Promotori – Contratto d’agenzia, cosa dice il codice

di Luca Spoldi

Il Codice Civile parla di contratto d’agenzia all’interno del Libro quarto, “delle obbligazioni”, sotto il Titolo III, dedicato ai singoli contratti (articoli dal 1470 al 1986), in particolare col Capo X “del contratto d’agenzia” che dall’articolo 1742 al 1753 definisce la nozione, il diritto d’esclusiva, le riscossioni, la rappresentanza dell’agente, gli obblighi dell’agente, i casi di impedimento dell’agente, gli obblighi del preponente (ossia del mandante, ndr), nonché la durata del contratto, le indennità in caso di cessazione del rapporto, i patti di non concorrenza e i casi degli agenti con rappresentanza e degli agenti di assicurazione.

Secondo il Codice in particolare col contratto di agenzia (art. 1742) “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”. Il preponente (art. 1743) non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro (neppure concludendo affari per proprio conto). Per tutti gli affari conclusi durante il contratto (art. 1748) l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento, mentre (art. 1749) il proponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede, tra le altre cose consegnando all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate.

Quanto alla durata (art. 1750) se il contratto di agenzia è a tempo determinato ma continua ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine, esso si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito che non può essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

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