Mifid 2 allarga i confini della consulenza, ma si rischia una Babele

Mifid 2 apre un valico a due corsie per l’ingresso di nuovi operatori in Italia e per l’espansione degli operatori italiani consulenzaall’estero. Gli articoli 26, 27, 28, 29, 29-bis e 29-ter contenuti nello schema di decreto legislativo sul quale le commissioni Finanze di Camera e Senato si sono espresse agli inizi di luglio preparano la strada proprio a questo scenario. Nell’attesa che il governo approvi definitivamente il decreto legislativo che, modificando il Testo unico della finanza, recepisce in Italia Mifid 2 e Mifir, vediamo cosa contengono i citati articoli, che sostituirebbero i numeri 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 58/1998 (il Tuf, appunto).

L’articolo 26 prevede che “le sim, previa comunicazione alla Consob, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante“. Per contro, l’articolo 27 stabilisce che “le imprese di investimento dell’Unione europea possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica“.

Attenzione, però. Sempre il 27, così formulato, prepara la strada all’attività in Italia di tied agent non italiani. Nel testo si legge infatti: “Le imprese di investimento dell’Ue possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano, a condizione che la Consob sia stata informata dall’autorità competente dello Stato d’origine”.

consulenzaL’articolo 28 si sofferma sulle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche. Secondo l’articolo 29, poi, “le banche italiane possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante“. La Banca d’Italia può vietare, sentita la Consob, l’impiego di agenti collegati per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca. E sempre Bankitalia, sentita la Consob, comunica l’impiego di agenti collegati all’autorità competente dello Stato membro ospitante.

L’articolo 29-bis determina che “le banche dell’Unione europea possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica“. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob. Infine, il 29-ter norma lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di Paesi terzi: su questo punto specifico, nei loro pareri sullo schema di decreto legislativo le due commissioni parlamentati hanno sottoposto al governo un’osservazione.

Tutto molto interessante, in linea di principio. Bisognerà però capire come tradurre dalla teoria alla pratica questa prestazione di servizi “senza confini” considerando che, malgrado gli obiettivi di armonizzazione del legislatore europeo, il mercato della consulenza finanziaria mantiene nei singoli Stati Ue specifiche peculiarità locali. Fecif, la Federazione europea intermediari finanziari e consulenti finanziari che rappresenta più di 245mila consulenti e intermediari operanti nei 28 Paesi membri, ha pubblicato a metà luglio uno studio sul settore finanziario europeo, il “White Book 2017”. Lo studio è stato condotto con la collaborazione delle associazioni nazionali di categoria che fanno parte della Federazione: per l’Italia, le indicazioni sono arrivate da Anasf. Ebbene, l’indagine ha confermato che il settore della consulenza finanziaria nel Vecchio Continente è a dir poco frammentato. Riusciranno tutte queste realtà nazionali a dialogare fra loro nella nuova piazza transnazionale che nascerà con il recepimento di Mifid 2, tenendo fede all’obiettivo di una maggiore e più efficace tutela dell’investitore? La sfida è aperta.

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