Regole Esma e Mifid 2, come vendere un fondo extra-europeo

Come applicare le regole della direttiva europea Mifid 2 sui servizi finanziari, quando il prodotto da vendere o consigliare ai clienti (per esempio un fondo di investimento) è stato emesso al di fuori del Vecchio Continente? E’ un interrogativo che trova risposta, almeno in linea generale, nelle linee guida sull’applicazione della Mifid 2 pubblicate il 2 giugno scorso dall’Esma- European Securities and Markets Authority (si veda qui la notizia). Si tratta di un elaborato di 55 pagine che riguarda la cosiddetta product governance (o governance di prodotto), cioè il processo con cui i più comuni strumenti finanziari (dai fondi alle azioni fino ai prodotti strutturati) finiranno nel portafoglio dei clienti. A queste linee-guida dovrà attenersi sia chi fabbrica i prodotti (per esempio le case di gestione), sia chi li vende (per esempio gli sportelli bancari e i consulenti finanziari).

Nel documento dell’Esma (alle pagine 43 e 44), c’è un passaggio importante che riguarda le regole da seguire quando appunto lo strumento finanziario da vendere è stato emesso in un paese extra-europeo in cui la Mifid 2 non viene applicata. In tal caso,  l’Esma stabilisce che i distributori dei prodotti come i consulenti finanziari devono confrontarsi con chi li ha creati (per esempio le case di gestione) per verificare se è possibile avere tutte le informazioni essenziali a identificare le caratteristiche principali dei prodotti stessi, come quelle che saranno contenute nel KIID, il prospetto semplificato che debtterà ufficialmente nel 2018.
Chiedendo informazioni alla casa d’investimenti extra-europea che ha emesso il prodotto finanziario, i distributori e i consulenti potranno così identificare  il target market, cioè il bacino di clienti ai quali determinati strumenti finanziari potranno essere venduti o meno. Se non è possibile raccogliere tutte le informazioni sopra citate, il documento dell’Esma stabilisce che un determinato prodotto finanziario emesso senza rispettare le regole della Mifid 2 non potrà essere collocato dai distributori nei paesi in cui la direttiva europea è in vigore, Italia compresa.

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