Mifid 2, più tutele per gli investitori

Scritto da Marco Muffato

Il 20 ottobre la Commissione europea ha presentato le sue proposte di revisione della Mifid, la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Le proposte, costituite da una direttiva e da un regolamento, mirano ad accrescere l’efficienza, la resistenza e la trasparenza dei mercati, nonché a rafforzare la tutela degli investitori. Ricordiamo che la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, la Mifid, entrata in vigore nel novembre 2007, ha disciplinato la prestazione di servizi di investimento negli strumenti finanziari (come le attività di intermediazione finanziaria, la consulenza, la negoziazione, la gestione del portafoglio, la sottoscrizione, eccetera) da parte di banche e imprese di investimento nonché il funzionamento delle Borse tradizionali e delle sedi di negoziazione alternative (i cosiddetti sistemi multilaterali di negoziazione). Se è vero che la Mifid ha introdotto la concorrenza tra questi servizi e ha offerto agli investitori una scelta più ampia e prezzi più bassi, la crisi finanziaria ha però messo in evidenza alcune carenze. In particolare sul fronte della tutela degli investitori. Da qui la necessità di modificare anche in modo profondo la direttiva europea.

Norme rivoluzionarie. Ed eccoli gli articoli della Mifid 2 che potrebbero andare a rivoluzionare nei prossimi anni la relazione tra intermediari e investitori. Di fondamentale importanza è, nella Section 2 “Provisions to ensure investor protection”, l’articolo 24 (ex- 19) su “Principi generali e informazioni ai clienti” (della direttiva 2004/39/EC emendata). Il comma dell’articolo 24 stabilisce, infatti, che gli intermediari che erogano consulenza devono specificare: se la consulenza è erogata su base indipendente; se è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta; la verifica continuativa dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati al cliente.

È, poi, il comma 5 a mettere nero su bianco il concetto di indipendent advice. “Quando l’intermediario informa il cliente che la consulenza è su base indipendente, esso è obbligato: a offrire un numero sufficientemente ampio di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Gli strumenti finanziari devono essere diversificati con riferimento sia alla tipologia sia al fornitore e non devono essere limitati a strumenti emessi e/o offerti da entità collegate all’intermediario” (articolo 24 comma 5 lettera i, ndr). E inoltre l’intermediario che offre la consulenza su base indipendente è obbligato anche “a non accettare o ricevere commissioni o altri benefici monetari pagati o erogati da qualunque terza parte (o da persone operanti per loro conto) in relazione ai servizi offerti dall’intermediario” (articolo 24 comma 5 lettera ii, ndr). L’articolo 24 al comma 6 chiarisce inoltre che la medesima restrizione del comma 5ii si applica anche alle gestioni patrimoniali.

Quando la consulenza può definirsi indipendente.
Secondo Mario Noera, docente di economia degli intermediari e dei mercati finanziari dell’Università Luigi Bocconi ed ex presidente dell’Aiaf, con riferimento alla consulenza finanziaria, “le previsioni approvate il 20 ottobre scorso dalla Commissione europea alla direttiva Mifid, la cosiddetta Mifid 2, confermano tutte le proposte contenute nel documento di consultazione del dicembre 2010 sulla Mifid Review, che introducevano tre importanti elementi di novità: il primo è che la consulenza viene definita indipendente solo se l’intermediario riferisce la propria consulenza a una gamma sufficientemente ampia di strumenti finanziari di terzi ovvero emessi o prodotti da entità a cui non è collegato”. “Il secondo elemento”, continua Noera, “è che a tutti gli intermediari viene richiesto di precisare esplicitamente al cliente se la consulenza è erogata su base indipendente o meno; il terzo è che, ove venga dichiarato che la consulenza è indipendente, all’intermediario è proibito ricevere retroazioni commissionali o benefici di altra natura (gli inducement, ndr) dai fornitori di strumenti finanziari”.

L’indipendenza è un attributo del tipo di servizio erogato non di chi la eroga.
Per Noera, questi tre punti della Mifid 2 possono essere semplificati anche così: “la consulenza non può essere considerata indipendente se è collegata al collocamento di prodotti dell’intermediario stesso; può esserlo se associata ad architetture aperte, ma in questo caso deve essere obbligatoriamente remunerata dal cliente e mai dai produttori/emittenti attraverso retroazioni commissionali”. “L’indipendenza non è cioè un attributo di chi la eroga, ma della tipologia di servizio erogato”, sottolinea Noera. “Una conseguenza di queste innovazioni normative è che la differenza tra consulenza ristretta e indipendente diventerà sempre più chiara al cliente, visto che quest’ultima, il cliente la deve pagare e che, per legge, saranno gli stessi intermediari a dovergliela spiegare. La nuova normativa europea aiuterà, quindi, ad abbattere molti equivoci sulla consulenza e sicuramente favorirà nei risparmiatori una consapevolezza sempre maggiore sulla natura e sulla qualità dei servizi ricevuti”.

Primi commenti delle associazioni di categoria.
Apprezzamenti sulle proposte di revisione della Mifid in tema di consulenza arrivano da Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti.
“Adesso la norma sulla indipendenza è scritta bene”, spiega Tofanelli. “Nella precedente versione si confondeva la fattispecie consulenza con la modalità organizzativa di prestazione del servizio. Gli intermediari possono segmentare la clientela e quest’ultima scegliere quale modalità di servizio preferisce nell’ambito della consulenza. In linea generale, il documento della Commissione europea tutela il cliente realmente”. Anche dal mondo della consulenza fee only giungono consensi sulla Mifid 2. Cesare Armellini, presidente di Nafop, ricorda che “la nostra associazione, con oltre 300 professionisti e società di consulenza indipendente, ha partecipato alla consultazione pubblica sulla revisione della Mifid. Siamo molto soddisfatti delle proposte della Commissione europea in quanto le nostre richieste di maggiore trasparenza sulla remunerazione della consulenza sono state recepite e il concetto di indipendenza ha acquisito un riconoscimento ufficiale anche in Europa”.

L’iter per l’approvazione.
Le proposte di revisione della Mifid sono state trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, che rappresenta gli Stati membri, per essere discusse e adottate. Una volta adottati, il regolamento, la direttiva e le norme tecniche di esecuzione si applicheranno a partire dalla stessa data. La strada per l’approvazione del documento è, quindi, ancora lunga: è molto probabile che le proposte verranno adottate nel corso del 2012. Una volta metabolizzate le novità delle proposte di revisione, è del tutto logico che partirà un’azione di lobbying da parte delle associazioni degli intermediari e dei professionisti interessati dal provvedimento e diretta ai governi nazionali e alle istituzioni europee perché il proprio punto di vista sia recepito dal documento finale. Proprio con l’obiettivo di dialogare con le istituzioni europee il Fecif, la Federazione europea dei consulenti e degli intermediari finanziari, che ha come segretario generale l’italiano Aldo Varenna, intende avvalersi della collaborazione di una società di lobbying (la selezione è in corso e sono in lizza anche candidati italiani) per valorizzare le proprie istanze sulla Mifid 2.

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