Promotori – Documentazione fatale, radiato ex Mediolanum

Tratto dal bollettino Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 13045 del 3 aprile 2001, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Nico Di Rienzo, nato a Fontana Liri (FR) il 15 ottobre 1967 e residente […in provincia di Roma…];

VISTE le note del 21 settembre 2009, 18 novembre 2009, 2 marzo 2010 e 21 aprile 2010, con le quali Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso alla Consob documentazione concernente irregolarità poste in essere dal Sig. Di Rienzo nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario;

CONSIDERATO, in particolare, che il promotore:

  • nel periodo maggio 2005-agosto 2008 avrebbe acquisito disponibilità dei coniugi Sig. … e Sig.ra …, suoi clienti, per un importo complessivo pari ad € 26.401,00, mediante l’esecuzione di 52 bonifici a valere sul conto corrente dei predetti clienti (e dagli stessi disconosciuti), con l’utilizzo dei codici di accesso telematico di pertinenza dei medesimi, a favore di conto corrente intestato a sé medesimo;
  • avrebbe consegnato ai citati clienti due comunicazioni non veritiere (una rettifica contabile datata 6 giugno 2005 ed una nota contabile datata 29 luglio 2005) nonché una rendicontazione relativa agli investimenti assicurativi riferita al maggio 2008, recante dati non rispondenti al vero;
  • avrebbe falsificato le sottoscrizioni della predetta clientela su un modulo di richiesta di riscatto polizza “Dipiù Money 18 Dollaro“, datato 29 luglio 2005, e su un modulo di richiesta di revoca fido, anch’esso datato 29 luglio 2005. Le somme risultanti dal riscatto di tale polizza sono state accreditate sul conto corrente intestato ai suddetti clienti;

TENUTO CONTO che è inoltre emerso che, nel periodo luglio 2005-novembre 2007, il promotore avrebbe restituito ai coniugi …/… l’importo complessivo di € 15.894,00 mediante l’esecuzione di 6 bonifici disposti a valere sul proprio conto corrente;

VISTA la lettera del 4 maggio 2010, notificata all’interessato il successivo 8 maggio, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha contestato al Sig. Nico Di Rienzo la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

  • art. 107, comma 1 (già articolo 95, comma 1, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente art. 93, comma 1, nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), per avere:
    • acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei signori … e …;
    • contraffatto la firma dei citati clienti;
    • trasmesso ai predetti investitori documenti non rispondenti al vero;
  • art. 108, comma 7 (già articolo 95, comma 1, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente art. 94, comma 8, nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente;

CONSIDERATO che il Sig. Di Rienzo è stato altresì reso edotto, con la stessa nota del 4 maggio 2010, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

VISTA la nota del 21 maggio 2010, con cui il promotore, per il tramite del proprio legale, ha presentato deduzioni difensive, con le quali ha rappresentato quanto segue:

  • che già nel 2001 interrompeva i rapporti con Banca Mediolanum S.p.A.“; conseguentemente gli era stato vietato l’utilizzo dei codici di accesso telematico relativi ai rapporti di pertinenza degli investitori;
  • di essere stato successivamente cancellato dall’Albo dei promotori finanziari con delibera Consob del 19 agosto 2008;
  • che in virtù del rapporto fiduciario intercorrente tra le parti, il Sig. … avrebbe realizzato tutte le operazioni contestate utilizzando direttamente il suo computer, inserendo personalmente i propri codici di accesso;
  • relativamente le presunte false sottoscrizioni sulla polizza Dipiù Money 18“, che la richiesta di revoca di fido sarebbe stata sottoscritta dal Sig. …;

VISTA la successiva nota del 28 ottobre 2010, con la quale, ad integrazione delle precedenti deduzioni, il Sig. Di Rienzo, sempre tramite il proprio legale, ha dichiarato di non avere consegnato ai clienti la rendicontazione non veritiera riferita al mese di maggio 2008 ed oggetto di contestazione, in quanto la stessa “è un documento bancario e, come tale, visionabile attraverso il sito web al quale si accede con una password personale. Inoltre, tale documento non era più nella (sua) disponibilità, attesa la cessazione del rapporto dello stesso con Banca Mediolanum già nel dicembre 2001“;

VISTA la nota del 30 novembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari – Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria e il Fascicolo istruttorio relativi al predetto procedimento;

RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto:

  •  
  • accertata la contestazione riguardante l’acquisizione di disponibilità della clientela;
  • superata la condotta violativa sostanziatasi nella contraffazione della firma dei signori … e …, stanti le affermazioni contrastanti rese dalle parti al riguardo;
  • accertata la contestazione concernente la trasmissione ai clienti di documentazione non rispondente al vero;
  • superata la violazione dell’art. 108, comma 7, del regolamento Consob n. 16190/2007 per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente, stanti anche in tal caso le contrastanti dichiarazioni rese al riguardo dalle parti;

VISTA la nota del 7 dicembre 2010, pervenuta all’interessato il successivo 21 dicembre, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Di Rienzo l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al presente procedimento, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, e allegando alla stessa copia della Relazione istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;

TENUTO CONTO che con nota in data 17 marzo 2011 il Sig. Di Rienzo ha presentato, per mezzo del proprio legale, deduzioni integrative in merito ai fatti oggetto di contestazione, con le quali ha rappresentato quanto segue:

  • con riferimento alla contestazione relativa all’acquisizione delle somme di pertinenza dei signori … e …:
    • nel ribadire quanto già rappresentato nella precedente fase deduttiva, ha dichiarato che “l’anomalia dell’acquisizione delle somme de quo risulta sconfessata precisamente dai bonifici effettuati dallo stesso … in favore del promotore e dunque dall’esatta volontà di quest’ultimo di effettuare operazioni di investimento“;
    • che “tale deduzione risulta confortata ed altresì rafforzata dalle successive operazioni (da lui) eseguite” concretizzatesi nel versamento, mediante 8 bonifici, al Sig. … della complessiva somma di € 20.499,00;(1)
    • in considerazione di ciò, il disconoscimento delle operazioni (…) non trova giustificazione attesa la totale assenza (…) da parte degli investitori (…) di contestazioni successive“;
  • con riferimento alla contestazione relativa alla trasmissione di documenti non rispondenti al vero:
    • che è vero che “ai fini dell’elaborazione dei predetti documenti (rettifica e nota contabile) non (era) necessario l’accesso al sito web da parte (sua)”;
    • se dunque da tale inconfutabile circostanza si evidenzia la difformità della rendicontazione da quella ufficiale, non può non essere ravvisato dalla Consob il totale difetto di responsabilità da parte (sua) attesa la facile reperibilità da parte degli investitori stessi dei documenti oggetto della contestazione“;

VISTA la Relazione per la Commissione del 28 marzo 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto:

  •  
  • accertata l’acquisizione di disponibilità di pertinenza della clientela. In proposito, dall’esame della documentazione in atti, appare del tutto ragionevole ritenere che il Sig. Di Rienzo, pur avendo interrotto il rapporto di collaborazione con Banca Mediolanum S.p.A. in data 3 marzo 2002, abbia tuttavia continuato de facto a gestire gli investimenti dei clienti …/…. Al riguardo Banca Mediolanum S.p.A., con la citata nota del 21 settembre 2009, ha comunicato di avere contattato, in data 25 agosto 2009, il Sig. … il quale, nel confermare di essere a conoscenza del fatto che il promotore non lavorava più per conto della predetta Banca già dal 2002, ha però dichiarato che il Sig. Di Rienzo gli aveva riferito di avere un “rapporto fiduciario” con l’Intermediario, in virtù del quale continuava la gestione della clientela. A tal fine il promotore si avvaleva di un “conto corrente di gestione” a sé intestato, ove confluivano le somme dei clienti finalizzate ad investimenti in realtà mai effettuati, il che di per sé sostanzia l’accertata acquisizione, anche ove solo temporanea, di disponibilità della clientela, nel cui contesto l’aver il promotore provveduto a restituire successivamente parte delle somme in precedenza indebitamente acquisite non può rappresentare idonea causa scriminante;
  •  
  • non accertata la condotta consistita nell’aver contraffatto la firma della clientela su modulistica contrattuale. L’esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti del procedimento non consente, infatti, di far ritenere sufficientemente comprovata la contestazione in oggetto;
  •  
  • accertata la violazione contestata di avere trasmesso alla clientela documentazione non rispondente al vero, deponendo in tal senso una nota di Banca Mediolanum, con la quale è stato rappresentato che i documenti in contestazione “non risultano essere prodott(i) o riconducibili alla scrivente Banca, ma palesemente alterat(i)”; né le argomentazioni difensive svolte dal promotore possono ritenersi elementi idonei ad elidere il profilo dell’antigiuridicità della condotta posta in essere, stante che la fattispecie violativa si perfeziona per il sol fatto di avere prodotto e trasmesso false informazioni alla clientela;
  •  
  • non accertata la violazione contestata di avere utilizzato i codici di accesso telematico di pertinenza dei coniugi …/…. L’esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti del procedimento non consente, infatti, di far ritenere sufficientemente comprovata la contestazione in oggetto;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

  • ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007 (già art. 98, comma 1, del proprio regolamento n. 11522/1998, e successivamente art. 96, comma 1, nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5), del regolamento Consob n. 16190/2007 (già art. 98, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5) del proprio regolamento n. 11522/1998, e successivamente art. 96, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5), nel testo integrato con le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007), la Consob dispone la radiazione dall’Albo nell’ipotesi, rispettivamente, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
  • le modalità con cui le condotte illecite accertate sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Nico Di Rienzo, nato a Fontana Liri (FR) il 15 ottobre 1967 e residente […in provincia di Roma…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

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