fare reclamo, dimenticando che esso era in possesso delle chiavi d’accesso internet per monitorare i suoi investimenti [ed] il suo conto corrente” ed era, quindi, informato delle operazioni poste in essere circa le quali “non ha mai proferito reclamo“;

– che quanto emerso nell’attività ispettiva svolta da Banca Fideuram S.p.A. (da cui risulterebbe che talvolta ha svolto attività di cambio di assegni a favore della clientela) sarebbe stato in un primo momento avvalorato dai clienti sigg.ri …, … e … e, successivamente alla cessazione del rapporto professionale con l’Intermediario, sarebbe stato inopinatamente smentito dagli stessi clienti;

VISTA la Relazione per la Commissione del 28 marzo 2011, con la quale il medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto ampiamente accertate tutte le fattispecie violative contestate in quanto:

  • dall’esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti emergono numerosi e circostanziati elementi che confermano la grave e reiterata condotta irregolare posta in essere dal sig. Colelli Riano – peraltro dallo stesso in parte riconosciuta nella nota sottoscritta il 4 febbraio 2009 nell’ambito degli accertamenti svolti dall’Intermediario – cosicché le contestazioni formulate a suo carico si considerano tutte pienamente accertate;
  • in tale contesto, gli elementi emersi dalla documentazione trasmessa da Sanpaolo Invest SIM S.p.A. trovano univoco e concordante riscontro nelle ulteriori evidenze acquisite nel corso dell’istruttoria ed, in particolare, nelle informazioni fornite da Banco di Napoli S.p.A.;
  • quanto alle argomentazioni difensive addotte nell’ambito del procedimento sanzionatorio, il promotore non ha contestato la materialità dei fatti a lui ascritti e non ha neppure fornito alcun elemento funzionale ad una loro diversa qualificazione, limitandosi a formulare alcune considerazioni marginali rispetto al complesso dei fatti a lui ascritti e, dunque, inconferenti;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l’Ufficio ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

  • ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3, 4, 5 e 7 del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza di questi, di comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate;
  • la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte e la numerosità dei clienti coinvolti, la pluralità di condotte violative accertate, protratte nel corso di un rilevante arco temporale, nonché le modalità fraudolente con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla quantificazione della sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il sig. Roberto Colelli Riano, nato a Napoli (NA) l’8 maggio 1955 ed ivi residente […omissis…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

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