Promotori, il 20 settembre torna l’obbligo di mediazione

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Da venerdì 20 settembre, si cambia di nuovo registro. E chi deve risolvere una controversia riguardante contratti assicurativi, bancari e finanziari dovrà per forza, come prima cosa, tentare la via della mediazione. Il cosiddetto “preventivo esperimento del procedimento di mediazione” tornerà infatti a essere condizione di procedibilità delle domande giudiziarie relative ai contratti assicurativi, bancari e finanziari. Con una novità: la durata massima si riduce da quattro a tre mesi. Non solo: ora è prevista l’assistenza necessaria dell’avvocato. Il giudice può poi imporre in corso di causa l’esperimento del procedimento di mediazione, fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata dello stesso.

COME CAMBIA LA LEGGE – Il nuovo regime si deve all’articolo 84 del decreto legge 69 del 21 giugno 2013 – il cosiddetto “decreto del Fare” – convertito con modificazioni dalla legge 98 del 9 agosto 2013, uscita in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto. In sostanza, questi ultimi testi di legge hanno rivisto il decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione civile e commerciale, reintroducendo il ricorso obbligatorio al procedimento di mediazione per le controversie elencate nell’articolo 5, comma 1, di questo decreto (quindi in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari). Unica eccezione, ora, solo le controversie sul risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

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