Promotori – Condotta scorretta, radiato ex Banca Network

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 8206 del 5 luglio 1994, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del sig. Michele Acquaviva, nato a Napoli il 7 marzo 1971 e residente a Roma (RM), in […omissis…];

VISTE le note del 2 ottobre 2009, 6 novembre 2009, 26 novembre 2009 e 31 dicembre 2009, con cui Banca Network Investimenti S.p.A. Banca Network Investimenti S.p.A. ha comunicato i primi esiti delle verifiche avviate dalla Funzione di Internal Audit a seguito del reclamo presentato il 6 luglio 2009 dal sig. … in ordine ad alcune irregolarità commesse dal sig. Acquaviva Michele nell’esercizio dell’attività di promotore finanziario;

CONSIDERATO che dalle predette note e dalla documentazione ad esse allegata è emerso, in particolare, che il promotore sig. Acquaviva avrebbe posto in essere le seguenti irregolarità nei confronti dei clienti di seguito indicati:

… e …
I sigg.ri … e … il 6 luglio 2009 hanno chiesto al responsabile dell’agenzia di Napoli di Banca Network Investimenti S.p.A. informazioni relativamente ai propri investimenti effettuati per il tramite del sig. Acquaviva Michele, avendo riscontrato un’irregolarità apparentemente formale in ordine ad un bonifico di € 7.500,00, accreditato il 30 marzo 2009 (secondo quanto affermato da detti clienti) a titolo di interessi maturati per investimenti finanziari sul proprio conto corrente aperto presso Credem, con addebito sul conto corrente intestato ad Acquaviva Michele presso la Banca Popolare di Bari.
Il sig. … è risultato cliente assegnato al sig. Acquaviva Michele dal 1996 al 2004, periodo in cui detto promotore operava per Area Banca (poi confluita nel 2005 in Banca Bipielle Net, oggi Banca Network Investimenti S.p.A.). Il sig. … è stato, successivamente, assegnato al promotore … (la cui attività era coordinata dal sig. Acquaviva Michele). Il sig. … in una lettera del 4 novembre 2009 ha dichiarato di non aver mai conosciuto la sig.ra … e di aver sempre incontrato il sig. Acquaviva Michele in qualità di promotore finanziario.
I clienti …/… hanno disconosciuto, secondo quanto risulta dal verbale di verifica della Funzione di Internal Audit del 1° ottobre 2009, n. 7 bonifici (ammontare complessivo € 66.500,00) addebitati sul proprio conto corrente in essere presso Banca Invest S.p.a., con accredito sul c/c n. … presso Banca Network Investimenti S.p.A. intestato al sig. … (persona a loro sconosciuta). I bonifici contestati dai sigg.ri …/… sono stati disposti alle date e per gli importi di seguito specificati:

  1. 15 giugno 2006 € 6.500,00;
  2. 15 giugno 2006 € 10.000,00;
  3. 3 luglio 2006 € 10.000,00;
  4. 3 luglio 2006 € 10.000,00;
  5. 25 luglio 2006 € 10.000,00;
  6. 1° settembre 2006 € 10.000,00;
  7. 1° settembre 2006 € 10.000,00.

Il sig. … con lettera del 4 novembre 2009 (trasmessa alla Consob con nota di Banca Network Investimenti S.p.A. del 6 novembre 2009) ha disconosciuto la firma apposta a suo nome sulla citata richiesta di assegnazione al promotore … del 12 dicembre 2007 ed ha precisato di non aver mai incontrato né conosciuto detto promotore;


Il cliente è risultato formalmente assegnato dal 2004 al promotore … (la cui attività era coordinata dal sig. Acquaviva Michele). A nome del sig. … è risultato aperto presso Area Banca per il tramite del sig. Acquaviva Michele in data 18 dicembre 2003 il conto corrente n. … Sul contratto di apertura del suddetto conto corrente è stato indicato quale indirizzo di residenza/corrispondenza via … – Napoli. Il predetto indirizzo è risultato eletto quale recapito di corrispondenza da altri clienti assegnati al sig. Acquaviva Michele e da clienti assegnati a promotori la cui attività era coordinata dal medesimo sig. Acquaviva. Il sig. … è risultato sconosciuto e irrintracciabile sia al sig. … che, nel corso dell’incontro del 30 ottobre 2009 con alcuni incaricati di Banca Network Investimenti S.p.A., ha affermato di non averlo mai incontrato e di non essere mai riuscito a contattarlo, sia a Banca Network Investimenti S.p.A. che ha fatto presente la propria impossibilità a mettersi in contatto con detto cliente.
Dalle verifiche effettuate da Banca Network Investimenti S.p.A. sulle movimentazioni del citato conto corrente n. … intestato al sig. … relativamente al periodo 2005-2007 è risultato che:

  •  la somma di € 66.500,00 distratta dal conto corrente intestato al sig. … presso Invest Banca è stata accreditata sul conto corrente in questione;
  • il sig. Acquaviva Michele ha versato su detto conto la somma di € 10.000,00 tramite bonifico del 20 marzo 2007;
  • il medesimo sig. Acquaviva ha beneficiato della somma complessiva di € 33.530,36 tramite bonifici addebitati sul conto del sig. … il 26 luglio, il 21 ottobre e l’8 novembre 2005, il 28 febbraio ed il 14 luglio 2006 e il 22 novembre 2007;
  • alcuni bonifici addebitati sul conto n. … sono stati disposti a favore della sig.ra … (… del sig. Acquaviva Michele) il 28 settembre 2005 e il 24 maggio 2007 (importo complessivo pari a € 18.000,00) e della sig.ra … (… del sig. Acquaviva Michele) in data 13 novembre 2007 (importo di € 10.000,00);
  • il conto in questione è risultato utilizzato esclusivamente per far transitare somme addebitate/accreditate su conti correnti di clienti assegnati al sig. Acquaviva Michele o a promotori da lui coordinati mediante frequenti operazioni di bonifico on-line;

 …
Dal verbale di verifica del 25 novembre 2009 (pervenuto in allegato alla nota di Banca Network Investimenti S.p.A. del 26 novembre 2009) è risultato che il sig. … era cliente assegnato al promotore …. Detto cliente, residente in Martinica, nel corso di una telefonata del 17 novembre 2009, ha dichiarato alla Funzione di Internal Audit di non aver mai conosciuto, né incontrato il promotore finanziario … e di aver avuto esclusivamente contatti con il sig. Acquaviva Michele, tramite il quale aveva investito il proprio patrimonio, ormai azzerato.
Banca Network Investimenti S.p.A. nel verbale di verifica del 22 dicembre 2009 (pervenuto in allegato alla nota di Banca Network Investimenti S.p.A. del 31 dicembre 2009) ha affermato quanto segue:

  • la perdita patrimoniale stimata  in capo al sig. … è di circa € 92.500,00;
  • detto cliente avrebbe chiesto la chiusura del proprio conto corrente presso Banca Network Investimenti S.p.A. il 1° settembre 2009 ed il contestuale trasferimento della somma giacente (€ 1.269,05) sul conto corrente aperto a proprio nome presso Banca Invest. A tale riguardo, Banca Network Investimenti S.p.A. ha precisato che la richiesta di chiusura del conto corrente presentava una firma non conforme al documento di identificazione;
  • l’indirizzo di corrispondenza dei contratti Invest era via … – Napoli (recapito eletto da altri clienti assegnati al sig. Acquaviva Michele);
  • le firme presenti sugli ordini di sottoscrizione di GPM di Invest Banca del 17 dicembre 2007 sembrerebbero non veritiere. A tale riguardo, Banca Network Investimenti S.p.A. ha precisato che l’identificazione del cliente risulta effettuata dal promotore …, che il sig. … ha affermato di non conoscere;
  • le firme presenti sull’ordine di prelievo di € 21.000,00 e sulle richieste di prelievo relative alla GPM n. … di seguito elencate sono risultate non conformi al documento di identificazione allegato:
  • richiesta di prelievo parziale del 30 dicembre 2008 di € 20.000,00;
  • richiesta di prelievo parziale del 16 gennaio 2009 di € 40.000,00;
  • richiesta di prelievo parziale del 16 marzo 2009 di € 10.000,00;
  • richiesta di prelievo totale del 13 maggio 2009 di € 10.000,00.

Inoltre, Banca Network Investimenti S.p.A. ha espresso dubbi circa la veridicità del predetto documento di identificazione;


…/…/…

Nel verbale di verifica del 25 novembre 2009 (pervenuto in allegato alla nota di Banca Network Investimenti S.p.A. del 26 novembre 2009) Banca Network Investimenti S.p.A. ha affermato che:

  • detti soggetti sono stati clienti del sig. Acquaviva Michele prima di essere assegnati al promotore …;
  •  i sigg.ri … e … e … sono risultati seguiti dal sig. Acquaviva Michele anche dopo la loro assegnazione al promotore …, che si è prestata esclusivamente a firmare la contrattualistica quale promotore assegnatario. I clienti a tale riguardo hanno dichiarato, nel corso delle verifiche effettuate da Banca Network Investimenti S.p.A., di non conoscere il promotore … e di non averla mai incontrata;
  • i documenti di identificazione dei sigg.ri …/…/… rispettivamente allegati alla Gestione Patrimoniale di Invest Banca n. …, n. … e n. … sono risultati falsi;
  • i documenti di identità dei sigg.ri … e … allegati alla richiesta di disinvestimento della GPM presentavano connotati e foto diversi rispetto al documento allegato alla relativa richiesta di investimento. Inoltre, con lettere del 24 novembre 2009 i sigg.ri … e … hanno disconosciuto la firma risultata apposta a loro nome sugli ordini di investimento relativi alle Gestioni Patrimoniali di Invest Banca n. …(del 19 dicembre 2007) e n. … (del 27 dicembre 2007) e sui relativi ordini di disinvestimento totali, risultati sottoscritti il 3 novembre 2009;
  • il documento di identità depositato presso Banca Network Investimenti S.p.A. presentava nella sezione relativa a connotati e foto elementi diversi rispetto alla copia trasmessa direttamente dalla cliente … su richiesta della Funzione Audit;
  • i contratti sottoscritti dalla sig.ra … presentavano firme non conformi rispetto allo specimen depositato;

… e …
I sigg.ri … e … per il tramite dell’avv. … hanno presentato reclamo il 20 settembre 2009 ed hanno riferito che nel corso di un incontro, avvenuto il 30 marzo 2009, il sig. Acquaviva Michele avrebbe informato detti clienti della perdita totale del loro patrimonio (circa € 1.500.000,00).
A tale proposito il promotore Acquaviva avrebbe dichiarato:

  1. che gli estratti conto prodotti nel corso degli anni sarebbero stati rappresentativi di false valorizzazioni del patrimonio dei sigg.ri …;
  2. di aver modificato arbitrariamente i dati anagrafici relativi alla domiciliazione della corrispondenza dei rapporti bancari e di investimento di detti clienti. A tale riguardo, Invest Banca S.p.A. con nota del 7 gennaio 2010 ha trasmesso due richieste relative al cambiamento della domiciliazione della corrispondenza relativa al conto corrente n. … intestato al sig. …. L’indirizzo indicato nella richiesta di variazione del 12 marzo 2007 è via … – Napoli (indirizzo presso cui è risultata domiciliata la corrispondenza di altri clienti assegnati al sig. Acquaviva Michele);
  3. di aver operato ad insaputa dei sigg.ri … e … sui conti correnti bancari e conti titoli intestati a detti clienti mediante l’utilizzo delle password e delle user ID loro assegnate;
  4. di aver movimentato i conti dei sigg.ri … mediante bonifici on-line disposti a favore di soggetti sconosciuti a detti clienti o accreditati su conti intestati a lui stesso o alla sig.ra …, ovvero alla sig.ra … o al sig. … (rispettivamente …, … e … del sig. Acquaviva Michele). Invest Banca S.p.A., con la predetta nota del 7 gennaio 2010, ha fornito informazioni relativamente ad alcuni bonifici risultati addebitati sui conti correnti dei clienti …. Segnatamente l’Intermediario ha riferito che:
  • sul conto n. … intestato al sig. … risultavano addebitati i seguenti bonifici disposti on-line (servizio Mito) a favore di … (… del sig. Acquaviva Michele):
    – 5 maggio 2008, n. 2 bonifici dell’importo unitario di € 10.000,00;
    – 27 febbraio 2009, n.1 bonifico dell’importo di € 10.000,00;
  • sul conto n. … intestato ai sigg.ri … e … risultavano addebitati i seguenti bonifici disposti on-line (servizio Mito):
    – 26 marzo 2008, n. 1 bonifico dell’importo di € 6.500,00 a favore di … (cliente seguito dal sig. Acquaviva Michele);
    – 23 giugno 2008, n. 1 bonifico dell’importo di € 2.850,00 a favore di … (… del sig. Acquaviva Michele);

VISTA la nota del 4 maggio 2010, notificata in data 18 giugno 2010, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza ed Albo Promotori, avuto riguardo ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Michele Acquaviva la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190/2007:

A) art. 107, comma 1, (già art. 93, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998 come successivamente modificato ed integrato) per avere tenuto una condotta in grave contrasto con i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza in violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e di autodisciplina relative all’attività di promotore finanziario, avendo:

  1. allegato agli ordini di investimento/disinvestimento dei sigg.ri …, … e … documenti di identità falsi;
  2. aperto un rapporto di corrente a nome di … (risultato sconosciuto e irrintracciabile per Banca Network Investimenti S.p.A.);
  3. acquisito la disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei sigg.ri …/…, …, … e …;
  4. contraffatto le firme dei sigg.ri …/…, …, …, …, … e … e … e …;
  5. posto in essere operazioni di bonifico non autorizzate relativamente ai clienti …/… (nel periodo15 giugno 2006 –1° settembre 2006);
  6. comunicato e trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
  7. compilato senza alcuna autorizzazione da parte del cliente … la richiesta di assegnazione al promotore … datata 12 dicembre 2007;
  8. modificato il 12 marzo 2007 senza autorizzazione del sig. … l’indirizzo di corrispondenza relativo al conto corrente n. … aperto presso Invest Banca S.p.A;

B) art. 108, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti … e … (nel periodo 26 marzo 2008 – 27 febbraio 2009);

CONSIDERATO che, durante tale fase istruttoria, il sig. Acquaviva non si è avvalso di alcuno dei mezzi di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione Istruttoria della Divisione Intermediari del 30 novembre 2010, nella quale la Divisione ha ritenuto accertate tutte le violazioni contestate al promotore;

VISTA la nota del 3 dicembre 2010, recapitata in data 7 dicembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Acquaviva l’avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari;

CONSIDERATO che, anche durante tale fase istruttoria, il sig. Acquaviva non si è avvalso di alcuno dei mezzi di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 18 aprile 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nei termini di seguito rappresentati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, stante la documentazione complessivamente acquisita agli atti, ha ritenuto definitivamente accertate tutte le violazioni ascritte al sig. Acquaviva, attestando essa sia la effettività dei fatti contestati che la loro ascrivibilità al promotore. Non priva di rilievo sintomatico è, altresì, la circostanza che il sig. Acquaviva, nel corso dell’intera istruttoria, non si sia avvalso di alcuno dei mezzi difensivi a sua disposizione;

B) relativamente alla sanzione applicabile nel caso di specie, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 58 del 1998, in quanto:

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del citato regolamento n. 16190, la Consob irroga le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 58 del 1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3, 4, 5 e 7 del citato regolamento n. 16190, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, rispettivamente, in caso di: contraffazione della firma dei clienti, acquisizione di disponibilità di pertinenza della clientela, comunicazione o trasmissione ai clienti di informazioni o documenti non rispondenti al vero e perfezionamento di operazioni non autorizzate;

– per le restanti violazioni oggetto di contestazione, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare, in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall’art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; nell’ambito dei fatti emersi nel corso del procedimento anche tali violazioni sono da ritenersi particolarmente gravi, essendo state poste in essere in connessione ed in funzione strumentale rispetto alle altre condotte illecite sopra indicate;

– le modalità fraudolente con cui le condotte in esame sono state poste in essere, unitamente alla pluralità degli illeciti accertati ed all’entità delle disponibilità liquide sottratte alla clientela, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

il sig. Michele Acquaviva, nato a Napoli (NA) il 7 marzo 1971 e residente a Roma, in […omissis…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
          

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!