Un promotore sottrae 250mila euro ai clienti, la Consob alza il cartellino rosso

MARCO LANDUCCI Marco Landucci, nato a Lucca il 15 aprile 1971 e iscritto all’Albo dei promotori finanziari dal 18 aprile 1995, è stato radiato con delibera n. 9176 della Consob a causa di alcune irregolarità commesse nell’ambito della propria attività. Le prime segnalazioni sono arrivate da Ubi Banca Private Investment, per cui il promotore lavorava. In particolare, si legge nella delibera, Landucci avrebbe arbitrariamente richiesto l’apertura di conti corrente intestati ad alcuni suoi clienti, falsificandone la firma sui relativi moduli di apertura, al fine di acquisire somme di loro pertinenza per un totale di circa 250mila euro. Nel corso di un incontro con l’intermediario, il promotore ha rilasciato una dichiarazione scritta in cui ha cercato di chiarire la propria posizione.

LE CONTESTAZIONI – Ma non è bastato. La Consob gli ha contestato di aver acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti; di aver contraffatto la firma dei clienti su modulistica contrattuale; di aver perfezionato, ai danni degli investitori, operazioni non autorizzate e di aver trasmesso e consegnato documentazione non rispondente al vero. La parziale ricostruzione dei fatti svolta dal promotore, spiega infatti la Commissione, non può ritenersi tale da comportare una diversa qualificazione di alcune delle condotte in contestazione, in quanto non risulta supportata da alcuna documentazione probatoria agli atti del procedimento.

LA SANZIONE
– Relativamente alla sanzione da applicare, la Consob ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, considerate anche la reiterazione delle condotte illecite, la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite, insieme alla loro pluralità e alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, tutte circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore nei confronti della clientela e dei potenziali investitori.

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