Così parlò la Cassazione: le polizze vita sono sequestrabili

POLIZZE VITA SEQUESTRABILI – In caso di reati fiscali, il sequestro preventivo “per equivalente” può colpire anche le polizze assicurative vita. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 18736 di martedì 6 maggio. In sostanza, i giudici di legittimità hanno reso definitivo un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di tre polizze assicurative sulla vita, fino alla concorrenza di oltre 5 milioni di euro.

LE RAGIONI DELLA CASSAZIONE – Il provvedimento cautelare ha colpito un soggetto indagato di frode fiscale, il quale ha inutilmente reclamato l’insequestrabilità delle polizze in questione alla luce di quanto disposto dall’articolo 1923 del codice civile. Questa norma, infatti, dispone che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azioni esecutive o cautelari. Ma la Corte di Cassazione ha ritenuto perfettamente legittima l’ordinanza, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare sancito nell’articolo 1923 del codice civile, richiamato dal ricorrente, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

RICORSO RIGETTATO – Morale della storia, dunque, è che “la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all’articolo 1923 codice civile”. In applicazione di tale principio di diritto, la terza sezione penale ha deciso per il rigetto del ricorso proposto dall’indagato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

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