Consulenti e reti, la mazzata delle regole Esma

Un documento di 55 pagine con una lunga sfilza di prescrizioni per chi “fabbrica” i prodotti finanziari (per esempio le case di gestione dei fondi) e per chi li distribuisce (per esempio le reti di consulenti finanziari). Sono le linee guida che l’Esma (European Securities and Markets Authority), l’autorità europea che vigila sui mercati finanziari, ha preparato riguardo alla product governace (la governance di prodotto) uno dei pilastri della Mifid 2, la direttiva europea che regola la vendita di prodotti di investimento e che entrerà in vigore il 3 gennaio 2018. Il documento dell’Esma, che è stato pubblicato nel sito web dell’authority il 2 giugno scorso ed è disponibile in fondo a questa pagina nella sua versione integrale, definisce dunque gli obblighi delle società di investimento (banche, intermediari, case di gestione, reti di consulenti finanziari) quando metteranno sul mercato un determinato prodotto.

TARGET MARKET E DISTRIBUTION CHANNEL- La governance di prodotto prevista in linea generale dalla Mifid 2 (e specificata nei dettagli dalle ultime linee guida dell’Esma) impone innanzitutto di definire a priori due aspetti: il mercato di riferimento (target market) e i canali distributivi (distribution channels). Riguardo al target market, per esempio, produttori e distribitori di strumenti finnziari dovranno specificare se si tratta di prodotti destinati agli investitori privati (retail) a clienti professionali (professional clients) oppure a quelle che vengono definite controparti qualificate (eligible counterparties). Poi dovranno essere definiti il grado di conoscenza dei mercati finanziari che deve possedere un cliente che acquista un determinato prodotto d’investimento, oltre al suo livello di tolleranza nel subire perdite sul capitale. Inoltre, tra gli aspetti che produttori e distributori devono definire, ci sono anche gli obiettivi che il cliente si è posto e i fabbisogni che vuole soddisfare acquistando il prodotto (per esempio la crescita del capitale in un determinato periodo di tempo o l’incasso di una rendita). Infine, riguardo alle strategie distributive, produttori e venditori di strumenti finanziari devono stabilire se determinati prodotti possono essere venduti o meno con la modalità advise-only, cioè esclusivamente dopo aver fornito un’adeguata attività di consulenza (in alternativa alla modalità execution only, in cui il cliente opera in autonomia).

ESEMPI CONCRETI – Il documento dell’Esma si compone sostanzialmente di due parti. Nella prima, vengono ricordati i principi-base della governance di prodotto (introdotti dalla Mifid 2) mentre nella seconda sono specificati più nel dettaglio gli obblighi dei produttori di strumenti finanziari come le case di gestione (pagg. 30-35) e gli obblighi dei distributori come gli sportelli bancari o le reti di consulenti finanziari (pagg. 36-42). Molto importante anche l’ultima parte del documento (pagg. 50-55) che contiene alcuni esempi concreti di come si articolerà la product governance. Tra i casi presi in esame c’è quello di un prodotto strutturato con scadenza a 6 anni i cui rendimenti sono legati a un indice azionario. Tale strumento finanziario potrà essere venduto (ai sensi della Mifid 2) a tutte e tre le tipologie di clienti (retail, professional clients ed eligible counterparts). Nel caso del segmento retail, però, il cliente dovrà avere come obiettivo dichiarato la crescita del capitale nel medio-lungo termine, dovrà dimostrare di conoscere bene il funzionamento del prodotto e manifestare la disponibilità a tollerare perdite sul capitale fino al 100%. Infine, per quel che concerne la strategie distributive, tale prodotto potrà esser venduto soltanto assieme a un’adeguata attività di consulenza. Altrimenti, il distributore del prodotto stesso dovrà rispondere delle proprie violazioni. Le linee guide dell’Esma, tra l’altro, stabiliscono che chi vende gli strumenti finanziari (per esempio un financial advisor) potrà avere un atteggiamento ancor più prudente rispetto ai chi ha creato lo stesso prodotto finanziario (per esempio la banca o la società di gestione) evitando di piazzarlo nel portafoglio di un cliente con un profilo inadeguato. I consulenti finanziari di tutta Italia, dunque, sono avvisati.

REGOLE ESMA: COSA CAMBIA PER LA VENDITA DEI FONDI, UN ESEMPIO CONCRETO

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