Doppio Albo, domani entra in vigore il decreto. Cosa cambia per i promotori

DECRETO IN VIGORE – Meno di 24 ore. Entrerà in vigore domani, mercoledì 17 ottobre, il decreto legislativo 169 del 19 settembre 2012, contenente “ulteriori modifiche e integrazioni” al decreto legislativo 141 del 13 agosto 2010, che rimodella le professioni del credito. Ossia, quella di agente in attività finanziaria e quella di mediatore creditizio. Il cosiddetto secondo correttivo, uscito in Gazzetta Ufficiale due settimane fa (vai qui per la notizia), prevede l’obbligo di iscriversi all’elenco degli agenti in attività finanziaria per quei promotori finanziari che collocano finanziamenti e servizi di pagamento non collegati a operazioni di investimento.

COSA CAMBIA – Dunque, cosa succederà da domani ai promotori finanziari? Innanzitutto c’è da sapere che, stante così la situazione, i promotori toccati dalla riforma ma esonerati dall’esame – secondo quanto si apprende dal sito dell’Oam – hanno tempo fino al 31 ottobre 2012 per presentare l’istanza di iscrizione. Le domande vanno inoltrate per via telematica attraverso il portale www.organismo-am.it. Attenzione: sono esentati dall’esame i promotori che hanno svolto l’attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, a condizione che l’esperienza maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato. Per gli altri, invece, la data da tenere presente è il 30 dicembre: entro quel giorno, i promotori che non possono bypassare l’esame dovranno sostenere la prova, superarla e poi richiedere l’inserimento nell’elenco degli agenti in attività finanziaria. La prossima sessione d’esame è prevista per novembre.

I TEMPI E LE SCADENZE – Da considerare, inoltre, che fino alla fine dell’anno sarà in vigore il vecchio regime delle professioni del credito. Quindi, verosimilmente, in attesa di iscrizione i promotori finanziari potranno continuare a collocare finanziamenti e servizi di pagamento non collegati a operazioni di investimento. Dopo il 30 dicembre, però, se le cose non cambiano ancora si entrerà nel nuovo sistema: a quel punto, i promotori finanziari che vogliono continuare a collocare finanziamenti e servizi di pagamento non connessi a operazioni di investimento dovranno iscriversi nell’elenco tenuto dall’Oam. Altrimenti, potranno continuare a collocare i consueti prodotti della loro gamma – fondi comuni di investimento, assicurativi, previdenziali, etc. – tranne quelli di finanziamento e pagamento non associati, appunto, a investimenti.

I VINCOLI PER I PROMOTORI
– Cosa sarà precluso, a quel punto, ai promotori finanziari? In sostanza, non potranno collocare conti correnti non utilizzati per le suddette operazioni di investimento, prestiti e mutui. Il che comunque provocherà uno scossone, considerando che quasi tutte le reti italiane sono sotto il controllo di gruppi bancari, che mettono a disposizione dei loro professionisti anche questo tipo di offerta. Ma la questione non sembra destinata a chiudersi con l’entrata in vigore del secondo correttivo. Molto dipende dalle autorità competenti – in primo luogo il ministero dell’Economia, a cui la scorsa settimana Abi e Assoreti hanno inviato una nota congiunta (vai qui per la notizia) – chiamate a intervenire per fare chiarezza sugli obblighi in capo ai promotori finanziari. Di fronte ai quali si prefigura l’esborso di oltre 200 euro l’anno solo per il mantenimento dell’iscrizione agli Albi: 100 per l’Apf e altrettanti circa per l’Oam. E nessuno, comprensibilmente, è ansioso di pagare.

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