Doppio Albo, la risposta del ministero che scioglie i dubbi dei promotori

LA RISPOSTA DEL MINISTERO – Alla fine, la risposta del ministero dell’Economia è arrivata per voce del sottosegretario Vieri Ceriani (in foto), che ieri ha replicato all’interrogazione numero 3-03088 dei quattro senatori della commissione Finanze di Palazzo Madama (vai qui per la notizia) facendo presente che il secondo correttivo al decreto legislativo 141/2010 è “frutto di una riformulazione che tiene conto delle osservazioni sul punto delle commissioni di Senato e Camera”.


Il sottosegretario all’Economia, Vieri Ceriani

COME SI EVITA L’ISCRIZIONE – Il sottosegretario, secondo quanto risulta dal verbale della seduta analizzato da BLUERATING, ha segnalato che la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell’apposito Albo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria. Ma, ha aggiunto, a seguito dei confronti con la Banca d’Italia durante l’iter di predisposizione dello schema di decreto, al fine di garantire il rispetto dell’obbligo di monomandato sancito per gli agenti finanziari anche a tutela dei consumatori, si è ritenuto opportuno precisare che l’esclusione scatta se i finanziamenti o i servizi di pagamento sono “volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari”.

LA PALLA A CONSOB E BANKITALIA – Confermato dunque quanto è emerso finora: “Nel caso in cui le attività di promozione e collocamento dei contratti finanziari risultino accessorie rispetto a operazioni relative a strumenti finanziari, al promotore finanziario è richiesta solo l’iscrizione all’Albo dei promotori finanziari; invece, “in assenza del vincolo di accessorietà, ovvero in tutti i casi di conclusione di contratti finanziari, i promotori sono tenuti a iscriversi anche nel nuovo elenco tenuto dall’Organismo degli agenti e mediatori“. Il sottosegretario ha segnalato che la Consob, sentita sul tema, ha indicato la possibilità di individuare apposite forme di coordinamento con Bankitalia per delineare le competenze di ciascuna autorità e per chiarire in via interpretativa il concetto di “accessorietà”. La palla, dunque, adesso passa a Consob e Bankitalia.



Rosario Giorgio Costa, senatore Pdl, membro della VI commissione Finanze del Senato

GLI OBBLIGHI DEI PROMOTORI – Quanto agli altri obblighi, il sottosegretario ha spiegato che si è accolta – sempre a tutela del consumatore – la formulazione proposta dalle commissioni parlamentari, secondo cui il soggetto abilitato deve curare l’aggiornamento professionale dei suoi promotori finanziari, assicurare il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del Testo unico bancario e rispondere per i danni da loro provocati nell’esercizio dell’attività in parola, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Sugli oneri economici, l’articolo 13 del secondo correttivo prevede per i promotori finanziari il versamento di un contributo ridotto per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria. Il sottosegretario ha infine ribadito i termini per ottenere l’esonero dal superamento dell’esame (vai qui per i dettagli).

L’APERTURA DEL GOVERNO
– In conclusione, nel confermare le scelte operate sulla materia con l’intervento legislativo in discussione, Ceriani ha segnalato che da parte del governo c’è la disponibilità ad approfondire e valutare eventuali ulteriori proposte sui temi affrontati. Il senatore Rosario Giorgio Costa, del Pdl (in foto), si è dichiarato “parzialmente soddisfatto” della risposta, giudicando “apprezzabile” la disponibilità dichiarata dal rappresentante dell’esecutivo a rivedere le decisioni già assunte con la definitiva approvazione dello schema di decreto legislativo oggetto dell’interrogazione. D’altro canto, ha rilevato la “palese incongruenza” della disciplina varata dal governo nel punto in cui si prevede l’obbligatoria iscrizione a due diversi ordini professionali. Dovrebbe valere, ha concluso, il principio generale in base al quale l’iscrizione a un Albo “copre” anche l’eventuale iscrizione a un altro organismo in caso di attività compatibili. Ragione per cui la doppia iscrizione rappresenta un errore da superare quanto prima.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!