Voluntary disclosure, istruzioni per l’uso (e per aderire)

I DOCUMENTI – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito web i moduli per la richiesta di adesione alla Voluntary disclosure, la procedura di collaborazione volontaria per il rimpatrio di patrimoni illegalmente detenuti all’estero (qui i dettagli sulla normativa). Tramite il modello pre-compilato, spiega l’Agenzia, persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, possono richiedere di aderire alla procedura per regolarizzare spontaneamente tutte le attività finanziarie e gli investimenti costituiti o detenuti all’estero in violazione degli obblighi vigenti. Il modello è strutturato in modo da garantire l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria sia al singolo contribuente che ha un collegamento con una o più attività estere rilevanti, sia a più contribuenti che, presentando un collegamento con una stessa attività estera rilevante,  scelgano di aderire contestualmente alla procedura.

COME FUNZIONA –
Il modello si compone di un’istanza con la quale si dichiara la volontà di aderire a cui sono allegate una scheda richiedente per ogni persona che intende aderire alla procedura e una scheda attività  per ciascuna attività estera rilevante oggetto della procedura. La richiesta di adesione è spontanea e una volta presentata non si può ritirare: compilandola, i richiedenti si impegnano a dare piena e veritiera collaborazione all’Amministrazione finanziaria e a procedere al pagamento delle imposte dovute e dei relativi interessi e delle sanzioni.

CHI PUO’ PRESENTARE LA RICHIESTA – Può richiedere di aderire alla procedura l’autore delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale commesse fino al 31 dicembre 2013, relativamente alle attività estere rilevanti detenute al 31 dicembre 2012 o prima di questa data. L’adesione alla procedura deve riguardare tutte le attività estere rilevanti dei richiedenti per tutti i  periodi d’imposta accertabili, cioè:

– i periodi d’imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta sono in corso i termini ordinari di contestazione delle sanzioni (art. 20 del Dlgs n. 472/1997) o, qualora applicabili, i termini raddoppiati (art. 12, comma 2-ter del Dl n. 78/2009)per la contestazione delle violazioni degli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione ;
– i periodi d’imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta sono in corso i termini ordinari per l’accertamento (art. 43, commi 1 e 2 del DPR n. 600/1973 e 57, commi 1 e 2 del DPR n. 633/1972) o, qualora applicabili, i termini raddoppiati (previsti dal comma 3 dei predetti artt. 43 e 57 e dall’articolo 12, comma 2-bis, del Dl n. 78/2009).

CHI NON PUO’ ACCEDERE – L’accesso alla collaborazione volontaria è precluso se l’autore della violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, compresi le richieste, gli inviti e i questionari  o di procedimenti penali, relativi alle attività estere rilevanti, compresi i casi in cui la formale conoscenza è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. Non rappresentano, invece, cause ostative, né la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, né quella derivante dal controllo formale delle dichiarazioni.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA – Il contribuente, per aderire alla procedura, presenta la richiesta redatta su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it . La richiesta può essere consegnata direttamente oppure spedita con raccomandata A/R a una delle sedi UCIFI dell’Agenzia delle Entrate. Per consegnare la richiesta in ufficio o per ottenere informazioni sulle modalità di compilazione  e sulla documentazione da allegare, il contribuente può fissare un appuntamento inviando una e-mail, con i propri recapiti, all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

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