Promotori – Due anni, la durata massima del patto di non concorrenza

di Luca Spoldi

L’articolo 1751 bis del Codice Civile è dedicato espressamente alla definizione del patto di non concorrenza, ossia di quel patto che “limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto”. Esso, per legge, deve essere fatto per iscritto e deve riguardare “la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto”. Si tratta in sostanza di un limite al principio della libera concorrenza di natura “convenzionale”, ossia che deriva da un accordo delle parti e che deve avere un contenuto determinato ed una durata non superiore ad un periodo massimo, in quanto con esso si nega all’agente la libertà di esercitare quella stessa attività per conto di altri soggetti.

L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, “la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale” commisurata alla durata del patto stesso, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. Come fare per determinare nel concreto l’indennità sulla base degli anzidetti parametri? La legge non lo dice, ma affida la definizione “alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria”. Se le parti non raggiungono alcun accordo “l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente; 4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente”. Insomma, chi ha guadagnato di più e si è visto assegnare zone più ampie può sperare di portare a casa un’indennità maggiore al momento in cui deciderà di salutare la propria mandante per “intraprendere nuove sfide professionali”, come s’usa dire in questi casi.

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