Un promotore comunica dati difformi dalla realtà: sospeso per quattro mesi

SOSPENSIONE SANZIONATORIA Domenico Spina è stato sospeso dall’Albo dei promotori finanziari in via sanzionatoria per un periodo di quattro mesi. Lo comunica la Consob con delibera 18683, spiegando che la vicenda ha preso le mosse dalle segnalazioni inviate nel 2012 da Sanpaolo Invest sim circa alcune irregolarità commesse da Spina nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario.

COMUNICAZIONI DIFFORMI DALLA REALTA’ – In particolare, secondo la documentazione inviata dall’intermediario, le irregolarità avrebbero riguardato il rapporto tra il promotore e una sua cliente, che ha lamentato “una notevole differenza tra l’ammontare dei propri investimenti a lei comunicati da Spina e l’effettivo importo degli stessi indicato nella rendicontazione ufficiale trasmessa dalla banca”. Più nel dettaglio, scrive la Consob, il promotore avrebbe prodotto e consegnato alla cliente una rendicontazione contenente la valorizzazione del suo portafoglio al 31 gennaio 2012, con un maggior controvalore, rispetto alla reale situazione finanziaria alla stessa data, per 776.193,32 euro. L’intermediario da parte sua ha dichiarato che quel documento – inviato da Spina alla cliente via mail – non costituisce rendicontazione ufficiale della società e fornisce una rappresentazione di investimenti che non risultano presenti nella data indicata tra gli investimenti intestati alla cliente in questione presso Sanpaolo Invest sim. Lo stesso promotore ha affermato di non aver trasmesso alla cliente documentazione diversa da quella prodotta dai sistemi informativi a lui stesso in uso e ha disconosciuto, in particolare, la rendicontazione oggetto di contestazione.

ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE
– Per difendersi dall’accusa di comunicazione e trasmissione di informazioni e documenti non rispondenti al vero, Spina ha fatto sapere alla Consob di  aver informato la cliente, già nel febbraio 2004, dell’andamento negativo del suo portafoglio finanziario in essere presso la banca. Tanto che la cliente, convocata dallo stesso promotore presso gli uffici della banca, aveva sottoscritto una dichiarazione con cui “confermava di essere perfettamente a conoscenza delle perdite subite attestate dai rendiconti trimestrali regolarmente ricevuti e dichiarava, però, di non voler modificare il profilo di rischio e la composizione del proprio patrimonio”. Inoltre il promotore ha evidenziato che la cliente era abilitata ai servizi online, per cui “ avrebbe potuto visualizzare la propria posizione da sola tramite un qualsiasi personal computer”. Insomma, secondo Spina il documento oggetto di contestazione era “palesemente un falso”, contraffatto sulla falsariga del vero documento da egli allegato alla mail del 21 febbraio 2012 inviata alla cliente.

LA DECISIONE DELLA CONSOB
– Nonostante le argomentazioni del promotore, la Consob ha ritenuto accertate le violazioni e ha disposto nei confronti di Spina la sospensione sanzionatoria per quattro mesi dall’Albo unico dei promotori finanziari.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!