Bankitalia, ecco come cambiano le regole in tema di Arbitro bancario finanziario

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO – La Banca d’Italia ha modificato il regolamento in tema di Arbitro bancario finanziario, ovvero il sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie sorte tra i clienti e le banche o gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. La delibera di Via Nazionale, la numero 469 del 24 settembre 2013, disciplina in particolare il funzionamento del Collegio, ovvero l’organo a cui spetta la decisione del ricorso.

LE NOVITA’ – Secondo il nuovo articolo 8 bis del regolamento per il funzionamento dell’Organo decidente dell’Abf, “il Collegio, se ritiene che ricorrano questioni di particolare importanza […] rimette la decisione del ricorso al Collegio di coordinamento, disponendo la sospensione del procedimento”. Stesso discorso si applica “se la controversia pone questioni di competenza e il Collegio non condivide i principi di diritto enunciati a riguardo nelle sue precedenti decisioni”.

LA RIMESSIONE AL COLLEGIO DI COORDINAMENTO – La rimessione al Collegio di coordinamento, precisa il regolamento, può essere disposta anche dal Presidente prima che il ricorso venga esaminato. Il Collegio di coordinamento, “se ritiene che la questione sottoposta al suo esame sia di particolare importanza, indica il principio di diritto applicabile per la sua soluzione anche quando dichiara l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del procedimento”.

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