Assicurazioni, finalmente tra agenti e broker scoppia l’accordo

ACCORDO TRA LE CATEGORIE – Storica intesa tra agenti e broker di assicurazioni. L’Aiba, l’Associazione italiana dei broker di assicurazioni e riassicurazioni, e Sna, il Sindacato nazionale degli agenti, hanno firmato un protocollo d’intesa per regolare i rapporti di collaborazione tra gli intermediari “in nome della trasparenza e della tutela dei clienti”. Lo comunicano i due enti in una nota.

AL CENTRO DELL’INTESA – L’accordo, fortemente voluto dai due presidenti, Claudio Demozzi di Sna e Francesco G. Paparella dell’Aiba, coinvolge direttamente oltre 8.000 agenti iscritti al sindacato e circa 1.100 società di brokeraggio associate. Il modello di “lettera di collaborazione standard” messa a punto da Aiba e Sna permette di superare alcune rigidità formali e complicazioni normative che dall’entrata in vigore del Registro unico degli intermediari – il primo febbraio del 2007 – a oggi hanno frenato l’evoluzione della libera collaborazione fra broker e agenti.

LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI
– Nel rispetto della normativa vigente e nell’interesse dei rispettivi associati, Aiba e Sna hanno predisposto un modello di riferimento per la regolazione dei rapporti tra agenti e broker, conforme alle predisposizioni dell’Isvap dal momento che gli intermediari coinvolti continuano a svolgere le rispettive funzioni nell’ambito delle diverse sezioni del Rui alle quali sono iscritti: l’agente come soggetto che colloca i prodotti per i quali ha ricevuto mandato dall’impresa, il broker come soggetto che agisce su incarico del cliente.

COME FUNZIONA
– Il broker, che opera rappresentando il cliente ed è libero di proporre all’agente i rischi da assicurare, è responsabile verso l’agenzia dei premi incassati e riconosce di esserne semplice depositario fino alla rimessa, detratti gli importi provvigionali che gli spettano. La rimessa avverrà entro dieci giorni dall’incasso se l’accordo di collaborazione è ratificato dall’impresa mandante dell’agenzia, agli effetti dell’articolo 118 del Codice delle assicurazioni. In caso di accordo non ratificato ma comunicato all’impresa in forma scritta, il premio sarà versato entro cinque giorni dall’incasso, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento Isvap numero 5 del 2006.

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