Antiriciclaggio, dal primo gennaio più informazioni a banche e Poste

I DOVERI DI BANCHE E CLIENTI – Dal primo gennaio 2014 gli intermediari finanziari (banche e Poste), di fronte a una situazione di omissione informativa circa i dati identificativi di un cliente e le informazioni sullo scopo e la natura dello stesso, devono procedere perentoriamente a chiudere il rapporto e a bonificare il saldo su un altro conto, se il cliente persevera a non documentare le informazioni richieste.

CONTRO IL RICICLAGGIO – Così si dà attuazione alla normativa emanata con decreto legislativo 231/2007, che regola l’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. In realtà, il decreto era entrato in vigore già dal gennaio 2008, infatti tutti i rapporti avviati in seguito a questa data sembrerebbero regolarizzati. Il problema invece riguarda i rapporti avviati in precedenza. La necessità di procedere con celerità a regolarizzare e a reperire un’adeguata verifica per tutti i rapporti per i quali è stato accertato un deficit informativo è nata con il decreto Monti dello scorso settembre 2012, che ha sancito l’obbligo di chiusura degli stessi in assenza di un adeguato controllo.

I SOLLECITI – Nel frattempo, gli istituti hanno cercato di rispettare la normativa proponendo un veloce questionario ai clienti che spontaneamente si recavano in banca o alla posta per svolgere alcune operazioni. Tuttavia, ciò non è apparso sufficiente, la mole di clienti da regolarizzare è abbastanza massiccia, e per questa ragione sono state inviate delle comunicazioni, via email e via posta, volte a sollecitare i titolari dei rapporti non conformi con la normativa antiriciclaggio affinché si rechino in filiale per integrare la documentazione necessaria. In particolare, l’onere delle banche (o delle Poste) è quello di identificare il cliente, capire chi sia il reale fruitore del rapporto, informarsi circa lo scopo di apertura del rapporto e monitorarne la continuità.

PROCEDIMENTO ONLINE – Per quanto riguarda i conti online, il procedimento di adeguata verifica può essere svolto anche online. Tuttavia, gli istituti più esigenti possono chiedere di recarsi in filiale o di inviare in forma cartacea l’informativa necessaria. Tutto questo è stato reso necessario affinché gli istituti finanziari siano nella condizione di poter delineare per ciascun cliente il profilo di rischio di esposizione al riciclaggio, e in caso di operazioni sospette fare le opportune segnalazioni. Per gli aggiornamenti sulle nuove norme e sugli adempimenti bancari è possibile consultare il sito www.contosulconto.it o scaricare la app “Contosulconto” gratuita su Apple Store e Google Play.

*amministratore unico SosTrader

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