Albo unico, Nafop: una soluzione entro pochi giorni

IL MANCATO AVVIO DELL’ALBO – “L’Albo avrebbe dovuto partire nel giugno del 2008. Sono passati ben sei anni a forza di rinvii e proroghe che hanno congelato un’intera categoria professionale non permettendo lo sviluppo di una attività che ha dimostrato in questi anni di poter realmente generare benefici per gli investitori. In questa vicenda vergognosa, al limite del ridicolo, ognuno deve assumersi le sue responsabilità, specialmente di fronte alle migliaia di clienti che in questi anni hanno deciso di avvalersi dei consulenti e delle società di consulenza finanziari indipendenti fee only“. A prendere posizione sul mancato avvio dell’Albo è l’associazione di settore Nafop. “Questi investitori rischiano di essere danneggiati dall’inefficienza della macchina burocratico-amministrativa dello Stato, che non ha ancora portato alla definizione compiuta della figura professionale. Crediamo che quest’ultima vicenda sia realmente uno ‘stop tecnico’, come è stato da più parti definito (qui la notizia di BLUERATING) e abbiamo avuto rassicurazioni circa l’inserimento immediato in altri veicoli legislativi del testo in questione, che dovrebbe quindi vedere la luce entro pochi giorni. Altrimenti saremo costretti ad andare fino in fondo per individuare e denunciare i responsabili, non solo di fronte alla categoria dei consulenti indipendenti e dei propri clienti, ma anche di fronte all’intera opinione pubblica”.

LA FIGURA DEL CONSULENTE – “Ribadiamo che i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria indipendente di cui agli articoli 18 bis e ter del Testo unico della finanza sono professionisti intellettuali che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti, senza detenzione di denaro e di strumenti finanziari di pertinenza della clientela, sono soggetti a uno statuto normativo speciale, nettamente distinto rispetto a quello applicabile agli intermediari finanziari abilitati a esercitare l’attività di consulenza e rispondono a specifici requisiti di indipendenza (articoli 5 dm 206/2008 e 3 dm 66/2012) che qualificano la figura del consulente finanziario (persona fisica e giuridica) e lo contraddistinguono sul mercato”, conclude Nafop nella sua nota.

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