Promotori, training class: oggi si parla di tecniche di investimento

RISPOSTA C – La risposta esatta al quesito proposto ieri nell’ambito della training class era quella contrassegnata dalla lettera “C”. La riproponiamo qui di seguito:

Ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico della Finanza, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento spetta:
A:    al promotore finanziario l’onere della prova che il soggetto abilitato per il quale opera non ha agito con la specifica diligenza richiesta
B:    ai clienti l’onere della prova che i soggetti abilitati non hanno agito con la specifica diligenza richiesta
C:    ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta
D:    alla CONSOB l’onere della prova che i soggetti abilitati non hanno agito con la specifica diligenza richiesta

NUOVO QUESITO – Oggi parliamo invece di tecniche di investimento: mettetevi alla prova.

Si consideri un investitore che si attende un ribasso generalizzato delle quotazioni di mercato. In tale situazione egli:
A:    per ottenere un guadagno sicuro deve vendere lo strumento derivato e contemporaneamente comprare l’attività sottostante
B:    può cercare di approfittare delle sue aspettative assumendo però solo posizioni lunghe su derivati perché con quelle corte ciò non è possibile
C:    può cercare di approfittare delle sue aspettative assumendo una posizione corta su certi derivati che permettano di guadagnare con la diminuzione delle quotazioni
D:    può cercare di approfittare delle sue aspettative assumendo però solo posizioni corte su derivati perché con quelle lunghe ciò non è possibile

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