Promotori, la Consob fa chiarezza sugli obblighi di conservazione della documentazione

COSA DICE L’ART. 109 DEL REGOLAMENTO – Il promotore finanziario ha l’obbligo di conservare copia della documentazione solo e soltanto se per sottoscriverla ha svolto un effettivo ruolo di intermediazione. Mentre non è necessario che conservi copia dei contratti stipulati direttamente dal cliente con l’intermediario. Il chiarimento arriva dalla newsletter settimanale della Consob (qui il testo completo), che ha risposto alle richieste di precisazioni avanzate da alcuni promotori ricordando che la materia è disciplinata dall’articolo 109 del regolamento intermediari.

CINQUE ANNI – Per quanto riguarda invece la durata e la decorrenza dell’obbligo di conservazione della documentazione, la Commissione ha precisato che il periodo è di almeno cinque anni – e non dunque per l’intera durata del rapporto con ciascun cliente – e decorre dalla data della documentazione stessa.

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