Un promotore si autodenuncia: la Consob lo sospende per quattro mesi

SOSPENSIONE SANZIONATORIA – La Consob ha sospeso in via sanzionatoria, per quattro mesi, il promotore finanziario Patrizio Cianfrini, iscritto all’Albo unico dal 1994, che si è autodenunciato per alcune condotte irregolari a danno di due clienti.

LE AMMISSIONI DEL PROMOTORE – Ne dà notizia la stessa Commissione nel proprio bollettino online, spiegando di aver ricevuto a dicembre del 2011 una nota di FinecoBank in cui lo stesso intermediario “ha fatto presente di aver ricevuto una comunicazione inoltrata tramite e-mail dal promotore Cianfrini, il quale ha spontaneamente dichiarato di aver realizzato operazioni non autorizzate (nello specifico, compravendita di strumenti finanziari tramite utilizzo di leva finanziaria) usando le credenziali per accedere al servizio di home banking di due clienti cointestatari di un unico conto, al fine di recuperare una minusvalenza di portafoglio non comunicata. Queste operazioni tuttavia, ha spiegato ancora il pf, hanno causato la perdita totale del patrimonio dei clienti stessi.

LE VERIFICHE – Dalle verifiche successive svolte dall’intermediario è emerso che, da luglio a novembre 2011, sul conto corrente cointestato ai due clienti citati sono state disposte 8.126 operazioni di compravendita in marginazione di strumenti finanziari dal canale internet banking, che hanno portato alla perdita quasi totale del patrimonio, pari a 158.997 euro. E l’indirizzo Ip da cui sono state disposte queste operazioni coincide, nella maggior parte delle ipotesi, con quello del negozio finanziario in cui operava Cianfrini.

LA DIFESA – Interrogato in merito, il promotore ha assicurando di non possedere le password di accesso ai conti di altri clienti e di non aver disposto operazioni non autorizzate oltre a quelle già ammesse. Inoltre Cianfrini ha detto di aver comunicato personalmente ai clienti in questione di aver effettuato operazioni di trading azionario non autorizzate, provocando l’azzeramento del loro conto titoli e la riduzione del saldo di conto corrente a 1.678,19 euro. Il promotore ha poi precisato che le operazioni non autorizzate non gli hanno fruttato alcun beneficio e che le irregolarità commesse rappresentano un episodio unico e isolato.

LA DECISIONE
– Dopo le opportune valutazioni della situazione, la Consob ha deciso di sospendere il promotore per quattro mesi in via sanzionatoria.

Di seguito il testo completo della Delibera n. 18352:

Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Patrizio Cianfrini dall’albo unico dei promotori finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 8634 del 2 novembre 1994, recante l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Patrizio Cianfrini, nato a Fasano (BR) l’8 giugno 1968 e residente a …;

VISTA la nota del 23 dicembre 2011, con la quale FinecoBank S.p.A. ha fatto presente di aver ricevuto, in data 5 dicembre 2011, una comunicazione inoltrata tramite e-mail dal promotore finanziario Patrizio Cianfrini con la quale lo stesso ha spontaneamente dichiarato:

1) di aver posto in essere, utilizzando le credenziali per accedere al servizio di home banking dei Sig.ri … e …, delle operazioni su strumenti finanziari non autorizzate dai predetti clienti;

2) di aver disposto la sopra descritta operatività per recuperare una minusvalenza di portafoglio che non aveva palesato ai Sig.ri …;

3) che la tipologia delle operazioni disposte (compravendita di strumenti finanziari tramite utilizzo di leva finanziaria) aveva generato la perdita totale del patrimonio dei clienti;

RILEVATO che dalle verifiche sulla posizione dei Sig.ri …, svolte dall’Intermediario tramite l’Unità Organizzativa Monitoraggio Rete, Incidenti e Controlli, a seguito del ricevimento della predetta e-mail, è emerso quanto segue:

a) sul c/c cointestato ai clienti …, dal mese di luglio al mese di novembre 2011, sono state disposte tramite l’utilizzo del canale internet banking n. 8126 operazioni di compravendita in marginazione di strumenti finanziari che hanno portato alla perdita quasi totale del patrimonio, ammontante a € 158.997,00;

b) l’indirizzo I.P. dal quale sono state disposte le predette operazioni di compravendita coincide, nella maggior parte delle ipotesi, con quello del negozio finanziario presso il quale operava il promotore Cianfrini;

RILEVATO che le irregolarità sopra descritte sono state confermate dal Sig. Patrizio Cianfrini in occasione di un incontro, svoltosi con il Responsabile Servizi Rete presso la sede di Milano della Banca in data 9 dicembre 2011, nel corso del quale il promotore finanziario ha: i) sottoscritto il testo della e-mail inviata a FinecoBank S.p.A. in data 5 dicembre 2011; ii) dichiarato di essere in possesso delle credenziali di accesso al servizio di home banking dei Sig.ri … e iii) sostenuto di non possedere le password di accesso ai conti di altri clienti e di non aver disposto operazioni non autorizzate oltre a quelle relative ai clienti …;

VISTA la nota del 13 febbraio 2012, notificata all’interessato il 22 febbraio 2012, con la quale, a seguito della valutazione delle circostanze sopra rappresentate, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Patrizio Cianfrini la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190, adottato con delibera del 29 ottobre 2007:

  1. art. 107, comma 1, per aver perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;
  2. art. 108, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;

VISTA la nota del 12 marzo 2012, con la quale il promotore ha presentato le proprie memorie deduttive in cui ha dichiarato di aver incontrato i Sig.ri … nel mese di maggio 2011 e che in tale occasione: a) non ha comunicato ai medesimi la reale consistenza del loro portafoglio e la perdita maturata nel periodo; b) ha fatto sottoscrivere ai citati clienti i moduli necessari per disinvestire l’intero portafoglio; c) ha fatto credere agli stessi che il loro capitale era al sicuro sul c/c, al fine di poter effettuare delle operazioni di trading azionario in marginazione con le quali colmare la differenza tra quanto i Sig.ri … pensavano di avere e la loro ufficiale situazione patrimoniale;

RILEVATO che, nella medesima nota, il Sig. Cianfrini ha altresì precisato:

– di aver comunicato personalmente ai Sig.ri …, nel mese di dicembre 2011, di aver effettuato delle operazioni di trading azionario in marginazione dai medesimi non autorizzate e che detta operatività aveva portato all’azzeramento del loro conto titoli e ridotto il saldo di c/c a € 1.678,19;

– che l’operatività sopra descritta non ha arrecato al medesimo alcun vantaggio economico, e che anzi, a seguito del disinvestimento delle quote dei fondi necessarie per creare la provvista per operare in trading azionario, ha subito una diminuzione delle provvigioni di management fee;

– che nessuna delle operazioni poste in essere con le credenziali dei clienti ha avuto come fine la distrazione di denaro a proprio vantaggio o di terzi;

– che, dopo aver compreso la gravità della condotta posta in essere, ha provveduto, senza indugio, ad autodenunciarsi all’Intermediario di riferimento ed a mettersi a disposizione dei clienti al fine di cooperare per recuperare il capitale;

– che le irregolarità poste in essere nei confronti dei Sig.ri … rappresentano un episodio unico ed isolato, in quanto la restate clientela ha sempre ricevuto un servizio professionale corrispondente a tutte le disposizioni che regolamentano l’attività del promotore finanziario;

RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non ha presentato istanza di accesso agli atti né ha richiesto di essere sentito personalmente;

VISTA la nota del 24 luglio 2012, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 26 luglio 2012, ricevuta dal promotore il 2 agosto 2012, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Patrizio Cianfrini l’avvio della “parte istruttoria per la decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ed allegando alla stessa copia della citata Relazione;

RILEVATO che nel corso della seconda fase del procedimento, il Sig. Cianfrini non ha presentato memorie scritte o documenti né ha formulato istanza di accesso agli atti o ha chiesto di essere audito;

VISTA la Relazione per la Commissione del 15 ottobre 2012 con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative – esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive rappresentate dalla parte nel corso del procedimento – ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate e ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni;

RITENUTO di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti, in quanto:

– depongono in tal senso le dichiarazioni autoaccusatorie rese all’Intermediario direttamente dal Sig. Cianfrini e confermate dal promotore stesso anche nel corso del procedimento sanzionatorio, nonché gli esiti delle verifiche svolte da FinecoBank S.p.A. sulla posizione dei clienti interessati;

– a fronte del suesposto quadro probatorio, le circostanze addotte dal Sig. Cianfrini in sede difensiva non valgono ad escludere la responsabilità dello stesso, irrilevanti essendo, ai fini della configurabilità degli illeciti contestati, le motivazioni che hanno mosso il promotore a commettere le violazioni, l’assenza di un vantaggio economico derivante dall’operatività non autorizzata posta in essere, il fatto che la stessa non fosse finalizzata alla distrazione di denaro nonché il contegno tenuto dal Sig. Cianfrini successivamente alla commissione delle violazioni ascrittegli;

CONSIDERATO, in ordine alla individuazione e quantificazione della sanzione da applicare, che:

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 7 del medesimo Regolamento, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi;

– per la violazione dell’art. 108, comma 7, del citato Regolamento, conseguente all’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alla peculiarità del caso concreto e tenuto conto della gravità e dell’eventuale recidiva;

– ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;

RITENUTO, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, che:

– nel caso di specie assumono rilevanza le circostanze sotto indicate:

– le violazioni accertate sono state poste in essere nei confronti di due clienti, cointestatari di un unico rapporto;

– è stato lo stesso promotore a far emergere le irregolarità commesse, autodenunciandosi a FinecoBank S.p.A.;

– nel corso del procedimento sanzionatorio, il Sig. Cianfrini ha confermato le ammissioni precedentemente rese all’Intermediario, mantenendo pertanto un comportamento qualificabile come trasparente e collaborativo, sebbene volto a ridimensionare le conseguenze sanzionatorie connesse alle violazioni ascrittegli;

– il Sig. Cianfrini ha dichiarato di essersi messo a disposizione dei clienti cooperando con il loro legale al fine di recuperare il capitale;

le predette circostanze, valutate nel loro complesso, risultano tali da consentire l’applicazione della sanzione immediatamente inferiore rispetto alla radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, ai sensi del citato art. 110, comma 3;

D E L I B E R A:

Il Sig. Patrizio Cianfrini, nato a Fasano (BR) l’8 giugno 1968 e residente a …, è sospeso per un periodo di quattro mesi, dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

Roma, 24 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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