Apf, Rabitti Bedogni verso la presidenza. Ma c’è il problema doppia carica

VIGILIA DI ASSEMBLEA PER APF – Nel tardo pomeriggio di domani, giovedì 19 settembre, i giochi saranno fatti: si conosceranno i nomi del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato direttivo di Apf, l’Organismo incaricato della tenuta dell’Albo dei promotori finanziari. O per meglio dire, i nomi si conoscono già (vai qui per la notizia precedente), solo che se ne avrà definitiva conferma. Appare sempre più concreta la prospettiva che a prendere il posto di Giovanna Giurgola Trazza sarà Carla Rabitti Bedogni (qui la sua scheda), anche se aspettiamo l’ultimo minuto per dare il passaggio di consegne come certo e sicuro al 100%. Nel frattempo, ci si domanda se la carica di presidente di Apf sia compatibile con quella di componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la professoressa Rabitti Bedogni ricopre dalla primavera del 2007.

IMPOSSIBILE IL DOPPIO INCARICO – Ora, dall’articolo 10, comma 4, della legge 287/1990 (che ha istituito l’Antitrust, n.d.r.), si apprende che “i membri dell’Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l’intera durata del mandato”. Quindi la legge parla chiaro: i due incarichi sono incompatibili. Con qualche sfumatura, però. Secondo quando risulta a BLUERATING, l’atto di nomina in sé – che avverrebbe domani – non scatenerebbe l’incompatibilità, che invece scatterebbe al momento dell’assunzione della carica. Ed è bene tenere a mente che, dal momento dell’elezione da parte dell’assemblea di Apf, la persona prescelta ha trenta giorni di tempo per accettare oppure no l’incarico presso l’Organismo. Trenta giorni, dunque, per scegliere eventualmente di dimettersi dall’Antitrust e di dire sì al nuovo ruolo in Apf.

CHI NOMINEREBBE IL SOSTITUTO
– E qui interviene il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il quale, nell’articolo 2, stabilisce che “le dimissioni sono presentate all’Autorità, la quale, sentito l’interessato, formula le proprie osservazioni. Il presidente, o chi ne fa le veci, informa i presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione”. Va ricordato, infatti, che l’Autorità è un organo collegiale “costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d’intesa dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”. La parola, a quel punto, spetterebbe a loro. Nel frattempo, come BLUERATING ha già scritto, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, il vice presidente di Apf sarebbe chiamato a sostituirlo (qui l’approfondimento). Da tutti gli altri “eligendi”, infatti, le attese degli osservatori sono che accettino subito l’incarico.

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