La Consob scatenata sospende tre promotori

TRE SOSPENSIONI – Non solo radiazioni. Nel suo bollettino online, la Consob segnala anche tre sospensioni – due cautelari e una sanzionatoria – nei confronti di altrettanti promotori finanziari iscritti all’Albo.

SQUADRITO – Per Pietro Angelo Squadrito, messinese iscritto al registro dal 1996, l’autorità ha disposto la misura cautelare per un periodo di un anno dopo aver appreso, su segnalazione di Sanpaolo Invest, che il promotore era indagato in un procedimento penale per poi assumere la posizione di imputato ed essere rinviato a giudizio nel novembre del 2011 (le udienze sono state poi ripetutamente rinviate). Nello specifico, spiega la Consob, i reati per i quali Squadrito è imputato rientrano tra le fattispecie ritenute rilevanti ai fini dell’eventuale adozione, da parte dell’autorità stessa, del provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività di promozione finanziaria per il periodo di un anno.

– AGGIORNAMENTO A luglio 2013, il legale di Squadrito ha però chiesto la revoca della delibera, spiegando che il suo assistito era stato assolto con sentenza definitiva, ed erano quindi venuti meno i presupposti che giustificavano la sospensione. La Consob ha dunque deciso di revocare la sospensione, come è sua facoltà “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario” (qui la delibera).

BORDIN – È stato invece sospeso dall’Albo in via cautelare per 60 giorni Federico Bordin, promotore veneto classe 1970, iscritto al registro dal 2002. Dalle segnalazioni inviate alla consob da Banca Mediolanum è emerso infatti che il promotore ha adottato comportamenti irregolari nei confronti della clientela nello svolgimento dell’attività di offerta fuori sede. In particolare, Bordin ha acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di alcuni clienti per un importo di circa 160.000 euro, mediante ricezione di assegni bancari emessi dai clienti e finalizzati a operazioni di investimento in realtà mai effettuate e mediante l’esecuzione di bonifici bancari a valere sui conti correnti dei clienti (e dagli stessi disconosciuti) a favore di conti correnti intestati al promotore finanziario stesso o a un altro cliente di Bordin.

VIOLAZIONI PASSIBILI DI RADIAZIONE – In un incontro con l’intermediario tenutosi il 20 luglio 2012, il promotore ha poi affermato di “essere entrato in possesso di denaro dei propri clienti destinato alla sottoscrizione di investimenti presso Banca Mediolanum ricevendo assegni bancari emessi senza l’indicazione del beneficiario”. La Consob lo ha dunque ritenuto responsabile di  contraffazione della firma dei clienti su modulistica contrattuale; acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa; simulazione di operazioni di investimento; perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi. Queste fattispecie sono passibili di radiazione, segnala l’autorità, che per ora ha sospeso il promotore vista la necessità l’urgenza di proteggere gli investitori.

MARTINI – Misura sanzionatoria infine per Massimo Martini, soispeso dall’attività per quattro mesi: Banca Carim ha segnalato alla Consob di aver scoperto nel corso di una verifica che il promotore avrebbe fornito a un suo cliente tre rendicontazioni recanti valorizzazioni superiori al controvalore reale tra il 2006 e il 2009, oltre ad aver falsificato la firma del cliente su documentazione bancaria e disposto operazioni di investimento a valere su rapporti di pertinenza dell’investitore, utilizzandone i codici di accesso al canale telematico. Successivamente lo stesso promotore ha ammesso “di avere prodotto materiale informativo alterato, volto a rappresentare una situazione finanziaria rettificata per corrispondere alle aspettative di rendimento dell’investitore” e di aver “disposto personalmente gli ordini di acquisto e di vendita degli strumenti finanziari mediante utilizzo delle credenziali riservate di accesso al canale di internet banking cedutegli consapevolmente dal cliente al fine di movimentare i titoli limitando i costi di gestione”. Martino ha poi assicurato di  aver successivamente comunicato al cliente la situazione reale del suo portafoglio titoli, rivelandogli anche di avere rilasciato negli anni rendicontazioni false, e di non avere mai acquisito disponibilità di pertinenza del cliente stessso. Inoltre il promotore ha dichiarato di non aver mai adottato comportamenti simili con altri clienti.

LA DIFESA DEL PROMOTORE – Inoltre il promotore ha in seguito formulato deduzioni difensive, spiegando che le dichiarazioni rese nel corso dell’incontro con i funzionari della banca erano state espresse in una situazione psicologica “tale da indurlo ad assumersi ogni responsabilità” e choedendo l’archiviazione del procedimento “per palese infondatezza delle notizie di presunte irregolarità”. Dopo aver analizzato tutta la documentazione e ascoltato Martini, la Consob ha ritenuto superato l’addebito relativo alla contraffazione della firma del cliente e accertate le altre fattispecie oggetto di contestazione (comunicazione e trasmissione all’investitore di informazioni e documentazione non rispondenti al vero; disposizione di operazioni di investimento per conto del cliente). Per questo l’autorità ha deciso una sospensione sanzionatoria di quattro mesi tenendo conto che le condotte illecite accertate sono state poste in essere nei confronti di un solo cliente; che non risultano reclami da parte della restante clientela; e che il promotore ha assunto un comportamento collaborativo nell’ambito del procedimento sanzionatorio.

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