Pf, Santorsola risponde alla Consob sugli obblighi di verifica della clientela

UN’IPOTESI CONDIVISA  – L’ipotesi suggerita dalla Consob, che prevede che i promotori finanziari assolvano gli obblighi di adeguata verifica della clientela osservando le misure, le modalità e le procedure interne, previste, per il proprio personale, dall’intermediario per il quale prestano la propria attività, “ è in sé pienamente condivisa e non prevede utili alternative”, osserva il professor Giuseppe Santorsola, docente di Economia degli Interrmediari Finanziari all’Università Parthenope di Napoli, commentando le Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari pubblicate dalla Commissione (qui la notizia).
 
ALCUNE CONSIDERAZIONI
– Restano però alcune perplessità e considerazioni, continua Santorsola. “Questo profilo del problema è particolarmente importante per le banche che operano con entrambi i canali”, dove “non appare possibile ipotizzare procedure diverse per i due canali sottoposti all’onere della compliance per lo stesso intermediario. L’ipotesi di mantenere in capo alla struttura bancaria tradizionale alcuni oneri o alcune fasi del processo di verifica potrebbe peraltro generare un allungamento dei tempi di gestione delle operazioni in capo alla rete di competenza dei promotori. Ne conseguirebbero tempi di risposta ed esecuzione più lunghi distorsivi di un corretto level playing field”.

UN PACCHETTO INFORMATICO AD HOC – Questo aspetto, secondo Santorsola, “potrebbe creare difficoltà laddove vi fossero promotori bancari non dipendenti oppure non operanti nelle strutture interconnesse nella rete aziendale (uffici del promotore). Resta ferma l’ipotesi della nozione di agente collegato disegnata per i promotori finanziari che – senza dubbio – li sottopone all’esecuzione delle regole e delle scelte organizzative implementate dalla società mandante. Inoltre, poiché la scelta della Consob è quella di recepire la normativa in vigore per le banche, ci si deve porre il problema della applicabilità di norme predisposte per strutture societarie a persone fisiche, prive di organizzazione societaria per espresso divieto normativo consolidato”. Resta da valutare la composizione di un “pacchetto informatico ed organizzativo” costruito dall’intermediario, utilizzabile dai promotori con facoltà di accesso e distinto dalle altre procedure riconducibili alla potestà gestionale dello stesso intermediario. Ne potrebbe derivare peraltro un costo per quest’ultimo che potrebbe rendere meno conveniente la soluzione di “reti” esterne affidate alla responsabilità di soggetti non dipendenti dalla banca e, di fatto, operanti quali liberi professionisti soggetti a regole ben differenti da quelle dei dipendenti.

IL CONCETTO DI AUSILIARIETA’ – Quanto al concetto di “ausiliarietà”, “da un lato è certo che il promotore senza mandato non ha capacità autonoma d’agire; solo le banche (o le sim) possono conferirgli mandato e con esso il promotore si adegua alle scelte gestionali ed organizzative del mandante; Altro profilo è quello della responsabilità del promotore nei confronti del procedimento di verifica del titolare effettivo. Santorsola propone di “immaginare un peso delle responsabilità assegnate differente fra i promotori delle banche dotate di procedure antiriciclaggio più sofisticate e promotori di banche dedicate oppure anche di sim autorizzate all’offerta fuori sede e non operative su quei segmenti ove l’attenzione al rischio del riciclaggio è maggiore”.

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