Addio all’Albo per la sim di E.De Rothschild. I servizi confluiscono nella banca

In data 1° novembre 2010 la neo-costituita succursale italiana de La Compagnie Financiere Edmond de Rothschild Banque ha acquisito le attività della Edmond de Rothschild SIM, che successivamente è stata posta in liquidazione volontaria chiedendo contemporaneamente la cancellazione dall’Albo.
Tale operazione è stata voluta dalla casa madre nell’ambito del progetto di potenziamento della struttura italiana per permette di offrire alla clientela italiana un maggior numero di servizi rispetto al passato.


Tratto dal bollettino Consob

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998 con la quale è stato istituito l’albo delle SIM e delle imprese di investimento extracomunitarie ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 14744 del 19 ottobre 2004, con la quale la EDMOND DE ROTHSCHILD SIM S.p.A. è stata iscritta nell’albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e autorizzata alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, con le seguenti limitazioni operative: “senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa”;

VISTA la propria delibera n. 16176 del 23 ottobre 2007, con la quale è stata concessa l’estensione dell’autorizzazione alla EDMOND DE ROTHSCHILD SIM S.p.A. alla prestazione del servizio di ricezione trasmissione di ordini nonché mediazione di cui all’art. 1, comma 5, lett. e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la medesima delibera n. 16176 del 23 ottobre 2007, con la quale è stata concessa l’estensione dell’autorizzazione alla EDMOND DE ROTHSCHILD SIM S.p.A. alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, di cui all’art. 1, comma 5, lett. c-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con la seguente modalità operativa: “con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela”;

VISTO l’art. 19, comma 8, del decreto legislativo del 17 settembre 2007, n. 164, in forza del quale la EDMOND DE ROTHSCHILD SIM S.p.A. è risultata autorizzata anche alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° novembre 2007;

VISTA la propria delibera n. 16216 del 13 novembre 2007, con la quale si è disposto che le SIM iscritte nell’albo di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 continuassero ad essere iscritte nel medesimo albo, secondo le disposizioni e le definizioni di cui al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e con la quale, in particolare, è stata confermata alla EDMOND DE ROTHSCHILD SIM S.p.A. l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, con la seguente limitazione operativa: senza assunzione di rischi da parte della società stessa e di ricezione e trasmissione di ordini di cui all’art. 1, comma 5, lettera c-bis) ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed è stata riconosciuta l’autorizzazione alla consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del medesimo decreto legislativo;

VISTA la delibera dell’assemblea dei soci della EDMOND DE ROTHSCHILD SIM S.p.A. che, in data 31 gennaio 2011, ha deciso di rinunciare alla prestazione dei servizi d’investimento, di sciogliere anticipatamente la società ponendola in liquidazione e nominare il liquidatore per il compimento degli atti relativi;

VISTA la nota pervenuta in data 3 marzo 2011, con la quale la EDMOND DE ROTHSCHILD SIM S.p.A. ha presentato formale istanza di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi di investimento e di conseguente cancellazione dall’albo delle Sim di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

SENTITA la Banca d’Italia;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza;

D E L I B E R A:

è revocata l’autorizzazione della EDMOND DE ROTHSCHILD SIM S.p.A., con sede in Milano Corso Venezia 36, allo svolgimento dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere c-bis), e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed è disposta la cancellazione della stessa Società dall’albo delle SIM, di cui all’art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della Società interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

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