Trasloco c/c e deposito titoli in 12 giorni: arrivano le sanzioni

Domanda. E’ vero che usufruire della portabilità del conto non vuol dire richiederne anche l’estinzione?

F.C., Livorno

Risposta. È vero, occorre infatti una richiesta apposita anche quando si richiede il trasferimento del conto corrente. Si tratta di un aspetto che deve essere ben tenuto in considerazione specie ora che, con circa due anni di ritardo, è entrata in vigore una parte della legge 24 marzo 2015, numero 33 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, numero 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Per intenderci, è la legge che obbliga le grandi banche popolari a trasformarsi in società per azioni, alcuni aspetti della quale sono ora al vaglio di Corte Costituzionale e Consiglio di Stato.  È previsto che la portabilità dei conti correnti e dei depositi titoli debba avvenire entro dodici giorni ed in maniera gratuita. Sportello AdvisorySono applicabili multe da 5.160 euro a 64.555 euro per chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, degli intermediari che risultino essere stati inadempienti.  Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, doveva stabilire entro quattro mesi l’entità degli indennizzi, e le banche avevano tre mesi per adeguarsi. Si è giunti invece al 25 giugno scorso. È quindi finalmente in vigore non solo l’obbligo per la banca di espletare entro dodici giorni tutte le pratiche correlate ma anche mettere a disposizione dei clienti in maniera agevole l’apposita modulistica. Se si sfora il termine sono previste sanzioni pari all’importo di 40 euro maggiorato ogni giorno da un tasso annuo pari a quello più elevato del limite stabilito ai sensi della disciplina dell’usura, oggi al 25,12%, il che corrisponde a 2,1 euro al giorno per tremila euro di giacenza. Analoga sanzione è prevista se la banca non rispetta gli obblighi previsti dal Testo unico bancario per il trasferimento semplice del conto, quindi non informandone il cliente oppure ostacolandone l’utilizzo. Il cliente potrà avere un ulteriore risarcimento anche in caso di doppi costi o altri oneri sostenuti a causa del ritardo, è il caso di bollette non pagate o saldate in ritardo. Un punto stonato è che l’indennizzo deve essere richiesto al prestatore inadempiente, disposizione che rischia di far girare a vuoto l’interessato tra banca di partenza e di arrivo, nei casi in cui le due dovessero negare responsabilità e incolpare l’altra. Sotto questo aspetto, sarebbe utile un intervento che preveda la richiesta alla banca di partenza, che poi potrebbe rivalersi su quella di arrivo nel caso in cui fosse questa la responsabile. Come avviene per la surroga dei mutui, insomma.

 

 

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