Un promotore recidivo sospeso una seconda volta per la stessa violazione

DINO ENDERLE – Dino Enderle è stato sospeso per altri quattro mesi dall’Albo dei promotori finanziari. Il motivo? Lo stesso che gli era costato, pochi mesi fa, una sospensione sanzionatoria di due mesi (qui la notizia), ovvero l’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti dei clienti.

LA VICENDA – Le segnalazioni sono arrivate da Banca Fideuram secondo cui, dal 1° dicembre 2011 al 28 settembre 2012, il promotore avrebbe svolto online 3.744 operazioni utilizzando i codici di 17 clienti per un controvalore complessivo pari a oltre 14 milioni di euro. Lo stesso Enderle ha poi spiegato di non detenere le chiavette O-Key dei suoi clienti ma di operare come segue: “i clienti mi contattano telefonicamente e mi dettano l’operazione da eseguire insieme al relativo codice da inserire (password) che io digito dal mio pc aziendale utilizzando talvolta la chiavetta internet personale della Telecom”;

ACCERTAMENTI
– La Consob ha dunque ritenuto pienamente accertata l’illiceità delle condotte poste in essere dal promotore, che risultano tra l’altro caratterizzate dalla sistematicità e dalla rilevanza delle dimensioni, sia per numero di operazioni effettuate (3.744) sia per controvalore complessivo (oltre 14 milioni di euro) e si sono protratte per un lungo periodo. La Commissione sottolinea inoltre la recidiva specifica a carico del promotore, in quanto la stessa violazione era già stata accertata nei suoi confronti per l’operatività svolta dal 4 marzo 2010 al 1° marzo 2011 e sanzionata con la delibera n. 18462 del 6 febbraio 2013.

LA SANZIONE – Relativamente alla sanzione da applicare, l’Ufficio Sanzioni Amministrative aveva inizialmente proposto, nei confronti di Enderle, il provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari (per la violazione accertata, il regolamento Consob non prevede una sanzione specifica). Tuttavia, visto che “la natura meramente procedurale della violazione attenua la gravità dell’illecito accertato”, la Commissione ha optato alla fine per una sospensione sanzionatoria di quattro mesi (qui la delibera).

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