Vendere un fondo: ecco cosa cambia con le regole Esma

Cosa cambierà con l’arrivo della Mifid 2 per la vendita dei fondi di investimento? Per avere una risposta (almeno parziale) i consulenti finanziari possono consultare (a pagina 55) il documento pubblicato di recente dall’Esma (European Securities and Markets Authority), l’autorità europea che vigila sui mercati finanziari. Come ha ampiamente documentato Bluerating.com nei giorni scorsi (si veda qui la notizia), il 2 giugno l’Esma ha divulgato le linee-guida per l’applicazione della direttiva Mifid 2 riguardo alla cosiddetta product governace (o governance di prodotto), cioè il processo con cui i più comuni strumenti finanziari (dai fondi alle azioni fino ai prodotti strutturati) finiranno nel portafoglio dei clienti. A queste linee-guida dovrà attenersi sia chi fabbrica i prodotti (per esempio le case di gestione), sia chi li vende (per esempio gli sportelli bancari e i consulenti finanziari).

Nell’ultima parte del documento Esma (da pagina 50 in poi) ci sono alcuni esempi concreti su come i singoli prodotti dovranno essere venduti sul mercato in base alle regole della product governace (e dunque della Mifid 2). Uno dei casi presi in esame è quello di un fondo obbligazionario conforme alla normativa Ucits che investe in bond dell’area euro con rating superiore all’investment grade (la tripla B). Chi colloca questo prodotto deve rispettare innanzitutto alcune regole riguardo al mercato di riferimento (target market). Eccole di seguito:

  • Il fondo potrà essere venduto a tutte e tre le categorie di clienti (retail, clienti professionali e controparti qualificate).
  • Riguardo all’esperienza e competenza dei clienti, il fondo potrà essere venduto a chi risulta avere una conoscenza di base dei mercati finanziari e dei rischi connessi agli investimenti nei fondi e nei bond.
  • Il fondo potrà essere venduto a chi dichiara di essere disponibile a sostenere una perdita pari a x% del capitale. Il documento Esma non indica la percentuale esatta ma lascia un’incognita. Spetta infatti all’intermediario indicare la percentuale in base alle specifiche caratteristiche del fondo (duration, composizione del portafoglio etc).
  • Oltre alla potenziale perdita, il prodotto potrà essere venduto a un cliente che dichiara di essere disposto a sostenere una determinata fluttuazione dei prezzi. Anche qui il documento Esma indica una percentuale generica (x%) che andrà poi specificata in base alla volatilità del prodotto (duration, composizione del portafoglio etc).
  • Il fondo preso in esame potrà essere venduto soltanto a chi dichiara di avere come obiettivo una crescita del capitale nel medio termine, cioè nell’arco di almeno 3 anni.
  • Una novità importante della Mifid 2 è che vengono anche identificati in negativo i potenziali clienti del fondo. Viene cioè specificato nel dettaglio a chi non può essere venduto questo prodotto. Si tratta nello specifico degli investitori che sono completamente avversi al rischio e vogliono sempre il capitale garantito, senza la possibilità di perdere neppure un centesimo.
  • Infine, le linee-guida Esma indicano anche le regole da seguire riguardo ai canali e alle modalità di distribuzione del prodotto. Il fondo obbligazionario preso in esame potrà essere venduto attraverso tutti i canali, cioè sia dopo aver fornito un’adeguata consulenza, sia all’interno di un mandato di gestione del portafoglio, sia con la modalità dell’execution only, con cui il cliente opera in autonomia senza un financial advisor che lo assiste).

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