Promotori, tutti contro il doppio Albo

LA DOPPIA ISCRIZIONE – Il secondo correttivo al decreto legislativo 141/2010, che rimodella le professioni del credito e interessa anche i promotori finanziari, è in Gazzetta Ufficiale ed è definitivo, nero su bianco, dal 2 ottobre (vai qui per la notizia). Il 17 di questo mese entrerà in vigore. Secondo gli addetti ai lavori, adesso siamo di fronte al più classico dei bivi: da una parte, la via dell’interpretazione; dall’altra, la strada delle modifiche successive, magari attraverso una di quelle misure che comprendono tutto e che solitamente il governo vara alla fine dell’anno.

L’INTERPRETAZIONE DEL DECRETO – Sulla via dell’interpretazione, il decreto si legge così: l’attività di promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti all’Albo unico tenuto dall’Apf, effettuata per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di pf, non richiede l’iscrizione all’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’Organismo degli agenti e dei mediatori (Oam), purché i finanziamenti o i servizi di pagamento abbiano lo scopo di consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari.

I PROMOTORI INTERESSATI – Tradotto: se il pf propone al cliente un conto corrente che poi il cliente userà per effettuare operazioni di investimento, il promotore finanziario scamperà la doppia iscrizione. Molto dipende dalle implicazioni del prodotto, dunque. Non solo, fanno notare gli esperti. Anche i tempi giocheranno un ruolo essenziale: quante settimane, giorni oppure ore dovranno trascorrere tra l’apertura del conto corrente e l’avvio delle altre operazioni? Oltre quale limite temporale, insomma, si configurerà l’obbligo? A stretto rigore di logica, servirà anche un’autorità che vigili e disciplini questo punto. In altre parole, ulteriore lavoro sulla scrivania della Banca d’Italia, autorità che fino al 2011 ha tenuto l’Albo degli agenti e dei mediatori creditizi e che ancora oggi si occupa di monitorare gli aspetti che riguardano la trasparenza.

FIGURE COMPATIBILI – La nuova regolamentazione prevede comunque la compatibilità tra l’attività di promotore finanziario e quella di agente in attività finanziaria, mentre dispone l’incompatibilità tra l’attività di promotore finanziario e quella di mediatore creditizio. Come spiega l’Apf sul suo sito, è previsto un regime transitorio per l’iscrizione, entro il 30 dicembre 2012, al nuovo elenco degli agenti in attività finanziaria per i promotori finanziari che abbiano svolto l’attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco. Tradotto: in questo caso, non dovranno sostenere l’esame.

L’INIZIATIVA DI ANASF – Intanto, Anasf scalda i muscoli. L’associazione (vai qui per la sua precedente presa di posizione) ha lanciato dal suo sito un appello rivolto a tutti i promotori finanziari. “L’Anasf intende continuare a svolgere tutte le attività possibili perché si ponga immediato rimedio a questa incresciosa situazione, e a tale riguardo ti chiediamo di inviare una mail a [email protected], e in copia conoscenza ad [email protected], mettendo nell’oggetto della mail la frase “OAM e promotori finanziari: un assurdo giuridico!” e inserendo nel corpo della mail la frase: “Sono promotore finanziario dal (anno della tua iscrizione all’Albo) e quanto previsto dal decreto legislativo 141 colpisce la mia professione con un iniquo e ingiustificato obbligo di iscrizione a un nuovo Albo, l’Oam, che rappresenta per me l’ennesima duplicazione di vigilanza e di oneri, oltre ai nuovi obblighi relativi alla formazione, aggiuntivi a quelli a cui già ottempero. La decisione del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 graverà su di me e sull’intera categoria, per un’attività residuale all’interno della prestazione del servizio offerto ai risparmiatori”. In ultimo, apporre in calce nome, cognome, data di nascita e numero di iscrizione all’Albo tenuto dall’Apf.

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