Promotori – Acquisisce somme dei clienti, radiato ex Sanpaolo Invest

Tratto dal bollettino Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 13593 del 4 giugno 2002, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari del Sig. Pietro Paciotta, nato il 12 maggio 1968 a Ferentino (FR) […e residente in provincia di Frosinone…];

VISTE le note dell’11 novembre 2009, dell’11 dicembre 2009, del 17 febbraio 2010, del 3 marzo 2010 e del 26 maggio 2010 con le quali Sanpaolo Invest Sim S.p.A. ha comunicato di aver revocato, in data 9 novembre 2009, il mandato al Sig. Pietro Paciotta ed ha trasmesso documentazione attinente a irregolarità commesse dal medesimo Sig. Paciotta nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario; in particolare:

  •  
  • clienti … e …

il Sig. Pietro Paciotta ha verbalmente dichiarato all’intermediario di aver emesso i seguenti assegni bancari da un carnet di assegni che egli aveva ritirato dai medesimi clienti al fine di sostituirlo con uno recante la clausola prestampata di “non trasferibilità”; tutti gli assegni appaiono essere stati redatti, a detta dell’intermediario, con grafia simile a quella del promotore:

Data

n. assegno

Importo

c/c di addebito

Intestatari c/c di addebito

Beneficiario

12/03/08

1.200,00

… e …

… (cliente assegnata al Sig. Pietro Paciotta)

27/03/08

2.200,00

… e …

… (…del promotore)

14/04/08

2.000,00

… e …

06/05/08

4.500,00

… e …

13/05/08

4.500,00

… e …

02/07/08

4.500,00

… e …

Totale

18.900,00

 


inoltre, il Sig. … ha presentato un reclamo nei confronti del Sig. Paciotta in data 17 dicembre 2009, indicando gli assegni dei quali chiedeva il rimborso ed affermando di aver ricevuto dal Sig. Pietro Paciotta una falsa sintesi di portafoglio al 14 ottobre 2009, nella quale sono stati valorizzati “Fondi Pictet” per un controvalore pari a € 154.704,00 – in realtà inesistenti in quanto già liquidati alla medesima data – ed il contratto Fonditalia n. …, valorizzato per un controvalore pari a € 200.000,00 anziché al suo reale valore di € 193.066,87;

  •  
  • clienti … e …

i suddetti clienti hanno presentato in data 2 dicembre 2009 un reclamo nei confronti del promotore, nel quale essi lamentano un saldo negativo di € 15.000,00 tra quanto loro prospettato dal Sig. Paciotta nel luglio 2009 circa il valore dei relativi investimenti ed il rendiconto ufficiale dell’intermediario del dicembre 2009; inoltre, la Sig.ra … (…) ha presentato anch’essa un reclamo nei confronti del promotore, nel quale sostiene che l’assegno n. … del 17 ottobre 2007, tratto sul c/c n. … intestato ai Sig.ri … e … e di importo pari a € 6.000,00, non sarebbe mai stato canalizzato verso investimenti;

  • in esito all’incontro con la Struttura di Rete di Sanpaolo Invest Sim S.p.A. svoltosi in data 23 ottobre 2009, il Sig. Pietro Paciotta ha dichiarato:
     
    • di essersi appropriato indebitamente, a partire dal 12 marzo 2008, della somma complessiva di € 18.900,00 di pertinenza dei clienti Sig.ri … e … e di aver loro fornito rendicontazioni non veritiere;
       
    • di non aver “versato” sul conto corrente dei Sig.ri … e … un assegno di importo pari a € 8.000,00 e di aver fornito ai suddetti clienti rendicontazioni non rispondenti al vero;
       
    • di essersi appropriato della somma di € 30.000,00 appartenente ai clienti Sig.ri …, …, … e … e di aver loro consegnato rendicontazioni non veritiere;
       
    • di non aver “versato” un assegno di importo pari a € 6.000,00 consegnatogli a fini di investimento dai clienti Sig.ri … e … e di aver loro fornito rendicontazioni non rispondenti al vero;
       
    • di non aver “versato” l’importo di cui al rimborso di una polizza intestata al Sig. … per una somma pari a € 1.500,00;
       
    • di non aver “versato” l’importo di cui al rimborso di due polizze intestate al Sig. … per una somma pari a € 1.600,00;
       
    • di aver disinvestito prodotti finanziari per conto delle Sig.re … e … e di aver loro presentato il valore di tale disinvestimento come interessi maturati sui relativi investimenti;
       
    • di aver consegnato rendicontazioni non veritiere al Sig. …;
       
    • di aver consegnato rendicontazioni non veritiere al Sig. …;

VISTA la lettera del 7 giugno 2010, notificata in data 9 giugno 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al Sig. Pietro Paciotta la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007 (già Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998):

  1. art. 107, comma 1, per aver:
  • acquisito la disponibilità di somme e valori di pertinenza di clienti;
     
  • comunicato e trasmesso ai clienti rendicontazioni non rispondenti al vero;
     
  • disposto operazioni non autorizzate;
     
  • omesso di dare corso ad un ordine di investimento dei Sig.ri … e …;
  1. art. 108, comma 5, per aver accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa di settore;

CONSIDERATO che il Sig. Pietro Paciotta è stato reso edotto, con la stessa lettera del 7 giugno 2010, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

RILEVATO che in tale fase del procedimento non sono pervenute deduzioni da parte del promotore;

VISTA la nota del 28 dicembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria ed il Fascicolo istruttorio relativi al promotore Sig. Pietro Paciotta;

RILEVATO che, nella suddetta Relazione, la Divisione competente ha conclusivamente ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 3 gennaio 2011, recapitata il 10 gennaio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Pietro Paciotta l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ed allegando alla stessa copia della Relazione istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;

RILEVATO che anche in tale fase del procedimento non sono pervenute deduzioni da parte del promotore;

VISTA la Relazione per la Commissione del 9 maggio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

  1. relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto pienamente accertate le fattispecie oggetto di contestazione, in quanto risulta comprovato che il promotore ha indebitamento compilato assegni bancari emessi a valere su un carnet di assegni di pertinenza di due clienti, acquisito somme di pertinenza della clientela, trasmesso rendicontazioni non rispondenti al vero, disposto operazioni non autorizzate ed omesso di eseguire un’operazione di investimento richiesta da due clienti; oltre che dalle dichiarazioni dei clienti del promotore sopra indicati, contenute nei reclami dagli stessi proposti all’intermediario, ciò è comprovato per tabulas dalle copie degli assegni compilati dal promotore o ricevuti dal medesimo promotore a fini di investimento e dalla copia di una falsa rendicontazione consegnata dal promotore ad un cliente; infine, va considerato che il promotore ha ammesso di fronte all’intermediario tutti i fatti oggetto di contestazione e non ha prodotto, nell’ambito dell’intero procedimento sanzionatorio, alcuna argomentazione deduttiva funzionale ad una diversa qualificazione dei fatti;
  2. relativamente alla sanzione da applicare nel caso di specie, il medesimo Ufficio ha proposto l’adozione, nei confronti del Sig. Pietro Paciotta, del provvedimento di radiazione dall’Albo, posto che:
  • ai sensi dell’art. 196, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, i promotori finanziari che violano le norme del medesimo decreto e le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob sono puniti in base alla gravità della violazione ed all’eventuale recidiva;
     
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 4), 5) e 7), del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione del promotore nelle ipotesi di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, di comunicazione e trasmissione ai clienti di rendicontazioni non rispondenti al vero e di esecuzione di operazioni non autorizzate;
     
  • la mancata esecuzione di un’operazione di investimento richiesta da un cliente, non assoggettata ad una specifica sanzione, costituisce anch’essa, nel caso di specie, stante il contesto dei fatti rilevati, grave violazione della normativa di riferimento;
     
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall’Albo da uno a quattro mesi nell’ipotesi di accettazione dagli investitori di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa di riferimento;
     
  • nel caso di specie, quest’ultima condotta illecita è da ritenersi anch’essa connotata da particolare gravità, stante la sua strumentalità rispetto agli atti acquisitivi;
     
  • la reiterazione delle condotte illecite del promotore nei confr nti di numerosi clienti, la pluralità degli atti violativi accertati, il danno occorso alla clientela e le modalità fraudolente con cui tali condotte sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Pietro Paciotta, nato il 12 maggio 1968 a Ferentino (FR) […e residente in provincia di Frosinone…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!