Fineco, dal Garante ok alla firma digitale sui contratti

FIRMA DIGITALE SUI CONTRATTI – I promotori finanziari potranno utilizzare la firma elettronica per far sottoscrivere i contratti ai clienti direttamente tramite tablet, senza incorrere in possibili contestazione in tema di privacy. Lo ha decretato il Garante della privacy con il provvedimento n. 396 del 12 settembre 2013 (qui il testo completo), a seguito della richiesta di chiarimenti presentata in questo senso da FinecoBank. La rete di promotori finanziari del gruppo UniCredit, si legge nel provvedimento del Garante, “ha manifestato l’intenzione, nella prospettiva di accrescere la qualità dei propri servizi, di dotarsi di un sistema in grado di consentire la sottoscrizione in forma elettronica di atti, contratti e altri documenti relativi a prodotti e servizi offerti dalla banca attraverso l’utilizzo combinato di firme elettroniche e raccolta di dati biometrici comportamentali desunti dalla firma apposta dai clienti su appositi tablet in dotazione ai promotori”.

LA RICHIESTA DI FINECO – Il servizio di “firma grafometrica”, ha spiegato Fineco nella sua istanza, consentirebbe di rilevare le caratteristiche “dinamiche” (ritmo; velocità; pressione; accelerazione; movimento) e il tratto grafico della firma apposta dai clienti in occasione della sottoscrizione dei documenti. L’adozione della firma digitale punta da un lato a semplificare ed efficientare i processi di interazione tra la società e i suoi clienti e, dall’altro, a garantire ai clienti maggiori standard di sicurezza nelle operazioni di sottoscrizione. Il servizio di firma grafometrica, sviuluppata da Namirial Spa (organismo di certificazione accreditato presso l’Agenzia per l’Italia digitale) si configurerebbe infatti come un particolare tipo di firma elettronica avanzata in grado di assicurare, in accordo con le previsioni di legge, l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento sottoscritto, spiega ancora Fineco.

SEMAFORO VERDE DAL GARANTE DELLA PRIVACY – Alla luce delle dettagliate fornite dalla banca, Il Garante ha decretato che “il trattamento dei dati personali (anche biometrici) che la società intende effettuare risulta lecito”. Il trattamento dell’immagine della firma apposta sui tablet infatti, “non risulta connotato, ancorché effettuato con strumenti elettronici, da specifici ed evidenti rischi per gli interessati”. Anzi: “può risultare effettivamente funzionale, anche a garanzia dei clienti, in vista di eventuali contenziosi legati al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale, fornendo possibili elementi di valutazione utili anche in sede giudiziaria”. Per questo “può ragionevolmente ritenersi che il trattamento di dati personali (anche biometrici) connesso al servizio in esame “non sia in violazione dei principi del Codice per il trattamento dei dati personali”. Il Garante accoglie quindi l’istanza di verifica preliminare presentata da FinecoBank e, di conseguenza, “ammette il trattamento dei dati personali (anche biometrici) connesso all’utilizzo del sistema descritto, a condizione che esso venga effettuato con le modalità indicate e per le sole finalità dichiarate e la società, qualora non vi abbia già provveduto, adotti gli ulteriori presidi tecnici e organizzativi di sicurezza a protezione dei dati biometrici degli interessati”.

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