Un promotore dispone in modo illecito dei soldi dei clienti: sospeso

LA VICENDARoberto Nebuloni, iscritto all’Albo dal 2001, è stato sospeso in via cautelare per 60 giorni dall’attività di promotore finanziario. Le segnalazioni alla Consob sono partite da Banca Fideuram, secondo cui il promotore avrebbe sottratto a due clienti la somma complessiva di quasi 91mila euro tramite cinque bonifici non autorizzati a valere sui loro conti correnti. Le verifiche avviate dalla rete a seguito di una segnalazione circa la scarsa produttività e i limitati guadagni di Nebuloni, hanno fatto emergere circa 36 operazioni di bonifico per 1.046.579 euro complessivi disposti dai conti di 15 clienti del promotore a favore di un conto corrente acceso presso Banca Fineco e intestato una persona anch’essa riferibile a Nebuloni. Successivamente sono emersi altri tre bonifici dai conti di diversi clienti del promotore, per un totale di 198.100 euro, a favore di soggetti terzi che non vengono citati nella delibera 19001 della Consob.

LE CONTESTAZIONI – Interrogato in merito a queste operazioni, il promotore ha dichiarato che si trattava di investimenti alternativi rispetto all’offerta dell’intermediario mandante: questi transitavano sul conto di un soggetto terzo per poi essere destinati a operazioni di trading su azioni e valute. Alcuni dei clienti coinvolti hanno confermato di aver consciamente disposto i bonifici, mentre una sola cliente, l’unica ad aver sporto reclamo ufficiale, ha disconosciuto le operazioni. Tutta l’operatività illecita posta in atto ai danni della signora, si legge nella delibera della Consob, è stata tra l’altro “oggetto di confessione da parte del promotore mediante le dichiarazioni contenute in una memoria olografa del 10 gennaio 2014”. Il promotore è quindi stato ritenuto responsabile di aver acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti, di aver perfezionato operazioni non autorizzate e di aver contraffatto la firma dei clienti ed esercitato attività incompatibili. Di qui, la sospensione cautelare dall’attività.

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