Si spaccia per promotore di IW Bank il mandato della banca: radiato

MARIO TURCIMario Turci è stato radiato dall’Albo Unico dei promotori finanziari per aver utilizzato la qualifica di promotore incaricato da Iw Bank senza averne effettivamente il mandato, per aver trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero; perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti; utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti; e mancato di consegnare ai clienti la documentazione prescritta all’atto della presentazione. Nato nel 1958 e iscritto all’Albo dei promotori finanziari dal 1999, Turci è stato segnalato alla Consob dalla stessa Iw Bank: in particolare l’istituto ha scoperto, partendo dai reclami di due clienti e approfondendo successivamente la questione, che Turci avrebbe utilizzato nei confronti del pubblico il nome di Iw Bank senza avere ricevuto dalla banca il mandato a svolgere l’offerta fuori sede. In tutto, il promotore avrebbe movimentato i conti correnti di dieci clienti, accesi presso Iw Bank.

GLI ACCERTAMENTI – All’esito di tutti gli accertamenti del caso, e nonostante le istanze difensive presentate dal promotore, la Consob ha ritenuto pienamente accertate le contestazioni formulate a carico di Turci. Nello specifico, la Commissione fa presente che dalle indagini svolte e dalle precise, univoche e concordanti dichiarazioni dei clienti coinvolti è emerso che il promotore non si è limitato, come lui stesso ha sostenuto, alla mera raccomandazione di Iw Bank quale intermediario a cui rivolgersi, ma ha accompagnato a tale attività il sostanziale esercizio dell’attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi offerti da Iw Bank. Nelle deduzioni, infatti, risulta che Turci ha ammesso di avere fornito assistenza ai clienti nelle operazioni di apertura dei conti correnti presso Iw Bank e, più in generale, nella gestione dei rapporti contrattuali con la banca.

LA RADIAZIONE – La Consob contesta inoltre quanto sostenuto da Turci, che si è detto non tenuto agli obblighi di comportamento previsti per i promotori finanziari in quanto ha agito al di fuori dell’esercizio dell’attività, a titolo di cortesia. La Commissione ribadisce invece che l’obbligo di comportamento secondo diligenza e correttezza vale anche quando il promotore opera al di fuori di un rapporto professionale stricto sensu inteso, ma le circostanze di fatto del rapporto siano tali da far presumere che l’illecito sia stato commesso abusando di una relazione in tale veste instaurata o nell’ambito della quale possa dirsi, comunque, che il terzo abbia riposto affidamento sulla qualità o status professionale. Relativamente alla sanzione da applicare, la Consob ha scelto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo Unico dei Promotori Finanziari (la delibera è la numero 18762).

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