Gestione in famiglia abusiva, attenti alla caccia alle streghe

Domanda. Nel Bollettino Consob è apparso un provvedimento che mi ha sorpreso parecchio. La Corte di Appello di Bologna (leggi qui) ha rigettato il ricorso di una persona che si era vista sanzionare per 25.000 euro a causa della sua attività di gestione abusiva. Leggendo la delibera  si comprende come i “clienti” fossero soltanto sette e tutti parenti o amici. Non è che la doverosa attività di contrasto all’abusivismo sta sconfinando nella caccia alle streghe?

F.A., Firenze

Risposta.  Si tratta dell’annosa questione della gestione abusiva o anche surrettizia nella quale tutti, inclusi i consulenti, possono incappare. Una questione che nasce dal fatto che, a differenza di quanto avviene in molti altri paesi a partire dagli Usa, la stringente interpretazione italiana fa sì che laddove si ravvisi che tutti i consigli dati siano tradotti in operazioni, ciò implica che tali operazioni siano note al consulente e quindi, verosimilmente, da lui intermediate. Circostanze queste che possono costituire indici dello svolgimento abusivo di servizi di investimentoSportello Advisory quale appunto la gestione. Il discorso peggiora quando si parla di procure a trasmettere, in nome e per conto di altri soggetti, ordini di compravendita di strumenti finanziari a un intermediario abilitato, poiché in tal caso si ravvisa anche il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, anche questo riservato alle imprese di investimento e alle banche.

Tutto ciò, e qui viene il bello relativamente al caso specifico, sempre si possa parlare di esercizio professionale dell’attività, concetto che il provvedimento sanzionatorio citato dal lettore interpreta in maniera a nostro modo di vedere abnorme. La persona sanzionata prestava infatti i servizi ad appena sette persone, prevalentemente a lui legate da rapporti di parentela o amicizia.

Non solo. Secondo la Consob l’interessato avrebbe operato “nei confronti del pubblico” poiché ha operato nei confronti di una pluralità di “soggetti terzi”, anche se numericamente limitati. Con un simile ragionamento, occorrerebbe a questo punto sanzionare e vietare tutte le gestioni patrimoniali, come anche fondi comuni e prodotti assicurativi assimilabili, che pur non armonizzati sono collocati in Italia tramite il passaparola dei clienti.  Ancora, secondo la Consob il malcapitato avrebbe operato “professionalmente” in quanto ha gestito i conti in maniera sistematica, abituale e sulla base di precise strategie di investimento. La sistematicità del lavoro, conseguente a precise strategie di investimento, vuole anche però dire che il gestore ha operato in maniera ragionata e non mediante operazioni strampalate.

Da notare anche come nella Delibera manchi l’aggravante delle perdite conseguite dai clienti, segno che i clienti erano quantomeno in pareggio se non in guadagno. Seguendo l’andazzo, se delegato di due o tre familiari, chiunque rischia seriamente di essere sanzionato per abusivismo. Occorre pertanto intervenire a livello legislativo stabilendo dei limiti, per esempio un combinato di numero di soggetti e importi, rimanendo entro il quale l’attività non viene considerata come prestazione abusiva di servizi di investimento. Già ora le banche e le imprese di investimento, specie quelle specializzate nel trading, accettano le deleghe sebbene in numero limitato. In questa maniera si chiarirebbe cosa sia abusivo o cosa no evitando situazioni come quella sopra indicata e allo stesso tempo eliminando sul nascere possibili abusi da parte dei soliti furbi che cercano di infilarsi nelle maglie della legge. Ancora meglio sarebbe adeguarsi ad altri paesi certo non meno evoluti del nostro come gli Usa e prevedere, quando si parla di trading di qualsiasi genere, l’allargamento dei soggetti abilitati. Ma questo è un discorso ancora più esteso.

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