Promotori, dalla Consob arrivano quattro espulsioni dall’Albo

La Consob ha pubblicato oggi sul bollettino online altri quattro provvedimenti nei confronti di promotori finanziari: tre radiazioni e una radiazione con sanzione pecuniaria. Destinatari delle misure disciplinari sono stati in particolare Giuseppe Casali, Antonella De Lutiis, Andrea Ferrarono e Valerio Rossetti.

Analizziamole una a una. Casali, ex pf di Banca Ipibi – classe 1957, di origine svizzera – è stato segnalato alla Consob dall’intermediario, che nel 2010 ha interrotto per giusta causa il rapporto di agenzia in essere con il pf  a seguito dell’emergere di gravi irregolarità nella sua condotta. A richiamare l’attenzione della banca sull’operato di Casali è stato nello specifico il reclamo di un cliente che, tramite un  avvocato, ha fatto sapere di essersi visti addebitare sul suo conto corrente 51mila euro complessivi, usciti con l’incasso di dieci assegni circolari emessi a sua insaputa e da lui mai sottoscritti. Il cliente ha inoltre precisato di non conoscere la persona che ha incassato gli assegni e ha chiesto a Banca Ipibi la restituzione dei 51mila euro in questione.

A seguito del reclamo, la banca ha analizzato la copia degli assegni circolari, da cui è emerso che i moduli di emissione risultano sottoscritti  da Casali, nella sezione relativa al promotore finanziario. A seguito degli accertamenti dovuti, quest’ultimo è stato dunque ritenuto responsabile di aver acquisito la disponibilità di somme di denaro e valori di pertinenza del cliente; compiuto operazioni non autorizzate e contraffatto la firma del cliente sulla modulistica contrattuale. Violazioni che hanno condotto alla radiazione di Casali dall’Albo.

A richiamare l’attenzione su Andrea Ferraroni, iscritto all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari dal 1999, è stata invece Banca Generali, che ha risolto in data 24 giugno 2010 il contratto di agenzia con il pf ritenuto responsabile di condotte irregolari. Diverse le lamentele arrivate dai clienti sull’operato di Ferraroni: qualcuno ha parlato del mancato addebito di 950mila euro  clienti hanno infatti lamentato derivante da un’operazione di rimpatrio di capitali; qualcun altro di una differenza di patrimonio fra la documentazione consegnata dal promotore e quella ufficiale di Banca Generali. Alla luce di tutto ciò, l’ufficio vigilanza e albo promotori ha contestato al pf di aver acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;  comunicato o trasmesso agli investitori informazioni o documenti non rispondenti al vero; omesso di eseguire operazioni disposte dai clienti ed eseguito operazioni da questi ultimi non autorizzate; accettato dai mezzi di pagamento difformi da quelli prescritti. Ritenendo accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione, il pf è stato radiato dall’Albo.

Per quanto riguarda Antonella De Lutiis, nata a Chieti nel 1967, le condotte irregolari adottate dalla pf sono state portate alla luce da FinecoBank, che ha disposto con decorrenza dal 28 maggio 2010 il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia in essere. In particolare la banca ha trasmesso documenti da cui è emerso che Antonella De Lutiis – utilizzando i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela e trasferendo i fondi di questi ultimi verso conti correnti intestati a un soggetto terzo – avrebbe illecitamente acquisito le disponibilità finanziarie di diversi clienti. La stessa pf ha in un secondo momento riconosciuto di avere utilizzato i codici di accesso telematico di un cliente per compiere operazioni di investimento non autorizzate e di aver celato al cliente stesso l’andamento negativo dei suoi investimenti, comunicandogli informazioni non rispondenti al vero, al fine di mantenere la sua fiducia in un contesto di mercato sfavorevole

A seguito di una serie di verifiche, la Consob ha accertato diverse violazioni a carico della pf per aver  acquisito la disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti; eseguito operazioni non autorizzate dai clienti a valere su rapporti di pertinenza di questi ultimi; utilizzato i loro codici di accesso telematico e comunicato informazioni non rispondenti al vero. Ritenendo “generiche e prive di riscontro” le argomentazioni difensive addotte dalla pf, la Commissione ha dunque deciso di radiarla dall’Albo.

Doppia sanzione infine per Valerio Rossetti che, oltre alla radiazione, si è visto infliggere anche una multa da 30mila euro. La vicenda è nata dalle segnalazioni alla Consob di diversi clienti, che hanno lamentato gravi irregolarità commesse da Rossetti, da essi conosciuto durante un corso di borsa e finanza: in particolare, il pf avrebbe offerto loro la prestazione di servizi di consulenza e di gestione di portafogli di investimento senza autorizzazione e avrebbe gestito i loro portafogli nei mesi di giugno-luglio 2010.

In quel periodo i clienti avrebbero trasferito somme di denaro (intorno ai 20mila euro ciascuno) su un conto corrente, conferendo al promotore i codici di accesso telematico al conto stesso. Rossetti avrebbe poi compiuto un numero rilevante di operazioni in strumenti finanziari derivati, conseguendo risultati negativi, senza fermarsi nemmeno su richiesta degli stessi titolari dei conti correnti. Il pf ha poi riconosciuto con dichiarazioni la propria responsabilità per le perdite subite dai clienti e ha consegnato loro assegni risarcitori, risultati scoperti o comunque per qualche ragione mai incassati. 

L’Ufficio vigilanza e albo promotori ha dunque contestato a Valerio Rossetti di aver gestito il portafoglio dei citati clienti in violazione della riserva di attività stabilita dall’art. 18 e di non aver osservato i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza. La Commissione ha ritenuto “ampiamente accertate tutte le contestazioni formulate a carico di Rossetti”, posto che “dall’esame della documentazione complessivamente acquisita emergono plurimi e circostanziati elementi che confermano le gravi e reiterate condotte illecite poste in essere dal pf”. Quanto alla sanzione da applicare, si è deciso per una sanzione amministrativa pecuniaria di 30mila euro per la violazione dell’art. 18. Inoltre, dal momento che la violazione posta in essere “è da considerarsi grave, tenuto conto del dolo, della reiterazione delle condotte, delle modalità con cui esse sono state realizzate e del danno occorso ai clienti”, si è optato anche per la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari.

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