La Mifid 2 in pillole

Si avvicina la data in cui la nuova direttiva europea sui servizi finanziari Mifid 2 diventerà legge. Il governo ha già approvato uno schema di decreto che dovrà essere convertito definitivamente entro il prossimo 2 luglio (ed entrerà in vigore il 3 gennaio 2018. Bluerting segue da vicino tutti i cambiamenti in vista con l’arrivo di questa importantissima direttiva. A fondo pagina i lettori trovano una serie di link a diversi articoli pubblicati negli ultimi giorno che trattano della Mifid 2 e delle regole che i consulenti finanziari dovranno seguire da gennaio. Qui di seguito, invece, i punti principali del testo della direttiva.

TEMPISTICHE – Il 15 aprile 2014, la normativa Mifid 2 è stata adottata dal Parlamento europeo. Secondo le prime scadenze i singoli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure entro luglio 2016, recependo poi le norme entro il 3 gennaio 2017. Nel febbraio 2016 però Bruxelles è intervenuta per posticipare di un anno l’applicabilità di Mifid 2. Il limite è adesso fissato al 3 gennaio 2018.

PRODOTTI E INCENTIVI – Le imprese non potranno prevedere meccanismi di remunerazione che spingano gli operatori a raccomandare determinati strumenti finanziari piuttosto che altri più aderenti alle esigenze dei clienti. La Mifid 2 restringe il campo dei prodotti con servizio “execution only”. Le regole che saranno in vigore dal 2018 saranno ancora più severe.

PIÙ POTERI ALLE AUTORITÀ – Si prevede che l’Esma, l’Eba, per i depositi strutturati e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) abbiano la facoltà di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari. In particolare le autorità europee e nazionali potranno valutare il merito dei prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione in caso lo ritengano opportuno.

TRASPARENZA COSTI – I costi, inclusi quelli della consulenza, devono essere indicati al cliente in modo aggregato: una misura complessiva che rende più immediato e chiaro l’ammontare degli oneri in capo all’investitore (e il loro peso sul rendimento atteso). Quando possibile questa informazione deve essere aggiornata e comunicata una volta l’anno.

FEE ONLY – Nuove norme sono previste anche in tema di consulenza finanziaria, con l’introduzione della consulenza “indipendente” (è stato inserito un articolo, il 30 bis, che autorizza i consulenti autonomi fee only e le Scf a prestare il servizio fuori sede) e con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di
investimento.

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