Altri due promotori nei guai: la Consob li sospende e aspetta di vederci chiaro

DUE SOSPENSIONI CAUTELARI – Dopo la radiazione di cui BLUERATING  ha parlato ieri (qui la notizia), il bollettino online della Commissione nazionale per le società e la Borsa dà notizia di due sospensioni cautelari per un periodo di un anno nei confronti di altrettanti professionisti iscritti all’Albo dei promotori finanziari.

FABIANA TORDONI – La prima misura riguarda Fabiana Tordoni, sospesa con delibera n. 18417 perché imputata nell’ambito di un procedimento penale per reati ritenuti “di rilevante gravità in relazione all’esercizio dell’attività di promotore finanziario” (il decreto di citazione in giudizio è datato 21 febbraio 2012). In base a quanto riporta il decreto, Tordoni, classe 1954 e attiva per conto di Banca Fideuram dal 19 aprile del 2000, avrebbe abusato dal 2001 al 2006 del rapporto di prestazione d’opera nei confronti di un cliente (in condizioni di salute precarie) in qualità di promotrice finanziaria, inducendolo “con artifizi e raggiri alla sottoscrizione di diversi ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari”, falsificando la sua firma a sua insaputa e presentandosi a casa sua per fargli sottoscrivere fogli in bianco. In questo modo Tordoni  avrebbe indotto il cliente in errore sulla natura delle operazioni bancarie e sul loro rendimento, causandogli un danno per decine di migliaia di euro, e si sarebbe procurata un ingiusto profitto. Alla luce della situazione, la Consob si è avvalsa della facoltà di disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, “la sospensione dall’esercizio dell’attività nel caso in cui il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato in relazione a determinati reati”.

PAOLO BACCARINI – Stessa musica per la seconda misura cautelare disposta dalla Commissione, che riguarda Paolo Baccarini, anche lui imputato nell’ambito di un procedimento penale (la delibera è la numero 18405). In particolare il promotore finanziario avrebbe sottratto 1,8 milioni di euro in qualità di liquidatore di una società dichiarata fallita, al fine di arrecare pregiudizio ai creditori, e altri 20.693 euro dalle casse della società fallita, di cui era amministratore unico, eseguendo spese non inerenti all’attività.

Di seguito il testo integrale delle due delibere:

Delibera n. 18417

Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, della sig.ra Fabiana Tordoni dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTE le leggi n. 216 del 7 giugno 1974 e n. 1 del 2 gennaio 1991, e le successive modificazioni;

VISTI i decreti legislativi n. 415 del 23 luglio 1996 e n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo unico dei promotori finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la propria delibera n. 12386 del 22 febbraio 2000 recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo dei promotori finanziari della sig.ra Fabiana Tordoni, nata a Foligno (PG) il 3 novembre 1954 ed …, la quale opera per conto di Banca Fideuram S.p.A. dal 19 aprile 2000;

PREMESSO che da documentazione agli atti della scrivente, ed in particolare dalla copia del decreto di citazione a giudizio, emesso in data 21 febbraio 2012 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale …, si è riscontrato che la sig.ra Tordoni è imputata nell’ambito del procedimento penale n. … per i reati di cui agli artt. …;

PREMESSO che, più specificatamente, dal sopra indicato decreto di citazione in giudizio, si legge che la sig.ra Tordoni: “in qualità di promotrice finanziaria della Banca Fideuram, ed abusando di tale rapporto di prestazione d’opera svolto nei confronti di …, dal 2001 al 2006, dopo che questi si determinava ad aprire presso l’istituto di credito due conti corrente … e … (poi chiusi senza autorizzazione del predetto e sostituiti, sempre ad insaputa dello stesso, da altri due conti corrente (… e …), con artifizi e raggiri consistiti nell’aver indotto il … alla sottoscrizione di diversi ordini di acquisto/vendita di strumenti finanziari nonché apponendovi la firma dello stesso, a sua insaputa, anche presentandosi di frequente presso la di lui abitazione stante le precarie condizioni di salute dell’uomo e sottoponendogli, per la sottoscrizione, fogli in bianco, induceva in errore il predetto sulla natura delle operazioni bancarie e sul loro rendimento, procurandosi un ingiusto profitto pari al valore delle provvigioni conseguite sulle transazioni finanziarie ottenute con danno grave per il … rappresentato dalle perdite derivanti dagli investimenti rispetto ai quali lo stesso era del tutto ignaro, per decine di migliaia di euro rispetto alla sorte capitale oggetto degli investimenti (…) perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, formava dei falsi ordini di acquisto/vendita di strumenti finanziari Banca FIDEURAM apponendovi la firma di … ed autenticandola, il quale era all’oscuro di dette operazioni bancarie”;

PREMESSO che, a tal riguardo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di …, con nota pervenuta il 31 agosto 2012 (Prot./RM 12071767), ha trasmesso alla scrivente il certificato dei carichi pendenti relativo alla sig.ra Fabiana Tordoni, dal quale è risultato che il promotore ha assunto la qualità di imputato nel sopra citato procedimento penale …, con relativa udienza fissata per il giorno …;

PREMESSO che con nota del 19 settembre 2012 (prot./MI 12075375), ricevuta dall’interessata in data 24 settembre 2012, la scrivente ha comunicato alla sig.ra Fabiana Tordoni l’avvio di un procedimento finalizzato all’eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare per il periodo massimo di un anno ai sensi dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, in ragione della pendenza del procedimento penale sopra menzionato. Con la medesima lettera il promotore finanziario è stato informato della facoltà di presentare documentazione ed ogni eventuale ulteriore notizia relativa al suddetto procedimento penale n. …;

PREMESSO che, con nota pervenuta il 22 ottobre 2012 (Prot./MI 12083379), la sig.ra Tordoni ha formulato le proprie deduzioni difensive.

Con specifico riguardo al citato procedimento penale avviato a suo carico dal Tribunale di …, il promotore ha fatto presente quanto segue:

– all’esito delle indagini preliminari, “il PM formulava richiesta di archiviazione che veniva opposta dalla presunta persona offesa. Fissata l’udienza in camera di consiglio per il giorno … il giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza sopraindicata, imputava il PM alla imputazione coatta”;

– la sig.ra Tordoni ha precisato, altresì, che “il PM, a seguito della restituzione degli atti da parte del giudice, esercitava l’azione penale nei miei confronti disponendo l’invio a giudizio dinanzi al … in composizione monocratica per l’udienza del … (…) l’udienza veniva aggiornata successivamente al … nella quale venivano ammesse tutte le prove documentali e dichiarative da me richieste”;

– relativamente allo stato del procedimento penale, il promotore ha evidenziato che la prossima udienza “nella quale inizieranno ad essere esaminati i testi, è fissata per il prossimo …”.

Con riferimento alla peculiarità dei fatti oggetto dell’imputazione, la sig.ra Tordoni ha rilevato che “il rappresentante della pubblica accusa anche in considerazione della insussistenza dell’ipotizzato reato non è riuscito ad individuare quale sia il danno c.d. ingiusto che avrei, in conseguenza della mia condotta, causato al cliente”.

A tal proposito, la sig.ra Tordoni ha richiamato quanto descritto nel già citato decreto di citazione in giudizio, evidenziando, secondo il promotore, che “la stessa persona offesa ad oggi non è stata in grado di provare quale danno avrebbe subito da questa vicenda”.

Da ultimo, la sig.ra Tordoni, alla luce di quanto dedotto, ha chiesto “un provvedimento di archiviazione della mia posizione, in subordine che la stessa sia sospesa, nell’attesa che venga definita la mia posizione processuale dinanzi al competente …”;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 60 c.p.p., la persona che ha assunto la qualità di imputato conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, la Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall’esercizio dell’attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell’art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c) reati previsti dal titolo VIII del d.lgs. n. 385/1993;

d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che l’art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 impone alla Consob, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, la valutazione delle circostanze per le quali il promotore ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati dalla citata norma, tenendo conto, in particolare, del titolo di reato e dell’idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario;

RILEVATO che i reati per i quali la sig.ra Tordoni è imputata … rientrano nel novero delle fattispecie che l’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 prevede come rilevanti ai fini dell’eventuale adozione, da parte della Consob, del provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività di promozione finanziaria per il periodo di un anno;

RILEVATO che, nel caso di specie, i predetti reati, per i quali la sig.ra Tordoni ha assunto la qualità di imputata, nonché le modalità concrete di commissione dei fatti, come descritte dal Tribunale di …, appaiono di rilevante gravità in relazione all’esercizio dell’attività di promotore finanziario, in quanto denotano l’attitudine a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività stessa;

CONSIDERATA la genericità delle osservazioni svolte dalla sig.ra Tordoni, in sede di deduzioni scritte, in merito ai fatti oggetto del suddetto procedimento penale, che non risultano, pertanto, idonee a superare la valutazione effettuata al riguardo dal giudice, il quale in data … ha disposto il decreto di citazione a giudizio nei confronti della sig.ra Tordoni;

REPUTATO, altresì, in considerazione di tutte le motivazioni sopra rappresentate ed ai fini della tutela degli interessi dei potenziali investitori, che sussistano i presupposti per l’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007;

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre la sospensione cautelare della sig.ra Fabiana Tordoni, per un periodo di un anno, dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario;

D E L I B E R A:

La sig.ra Fabiana Tordoni, nata a Foligno (PG) il 3 novembre 1954 ed …, è sospesa dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata all’interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Roma, 19 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

Delibera n. 18405

Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, del sig. Paolo Baccarini dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTE le leggi n. 216 del 7 giugno 1974 e n. 1 del 2 gennaio 1991, e le successive modificazioni;

VISTI i decreti legislativi n. 415 del 23 luglio 1996 e n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo unico dei promotori finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTE la propria delibera n. 12502 del 27 aprile 2000 e la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo unico dei promotori finanziari n. 425 del 27 settembre 2009, con le quali il sig. Paolo Baccarini (nato a Modena il 25 settembre 1966 … è stato iscritto all’Albo unico dei promotori finanziari;

PREMESSO che … è emerso che il sig. Paolo Baccarini è imputato … perché “nella sua qualità di liquidatore … dichiarata fallita […] al fine di arrecare pregiudizio ai creditori […] sottraeva una somma di € 1.800.000,00 […]”;

PREMESSO che … è emerso che il sig. Baccarini è imputato … per hé “in qualità di Amministratore Unico … […] dichiarata fallita […] sottraeva dalle casse societarie la somma di € 20.693,26 […], eseguiva spese non inerenti all’attività societaria“;

PREMESSO che con nota del 19 ottobre 2012 (prot./MI 12083147), ricevuta il 25 ottobre 2012, la Consob ha inviato al sig. Baccarini la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione cautelare, per un periodo di un anno, dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario. Con la medesima nota la scrivente ha altresì invitato il sig. Baccarini a fornire documentazione ed ogni ulteriore notizia …;

PREMESSO che, ad oggi, non sono pervenute presso la Consob deduzioni o documentazione da parte del sig. Baccarini;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 60 c.p.p., la persona che ha assunto la qualità di imputato conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, la Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall’esercizio dell’attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell’art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c) reati previsti dal titolo VIII del d.lgs. n. 385/1993;

d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che l’art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 impone alla Consob, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, la valutazione delle circostanze per le quali il promotore ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati dalla citata norma, tenendo conto, in particolare, del titolo di reato e dell’idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario;

RILEVATO che i reati per i quali il sig. Baccarini è imputato … rientrano nel novero delle fattispecie che l’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 prevede come rilevanti ai fini dell’eventuale adozione, da parte della Consob, del provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività di promozione finanziaria per il periodo di un anno;

RILEVATO che, nel caso di specie, i predetti reati, per i quali il sig. Baccarini ha assunto la qualità di imputato, nonché le modalità concrete di commissione dei fatti, …, appaiono di rilevante gravità in relazione all’esercizio dell’attività di promotore finanziario, in quanto denotano l’attitudine a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività stessa;

TENUTO CONTO che il sig. Baccarini non ha fornito nuovi elementi in grado di superare la gravità delle accuse attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, atteso che ha ritenuto di non inviare osservazioni o documentazione inerente ai procedimenti penali nei quali risulta attualmente coinvolto;

REPUTATO, altresì, in considerazione di tutte le motivazioni sopra rappresentate ed ai fini della tutela degli interessi dei potenziali investitori, che sussistano i presupposti per l’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007;

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre la sospensione cautelare del sig. Paolo Baccarini, per un periodo di un anno, dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario;

D E L I B E R A:

Il sig. Paolo Baccarini, nato a Modena il 25 settembre 1966 ed …, è sospeso dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Milano, 13 dicembre 201

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

 

 

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