Promotori, Consob li chiama a consulto sulla verifica dei clienti

LA VERIFICA DELLA CLIENTELA – Cosa devono fare i promotori finanziari per verificare la buona fede dei clienti, in un’ottica di lotta senza quartiere al riciclaggio e al terrorismo? La Consob sottopone all’esame dei promotori finanziari stessi la bozza contenente le “disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo numero 231 del 21 novembre 2007”. E lo fa tramite un documento di consultazione pubblicato oggi sul sito web istituzionale. Sul testo i promotori finanziari potranno far pervenire le loro osservazioni entro il 15 settembre all’indirizzo Consob, Divisione Strategie Regolamentari, via G. B. Martini 3, 00198, Roma (RM) oppure online tramite il Sipe-Sistema integrato per l’esterno.

I DOVERI DEI PROMOTORI
– Ma di che cosa si tratta? In pratica, d’intesa con la Banca d’Italia e l’Ivass, la Consob sarebbe orientata a deliberare che “i promotori finanziari assolvono gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dal decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche e dalle relative disposizioni attuative osservando le misure, le modalità e le procedure interne previste per il personale dall’intermediario per il quale prestano la loro attività”. La delibera, se tutto procede secondo i tempi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob, entrerà in vigore il primo gennaio 2014.

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA – I promotori finanziari iscritti nell’Albo rientrano nel novero degli “altri soggetti esercenti attività finanziaria” di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 231/2007. In quanto tali, spiega la Consob, sono destinatari degli obblighi previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ora, poiché è la stessa Consob che vigila sull’operato dei promotori finanziari, le spetta il compito di dettare le disposizioni attuative in materia, in un rapporto di complementarità rispetto a quelle emanate dalla Banca d’Italia lo scorso aprile.

UNA DISCIPLINA MINIMALE – La scelta poi di una “disciplina minimale” si spiega con la volontà, da parte della stessa Consob, di non imporre ai promotori finanziari l’adozione di un autonomo complesso di regole e procedure, che per di più potrebbero risultare, in qualche misura, di difficile coordinamento con quelle che gli intermediari sono chiamati a darsi in ottemperanza al provvedimento di Bankitalia. L’autorità vuole insomma assicurare l’osservanza uniforme e coerente degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di tutti i soggetti che prestano la loro attività per gli intermediari, compresi i promotori finanziari.

LA POSIZIONE DELL’EUROPA – Il tutto in sintonia con quanto ha già dichiarato la Commissione europea, secondo cui i destinatari delle norme sull’antiriciclaggio sono solo gli intermediari, mentre gli agenti non possono essere considerati come terzi rispetto agli intermediari per cui agiscono. Quindi, gli adempimenti antiriciclaggio posti in essere per il tramite dei primi vanno giuridicamente imputati ai secondi. Quanto alle osservazioni che i promotori finanziari possono ora inoltrare alla Consob, l’autorità fa presente che “i commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati”.

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