Insoluti della carta di credito? Iscritti al Cai senza saperlo

DOMANDA – Un mio cliente ha richiesto un finanziamento e si è accorto di essere stato iscritto senza preavviso alla Centrale Allarmi Interbancaria, sezione Carter, per un piccolo saldo insoluto di una carta di credito. Può chiedere la cancellazione del dato?
A.C., Bologna

RISPOSTA – Purtroppo non c’è modo di farlo. La materia è disciplinata dall’articolo 10-bis della legge 386 del 15 dicembre 1990 modificata dal decreto legislativo 507 del 30 dicembre 1999. Ai fini del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, viene prevista l’iscrizione nell’archivio della Centrale allarmi interbancaria (Cai) delle generalità del soggetto al quale sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento. L’iscrizione non è subordinata a preavviso, a differenza dei casi di iscrizione nelle Centrali rischi o anche in quelli di mancato pagamento totale o parziale di un assegno per difetto di provvista. Il diverso trattamento è dovuto al fatto che, ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 7 del regolamento di attuazione della legge n. 386/1990, emanato con decreto del ministero della Giustizia 458 del 7 novembre 2001, per la revoca della carta si rende opportuno impedire con effetto immediato la possibilità di ulteriore utilizzo, mentre nel caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista è invece possibile evitare le conseguenze dell’iscrizione qualora, a seguito del preavviso, l’emittente provveda comunque, entro sessanta giorni, al pagamento dell’importo e degli oneri accessori. I dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche di autorizzazioni all’utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni e conseguentemente solo dopo questo periodo di tempo sarà rilasciata al cliente del lettore una nuova carta di credito. Quando, invece, si parla di iscrizioni nelle Centrali rischi (Crif, Experian, Ctc, ecc.) per i casi di rate di finanziamenti non onorate, scoperti di conto corrente eccetera, il codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi prevede che il consumatore debba essere sempre avvisato dell’imminente segnalazione, spingendolo così a sanare il debito per evitarla. Quindi l’interessato ha diritto alla cancellazione dei dati nel caso in cui non abbia ricevuto il preavviso.

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