Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con gli obblighi di comunicazione

RISPOSTA “A” – La risposta esatta alla domanda pubblicata giovedì, a proposito del Tfr, era quella contraddistinta dalla lettera A. La riproponiamo qui di seguito.

In tema di destinazione del Tfr, i lavoratori iscritti all’Inps successivamente alla data del 29 aprile 1993:

A: possono destinare alla previdenza complementare anche il Tfr maturato d’intesa con il datore di lavoro
B: devono effettuare una scelta che non vada a dividere il Tfr maturato in diversi ambiti
C: non possono destinare alla previdenza complementare il Tfr maturando
D: possono effettuare una scelta che vada a suddividere il Tfr maturando in diversi ambiti

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda gli obblighi di comunicazione. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Si supponga che un intermediario ometta di adempiere agli obblighi di comunicazione in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari stabiliti dal Testo Unico della Finanza. Per il suddetto comportamento, a norma dell’articolo 83 decies dello stesso Testo Unico, l’intermediario è responsabile verso:

A: la società di gestione accentrata
B: il titolare del conto
C: l’emittente
D: la società di gestione del mercato di quotazione dei titoli oggetto dell’omessa comunicazione

 

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