RISPOSTA C – La risposta esatta al quesito proposto ieri nell’ambito della training class era quella contrassegnata dalla lettera “C”. La riproponiamo qui di seguito:
Ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico della Finanza, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento spetta:
A: al promotore finanziario l’onere della prova che il soggetto abilitato per il quale opera non ha agito con la specifica diligenza richiesta
B: ai clienti l’onere della prova che i soggetti abilitati non hanno agito con la specifica diligenza richiesta
C: ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta
D: alla CONSOB l’onere della prova che i soggetti abilitati non hanno agito con la specifica diligenza richiesta
NUOVO QUESITO – Oggi parliamo invece di tecniche di investimento: mettetevi alla prova.
Si consideri un investitore che si attende un ribasso generalizzato delle quotazioni di mercato. In tale situazione egli:
A: per ottenere un guadagno sicuro deve vendere lo strumento derivato e contemporaneamente comprare l’attività sottostante
B: può cercare di approfittare delle sue aspettative assumendo però solo posizioni lunghe su derivati perché con quelle corte ciò non è possibile
C: può cercare di approfittare delle sue aspettative assumendo una posizione corta su certi derivati che permettano di guadagnare con la diminuzione delle quotazioni
D: può cercare di approfittare delle sue aspettative assumendo però solo posizioni corte su derivati perché con quelle lunghe ciò non è possibile