Un promotore accetta prestiti dai clienti, poi restituisce tutto: sospeso per 4 mesi

LE SEGNALAZIONIFrancesco Ghisleni, nato a Milano il 24 marzo 1970 e iscritto all’Albo dei promotori finanziari dal 1995, è stato sospeso dall’attività in via sanzionatoria per un periodo di quattro mesi  con delibera n. 18734 per aver accettato finanziamenti da parte di due clienti e comunicato loro informazioni non rispondenti al vero. Le segnalazioni sono arrivate da Banca Mediolanum, che trasmesso alla Consob documentazione concernente irregolarità poste in essere di Ghisleni nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario. Nel dettaglio, sarebbe risultato che un cliente di cui nella delibera non si fa il nome avrebbe consegnato a Ghisleni tre assegni bancari per un importo complessivo pari a 7.000 euro (assegno del 30 aprile 2009 di 3.000 euro, assegno del 17 agosto 2010 di 3.000 euro e assegno del 6 dicembre 2011 di 1.000 euro), senza indicazione del beneficiario, finalizzati a incrementare la polizza Europension Tax Benefit New intestata al cliente stesso.

I FATTI – A fronte di ciò, il cliente avrebbe ricevuto dal promotore, nelle date dell’8 febbraio 2010, del 16 febbraio 2011 e del 6 febbraio 2012, documentazione attestante i presunti versamenti, che in realtà risultano eseguiti a favore di conto corrente intestato al promotore e a una donna di cui nella delibera non si fa il nome. Con una dinamica molto simile, un’altra cliente avrebbe consegnato a Ghisleni tre assegni bancari per un totale di 15.000 euro, anche qui senza l’indicazione del beneficiario, finalizzati a incrementare la polizza Europension Tax Benefit New intestata alla cliente medesima. A fronte di ciò, la cliente avrebbe ricevuto dal promotore, nelle date del 26 febbraio 2009 e dell’8 febbraio 2010, documentazione attestante i presunti versamenti che, in realtà, non risultano essere stati eseguiti.
 
LA DIFESA – Il pf ha smentito di avere acquisito la disponibilità delle somme di pertinenza dei clienti, in quanto gli stessi gli avrebbero conferito il denaro a titolo di prestito “esclusivamente personale e non professionale”. Ha dichiarato che i clienti avrebbero equivocato i fatti, precisando di avere restituito le somme ricevute in prestito e negando di avere prodotto rendicontazione non veritiera. I versamenti sarebbero dipesi da gravi difficoltà economiche, con l’aiuto dei clienti arrivato “in forza del rapporto di amicizia tra loro intercorrente”. Ciò nonostante, a entrambi i clienti era sembrato che Ghisleni non avesse accettato la proposta, cosicché avevano ritenuto che i versamenti da loro effettuati fossero effettivamente confluiti nelle rispettive polizze Europension. Successivamente, il promotore avrebbe chiarito ai due clienti di avere trattenuto, in qualità di prestito, l’importo complessivo di 7.000 euro offerto a suo tempo dal primo e di 15.000 euro dalla seconda. I clienti hanno infine dichiarato di essere stati totalmente rimborsati da Ghisleni con tanto di interessi e spese. In un successivo incontro con la Consob, Ghisleni ha poi evidenziato la sussistenza di rapporti di amicizia con le due persone coinvolte, precisando che uno dei due era formalmente assegnato a un altro promotore finanziario.
 
LA SANZIONE – Alla luce di quanto emerso, la divisione competente ha ritenuto di riqualificare la contestazione inizialmente mossa al promotore: non più acquisizione di disponibilità di somme di pertinenza della clientela, ma percezione di finanziamenti da parte degli investitori. Questa riqualificazione, spiega la Consob, implica una diversa qualificazione giuridica del fatto storico. La Commissione ha inoltre ritenuto accertata la comunicazione e la trasmissione alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero. Questa fattispecie violativa però, precisa la Consob, si perfeziona per il solo fatto di avere messo nella disponibilità della clientela documentazione dai contenuti non rispondenti al vero, non assumendo rilievo la circostanza dell’eventuale assenza di concreto pregiudizio nei confronti degli investitori. Relativamente alla sanzione da applicare, la Consob ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo dei promotori finanziari. Tenuto conto delle circostanze però (le condotte illecite sono state realizzate nei confronti di due soli clienti; il finanziamento percepito ha riguardato una somma di denaro non particolarmente elevata (22.000 euro); non risultano essere stati presentati reclami da parte della restante clientela; non risulta che il promotore abbia tratto alcun specifico e diretto vantaggio dalle condotte violative poste in essere; il promotore ha tenuto un comportamento trasparente e collaborativo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio) è stato deciso di disporre la sanzione immediatamente inferiore: per Ghisleni è stata disposta dunque una siospensione sanzionatoria di quattro mesi.

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