Se un pf dà consigli di investimento, risponderà delle perdite subite

LA SENTENZA – Se il promotore fornisce consigli personali di investimento al cliente, potrebbe essere responsabile del danno sofferto da quest’ultimo per le eventuali perdite registrate. Parola del Tribunale di Milano, che con una sentenza datata 27 gennaio 2014 ha stabilito che l’intermediario risulta responsabile se le raccomandazioni personalizzate sono state formulate in violazione dei doveri previsti dall’art. 21 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria, che sancisce “l’obbligo del promotore finanziario di fornire al cliente, prima dell’operazione, informazioni adeguate e corrette circa le caratteristiche dell’investimento, necessarie per consentire al cliente scelte consapevoli riguardo alla convenienza economica dell’operazione finanziaria” (qui per leggere il testo completo).

LA VICENDA – La vicenda, si legge in un articolo pubblicato sul sito dirittobancario.it, riguarda un promotore finanziario che aveva formulato una raccomandazione di investimento a un cliente senza alcun conferimento di incarico in questo senso. Seguendo il consiglio, il cliente aveva effettuato due bonifici ad una banca straniera, la quale aveva provveduto ad acquistare per conto del cliente stesso strumenti finanziari atipici e privi di rating, di cui il promotore non aveva precisato né la tipologia né il grado di rischio. Con questa sentenza, il tribunale di Milano ha dunque voluto chiarire i confini tra il Tub, ovvero la normativa di riferimento per tutto ciò che riguarda le banche, e il Tuf, che disciplina invece il settore dell’intermediazione finanziaria: in pratica, scrive dirittobancario.it, se un promotore finanziario fornisce a un cliente della banca consigli che si traducono in un atto riconducibile a un contratto bancario – come un ordine di bonifico – la sua attività risulta riferibile alla prestazione di un servizio di investimento, con la conseguente applicazione dei doveri di cui all’art. 21 del Tuf. La sentenza condanna il promotore – e la banca in via solidale – al risarcimento del danno nei confronti dell’investitore. Il promotore è inoltre condannato a manlevare la banca per le somme dovute all’investitore in forza della sentenza.

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