Promotori – Compensi dalla cliente e non solo, radiato ex Allianz

Tratto dal bollettino Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 9055 del 30 gennaio 1995, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Roberto Michelino Di Bitetto, nato a Milano il 25 giugno 1952 e residente […in provincia di Lecco…];

VISTE le note del 6 agosto 2009, 18 agosto 2009, 10 settembre 2009, 18 novembre 2009 e 15 gennaio 2010, con le quali Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. ha trasmesso alla Consob documentazione concernente irregolarità poste in essere dal Sig. Di Bitetto nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario;

CONSIDERATO, in particolare, che il promotore, nel periodo 2007-2009:

  • avrebbe acquisito, anche mediante distrazione, disponibilità di pertinenza dei signori […omissis…], suoi clienti, per un importo complessivo pari ad € 263.000,00, mediante:
    • l’esecuzione di 16 bonifici a valere sul conto corrente dei predetti clienti (e dagli stessi disconosciuti), a favore di conti correnti intestati ad altri clienti del promotore (signori …omissis…) ovvero a terzi (Sig. …omissis…), per complessivi € 183.000,00;
    • l’emissione di 7 assegni circolari a valere sul conto corrente dei predetti clienti (e dagli stessi disconosciuti), incassati da clienti del promotore ovvero da clienti del Sig. […omissis…], per complessivi € 39.000,00;
    • l’emissione di 4 assegni bancari a valere sul conto corrente dei predetti clienti (e dagli stessi disconosciuti), incassati dal promotore medesimo, ovvero dalla […omissis…], ovvero ancora da cliente assegnata al promotore e da terzo, per complessivi € 41.000,00;
  • avrebbe prodotto e consegnato ai clienti […omissis…] rendiconti recanti dati non rispondenti al vero;
  • avrebbe effettuato operazioni non autorizzate dai clienti […omissis…] mediante la falsificazione delle relative sottoscrizioni su assegni, modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni ai medesimi riconducibili;
  • avrebbe realizzato confusione tra i patrimoni dei sopracitati clienti;
  • avrebbe accettato denaro contante dai clienti […omissis…];
  • avrebbe ricevuto compensi dalla clientela;

TENUTO CONTO che le indicate irregolarità sono risultate confermate dalle seguenti dichiarazioni rilasciate dallo stesso promotore in data 4 agosto 2009:

  • in esito ad un incontro svoltosi in data 30 luglio 2009 innanzi al Sig. […omissis…], promotore finanziario a cui era stato riassegnato il portafoglio clienti del Sig. Di Bitetto, avendo dichiarato:
    • di avere operato in modo irregolare nei confronti del suo miglior cliente, il Sig. […omissis…];
    • di avere investito € 4.500.000,00, eseguendo operazioni non autorizzate tramite la falsificazione della firma del cliente, per effetto delle quali detta somma si sarebbe ridotta a circa € 3.700.000,00/3.800.000,00 a causa di minusvalenze;
    • di essersi appropriato di disponibilità di pertinenza del cliente per un importo oscillante tra € 60.000,00 e € 100.000,00;
  • in esito ad un incontro, svoltosi nella stessa data del 30 luglio 2009, innanzi all’Area Manager dell’Intermediario Sig. […omissis…], avendo dichiarato, con riferimento al cliente […omissis…]:
    • di avere prodotto false rendicontazioni riportanti valori superiori alla consistenza effettiva (per coprire la differenza tra il capitale versato, pari ad € 4.500.000,00, e la somma effettiva, pari a circa € 3.700.000,00/3.800.000,00, in conseguenza delle perdite subite);
    • di avere posto in essere operazioni non autorizzate dal cliente;
    • di avere percepito compensi a fronte di inesistenti plusvalenze risultanti dai falsi rendiconti;
    • di essersi appropriato di disponibilità di pertinenza del cliente per un importo oscillante tra € 60.000,00 e € 100.000,00;
  • in esito ad un incontro svoltosi in data 4 agosto 2009 con alcuni incaricati di Allianz Bank Financial Advisor S.p.A., avendo dichiarato:
    • di avere posto in essere operazioni di investimento per conto del Sig. […omissis…] apponendo firme false sugli ordini relativi alle operazioni previamente concordate con il cliente, che hanno comportato ingenti perdite patrimoniali;
    • che, per occultare dette perdite, ha prodotto rendicontazioni recanti dati non rispondenti al vero;
    • di avere utilizzato come provvista per gli investimenti le somme che altri clienti gli consegnavano e che versava sui propri conti; somme che successivamente restituiva a detti clienti effettuando bonifici a loro favore a valere sui conti correnti del Sig. […omissis…];
    • di avere prodotto e consegnato falsa rendicontazione anche ai clienti […omissis…];

VISTA la lettera del 17 maggio 2010, notificata all’interessato il successivo 19 maggio, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha contestato al Sig. Roberto Michelino Di Bitetto la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

  • art. 107, comma 1, per avere:
    • acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei clienti;
    • comunicato e trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
    • contraffatto la firma degli investitori su assegni, modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dai medesimi poste in essere;
    • effettuato operazioni non autorizzate, compresa l’emissione di assegni e la sottoscrizione di “Obbligazioni Argentina” per conto del Sig. […omissis…];
    • realizzato la confusione tra patrimoni dei clienti;
  • art. 108, comma 5, per avere ricevuto mezzi di pagamento difformi dai signori […omissis…];
  • art. 108, comma 6, per avere ricevuto compensi o finanziamenti da parte dei clienti;

CONSIDERATO che il Sig. Di Bitetto è stato altresì reso edotto, con la stessa nota del 17 maggio 2010, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

VISTA la nota del 15 giugno 2010, con la quale il promotore, per il tramite del proprio legale, ha chiesto di essere audito personalmente, e che nel corso dell’audizione, tenutasi presso la Divisione Intermediari – Ufficio Vigilanza e Albo Promotori il giorno 26 luglio 2010, il promotore:

  • ha preliminarmente dichiarato che “i fatti oggetto di contestazione sono emersi a seguito dell’operazione di Polizia Giudiziaria effettuata presso la filiale di Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. (…) e non a seguito di reclami formalizzati da clienti“, precisando “di non svolgere l’attività di promotore finanziario dalla data della revoca del mandato di Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. (agosto 2009) per propria scelta ed in attesa che siano chiarite dalle competenti Autorità le proprie responsabilità“;
  • con riferimento alle contestazioni formalizzate dalla Consob, ha affermato che:
    • le singole contestazioni sono fondate”;
    • l’unico episodio appropriativo si è realizzato nei confronti del gruppo familiare del Sig. […omissis…]“;
    • tutti gli altri clienti citati nella lettera di contestazione non hanno formalizzato alcun reclamo bensì hanno segnalato su iniziativa di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. le presunte irregolarità realizzate ai loro danni“, evidenziando che egli non avrebbe realizzato alcun danno patrimoniale a loro carico e che “le movimentazioni bancarie emerse hanno determinato semplici partite di giro“;
    • dall’operatività in questione non ha tratto alcun tipo di beneficio economico diretto o indiretto avendo proposto ai propri clienti operazioni senza commissioni“;
  • con riferimento alla contestazione sostanziatasi nell’acquisizione, anche mediante distrazione, di disponibilità di pertinenza del Sig. […omissis…], ha dichiarato che:
    • l’appropriazione non ha riguardato la cifra di € 700.000,00/800.000,00, bensì di circa € 60.000,00/70.000,00;
    • a riprova della restituzione delle somme dovute, ha prodotto la relativa documentazione di supporto (dichiarazione dei coniugi […omissis…] di ricevere € 50.000,00 dal Sig. Di Bitetto a saldo e stralcio delle richieste di restituzione per il maggior importo di € 60.550,00);
    • i signori […omissis…] erano a conoscenza di tutta l’operatività concernente i loro rapporti bancari“;
    • di non essersi appropriato della somma di € 12.000,00 (…), bensì di avere incassato il predetto importo su indicazione del Sig. […omissis…] al fine di ottenere la provvista in contanti allo stesso cliente necessaria per una vacanza in Marocco“;

VISTA la nota del 15 luglio 2010, con la quale il Sig. Di Bitetto ha presentato istanza di accesso agli atti del presente procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO che l’istanza di accesso è stata accolta e che, con nota del 10 agosto 2010, è stata trasmessa al promotore la documentazione richiesta;

VISTA la nota del 13 dicembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari – Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria e il Fascicolo istruttorio relativi al predetto procedimento;

RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione, ad eccezione della condotta violativa sostanziatasi nella ricezione di compensi o finanziamenti da parte dei clienti, ritenendo tale condotta assorbita nella fattispecie appropriativa;

VISTA la nota del 16 dicembre 2010, pervenuta all’interessato il successivo 22 dicembre, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Di Bitetto l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al presente procedimento, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, e allegando alla stessa copia della Relazione istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;

TENUTO CONTO che in tale fase procedimentale il Sig. Di Bitetto non si è avvalso degli strumenti di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 4 aprile 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto ampiamente accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione: in proposito, la documentazione in atti comprova le irregolarità poste in essere dal Sig. Di Bitetto, deponendo, altresì, in tal senso le dichiarazioni ammissive rese dallo stesso promotore sia innanzi all’Intermediario che in sede di audizione;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

  • ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3), 4), 5) e 7), del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo nell’ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma della clientela; di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata nella distrazione di somme di denaro di pertinenza degli investitori); di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela, a valere su rapporti di pertinenza di quest’ultima, o comunque alla medesima collegati;
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), nn. 6) e 7), del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione, da uno a quattro mesi, del promotore in caso, rispettivamente, di accettazione dalla clientela di mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa regolamentare e di percezione di compensi dai clienti; tali condotte illecite costituiscono anch’esse, nel caso di specie, gravi violazioni della normativa di riferimento, stante la loro connessione e strumentalità con le condotte illecite rilevate, il che fa ritenere sussistenti i presupposti, ai sensi del citato art. 110, comma 3, del regolamento Consob n. 16190/2007, per l’applicazione anche per esse del provvedimento di radiazione;
  • la confusione tra patrimoni dei clienti, non assoggettata ad una specifica sanzione, costituisce nel caso di specie, per gli stessi motivi, grave violazione della normativa di riferimento, il che fa ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione, anche per tale condotta illecita, del provvedimento di radiazione;
  • la reiterazione delle condotte illecite, la pluralità dei clienti coinvolti, l’entità delle disponibilità liquide sottratte e movimentate, le modalità fraudolente con cui le condotte illecite accertate sono state poste in essere, unitamente alla pluralità degli illeciti accertati, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori; né, in tale contesto, la circostanza che il promotore abbia provveduto a restituire successivamente parte delle somme in precedenza indebitamente acquisite può rappresentare motivo per proporre l’applicazione di una sanzione diversa dalla radiazione;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Roberto Michelino Di Bitetto, nato a Milano il 25 giugno 1952 e residente […in provincia di Lecco…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

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