Donazioni, quando le polizze vita si fanno preferire

Mi risulta che le donazioni
 stipulate tra il 25 ottobre 2001
e il 28 novembre 2006, periodo
in cui l’imposta di successione e donazione rimase soppressa, erodono la franchigia. Quindi un punto a favore delle polizze vita, per noi che le sottoponiamo alla clientela. Lo confermate?
A. V., Firenze

 

 
È un punto in più per le polizze vita esenti da imposta, in questi specifici casi. L’articolo 57 del Testo Unico dell’Imposta di donazione e successione stabilisce il coacervo delle donazioni, ossia il principio per cui il valore della donazione stipulata dopo altro analogo rapporto intercorso tra le stesse parti va maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili, al valore della precedente donazione. In questa maniera la successiva donazione è gravata da un’imposta maggiore rispetto a quella che ci sarebbe stata senza coacervo. La sentenza 11677 dell’11 maggio scorso della Sezione Tributaria Civile della Cassazione ha confermato la Circolare delle Entrate 3/E del 22 gennaio 2008 stabilendo che nello stipulare una donazione occorre tenere conto che anche le donazioni effettuate nel periodo in cui l’imposta era soppressa hanno eroso la franchigia. Ciò comporta uno svantaggio per gli eredi e un vantaggio per gli strumenti esenti da imposta, tra cui le polizze vita.

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