Gestisce i soldi di due clienti anche se non esercita più l’attività: sospeso un promotore

STEFANO SUCCO – Stefano Succo è stato sospeso in via sanzionatoria dall’Albo unico dei promotori finanziari, a cui era iscritto dal 2001, con delibera numero 18911 della Consob. A segnalare le irregolarità commesse dal promotore ex Nuova Investimenti Sim, da cui si è dimesso nel 2010, sono stati due ex clienti appartenenti allo stesso nucleo familiare. I due avrebbero disposto bonifici bancari a favore di Succo per un importo complessivo pari a 45.000 euro, con finalità di investimento in operazioni finanziarie, quando ormai il promotore non lavorava più per la banca. La contestazione mossa dalla Consob è stata dunque l’acquisizione, anche temporanea, di somme di denaro di pertinenza dei clienti, e l’accettazione dalla clientela di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte.

LA DIFESA DEL PROMOTORE – Il promotore da parte sua si è difeso spiegando che i clienti erano stati “debitamente avvertiti della mia inattività lavorativa in qualità di promotore finanziario”, e che”hanno provveduto spontaneamente ad effettuare i bonifici accreditando la somma su conto corrente a me intestato”. Ricevuto il denaro, ha aggiunto Succo, “ho poi provveduto ad investirlo, trattenendo le relative provvigioni e i compensi per attività precedenti”. Il promotore ha poi spoegato di aver seguito i due clienti dal 2000 al 2010, anno in cui ha rassegnato le proprie dimissioni da Nuova Investimenti Sim, sottolineando che con loro “si era instaurato un rapporto eccellente, nell’ambito del quale gli stessi avevano ottenuto buoni rendimenti, in particolare da investimenti ad alto rischio quali operazioni in strumenti derivati”. Questo rapporto, ha continuato, esulava dall’attività di promozione finanziaria, tanto che gli stessi clienti avevano insistito affinché egli continuasse a seguirli negli investimenti anche successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia con l’intermediario, di cui erano stati tempestivamente informati. Proprio per questo avevano concordato di far transitare sul conto corrente intestato al promotore – in essere presso Unicredit Banca – le somme da destinare ad investimento, e di farle ulteriormente girocontare su un altro conto corrente sempre intestato al promotore – in essere presso FinecoBank – per impiegarle successivamente in investimenti ad alto rischio, che hanno prodotto l’azzeramento del capitale.

LA DECISIONE –
Alla luce di quanto emerso, la Consob ha osservato che “occorre verificare se il comportamento assunto da Succo nei confronti dei clienti sia effettivamente riconducibile all’attività di promozione fuori sede di servizi e strumenti finanziari”. La Commissione rileva però che  “in via di principio, assumono rilevanza a fini sanzionatori anche i comportamenti tenuti dal promotore, sia pure non riconducibili nell’ambito dell’esercizio professionale dell’attività di promotore finanziario, e tuttavia caratterizzati dall’affidamento del terzo sulla qualità o status di promotore finanziario”. Non risultando quindi condivisibile la tesi sostenuta da Succo per cui l’operatività posta in essere esulerebbe dall’attività di promotore finanziario, la Consob ha ritenuto accertata l’acquisizione di somme di pertinenza della clientela e l’accettazione dagli investitori mezzi di pagamento difformi da quelli previsti dalla vigente normativa di settore. Tuttavia, dal momento che le condotte illecite hanno riguardato due soli clienti appartenenti ad un unico nucleo familiare; le irregolarità accertate hanno riguardato una somma di denaro non particolarmente elevata e non risultano altri reclami, la Commissione ha deciso di applicare la sanzione di livello immediatamente inferiore rispertto a quella normalmente prevista per questo tipo di violazioni. Di qui la decisione di sospenderlo per quattro mesi in via sanzionatoria.

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