Un film la doppia tassazione sui beneficiari di buoni postali residenti all’estero

Domanda. Una cliente mi chiede aiuto riguardo dei buoni postali di cui è beneficiaria la figlia, per il più classico dei regali dei nonni. La complicazione viene dal fatto che la figlia è residente all’estero, con regolare iscrizione presso l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E). Recatasi presso l’Agenzia postale per chiedere le modalità di incasso, si è vista rispondere tra le altre cose che i buoni saranno tassati nella maniera ordinaria. La beneficiaria deve però  dichiarare i proventi nel paese di residenza. Come uscirne senza incappare in troppa burocrazia?

F.C., Ancona

Risposta. Dovrebbe essere sufficiente un reclamo scritto. L’articolo 6 del Decreto Legislativo 239 del 1 aprile 1996, disciplinante appunto il regime fiscale per i soggetti non residenti, dispone che “Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1,Sportello Advisorypercepiti da soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

  1. a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  2. b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
  3. c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato”.

Il successivo articolo 7 disciplina le modalità operative per la non applicazione dell’imposta, che le Poste devono seguire

L’assenza di tassazione per non residenti è presente anche nei fogli informativi che accompagnano le emissioni dei Buoni Postali Fruttiferi. L’applicazione del citato Decreto e non di altre disposizioni deriva dal fatto che i Buoni Postali Fruttiferi sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e godono della diretta garanzia dello Stato, di conseguenza sono assimilati ai titoli di Stato anche in relazione alla loro fiscalità. Ciò deriva dal Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 la quale ha sancito la trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti. Questa trasformazione ha comportato il trasferimento di tutti buoni fruttiferi postali emessi fino al 13 aprile 2001 al Ministero dell’Economia e delle Finanze e la contestuale loro equiparazione a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico.

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