Firme false e rendiconti non veritieri: promotore radiato dalla Consob

PRIMA SOSPESO, POI RADIATO – Radiato dall’Albo dei promotori finanziari con delibera 18827: Michele Bifulco, classe 1958, era iscritto dal 1993 ed era stato sospeso in via cautelare per un periodo di 60 giorni con un’altra delibera, la numero 18472 del 20 febbraio 2013. Questo alla luce delle note del 30 novembre 2012, del 12 dicembre 2012 e del 14 febbraio 2013 con cui Sanpaolo Invest ha trasmesso alla Consob “la documentazione concernente le irregolarità poste in essere da Bifulco nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario“.

FIRME FALSE E RENDICONTI NON VERITIERI
– In seguito alle indagini svolte dall’intermediario dopo una richiesta di verifica delle proprie posizioni finanziarie presentata da alcuni clienti del promotore, è emerso che Bifulco, dal 2008 al 2012, avrebbe incassato su una banca terza numerosi assegni bancari tratti sui conti corrente di alcuni clienti per un totale di 377.472 euro. I clienti in questione hanno dichiarato di non averli emessi – disconoscendone la firma – e di non conoscere i beneficiari a favore dei quali sono stati tratti. In alcuni casi hanno dichiarato di averli firmati in quanto finalizzati a operazioni di investimento, in realtà mai eseguite perché incassati dal promotore. Dalle ulteriori verifiche effettuate dall’intermediario è risultato, inoltre, che il promotore avrebbe consegnato ad alcuni clienti rendicontazioni non rispondenti al vero, con una differenza tra rendiconti non veritieri e rendiconti ufficiali per 305.449,44 euro.

CONTESTAZIONI “ACCERTATE”
– L’ufficio sanzioni amministrative, “esaminati gli atti del procedimento e preso atto che il promotore non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio”, ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione “sostanziatesi nell’acquisizione di disponibilità di somme di pertinenza della clientela, nell’omessa esecuzione di operazioni di investimento concordate con gli investitori, nella comunicazione agli investitori di informazioni non rispondenti al vero” e nella “trasmissione ai medesimi di documenti non veritieri, nella contraffazione della firma della clientela e nell’accettazione dalla medesima di mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quanto prescritto dalla normativa di settore”.

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